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Comunicato operatori

QVD

Delibera n. 240/07

3 ottobre 2007

Con la deliberazione n. 240/07 l'Autorità ha modificato l'articolo 8 della

deliberazione n. 138/03, stabilendo che,

con decorrenza 1 ottobre 2007, il coefficiente rappresentativo dei costi unitari

dell'attività di vendita al dettaglio (v), di cui all'articolo 9, comma 4, della

deliberazione n. 237/00, assuma valore

pari a 35,82 euro/cliente. Tale nuovo valore corrisponde ad una variazione in

aumento di 3,75 euro/cliente, pari ad un incremento percentuale dell'11,69%.

Tenuto conto di quanto evidenziato nella citata deliberazione in tema di

differimento ad un successivo provvedimento dell'intervento per la revisione

dell'articolazione del corrispettivo, si precisa che il nuovo livello della

componente QVD può essere determinato dalle imprese esercenti l'attività di

vendita incrementando i valori della componente QVD, secondo la vigente

articolazione, utilizzati fino al 30 settembre 2007, di una percentuale pari

all'11,69%. E' fatta salva la possibilità di applicare gli incrementi di cui

all'articolo 8, comma 2 della deliberazione n. 138/03, da parte delle imprese

che non si siano ancora avvalse di tale facoltà.

3 ottobre 2007