Comunicato operatori
Chiarimenti sulla delibera 675/2014/R/com
23 febbraio 2015
Come si possono individuare gli sconti applicati ai sensi delle  disposizioni del decreto legge n. 91/14 (cosiddetto "tagliabollette")  agli utenti in bassa tensione altri usi con potenza disponibile sopra i  16,5 kW e in media tensione altri usi?
In termini di importi  totali, con la deliberazione 674/2014/R/eel l'Autorità ha quantificato i  primi effetti delle disposizioni del decreto legge n. 91/14, con  decorrenza dal 1 gennaio 2015.
In relazione alle aliquote applicate  al singolo utente, è necessario confrontare le aliquote applicate a  partire dal 1 gennaio 2015 agli utenti beneficiari degli sconti e quelle  applicate agli utenti non beneficiari della medesima tipologia. In  pratica, in merito agli utenti in bassa tensione altri usi, occorre  calcolare la differenza dell'aliquota applicata agli utenti con potenza  disponibile fino a 16,5 kW e quella applicata agli utenti sopra la  medesima soglia (cfr tabelle 1 e 4 allegate alla deliberazione  675/2014/R/com), mentre in merito agli utenti in media tensione, occorre  calcolare la differenza tra l'aliquota applicata ai punti di prelievo  in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia  elettrica (cfr tabelle 2 e 5 allegate alla deliberazione  675/2014/R/com) rispetto a quella applicata ai punti di prelievo allo  stesso livello di tensione che nono sono nella titolarità delle suddette  imprese (cfr tabelle 1 e 4 allegate alla deliberazione 675/2014/R/com). 
Non  è corretto invece fare un confronto con le aliquote applicate nel IV  trimestre 2014. La differenza tra i due trimestri, infatti, include non  solo gli effetti del decreto legge n. 91/14, ma anche delle decisioni in  merito all'adeguamento dell'aliquota media, per tutti gli utenti, delle  componenti tariffarie A3, UC3 (in aumento), e A4 (in diminuzione) (cfr parte motiva della deliberazione 675/2014/R/com).
 Nella  tabella 1 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com, i valori delle  aliquote delle componenti tariffarie A per "Altre utenze in bassa  tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW" sono differenziate tra  le potenze impegnate non superiori di 1,5 kW e quelle superiori a 1,5  kW. La stessa differenziazione viene operata per le "Altre utenze in  bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW". Si tratta  di un errore di duplicazione della riga?
La differenziazione per  potenza impegnata inferiore o superiore a 1,5 kW sia per le utenze bassa  tensione altri usi con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia per le  utenze con potenza disponibile superiore, come riportata nella tabella 1  allegata alla deliberazione 675/2014/R/com, è corretta.
Infatti la definizione di potenza disponibile e di potenza impegnata non è la stessa (cfr comma 1.1 del TIT).
In  particolare, per utenti in cui non siano presenti dispositivi atti a  limitare la potenza prelevata, la "potenza disponibile" è la massima  potenza prelevabile in un punto di prelievo, mentre la "potenza  impegnata" è il valore massimo della potenza prelevata nel mese. 
L'Autorità  aveva già verificato con alcuni operatori come, seppure in casi  marginali, gli utenti in bassa tensione altri usi con potenza  disponibile superiore a 16,5 kW possono anche registrare potenze  impegnate inferiori a 1,5 kW. 
Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di chiusura mensile per ferie di una attività.
 Nel  caso di un'utenza bassa tensione altri usi, con potenza disponibile  maggiore di 16,5 kW, indicatore di massima potenza prelevata e un  contratto per 60 kW, e con prelievi mensili di potenza generalmente  sempre superiori ai 40 kW, qualora in un mese dell'anno fossero misurati  e registrati ridotti prelievi di energia e prelievo di potenza massima  pari a 1,0 kW quali valori di componenti (come da Tabella 1 allegata a  Delibera n. 675/2014) andrebbero applicati?
Nel caso in esame,  nel mese in cui la potenza massima registrata è stata pari a 1 kW,  devono essere applicate le aliquote previste per i punti di prelievo con  potenza disponibile superiore a 16,5 kW e potenza impegnata inferiore a  1,5 kW. Dal punto di vista numerico, vuol dire che nel mese in  questione, in relazione alle componenti tariffarie A, devono essere  applicate le seguenti aliquote (cfr tabella 1 della deliberazione 675/2014/R/com):
A2: 0,324 centesimi di euro/kWh; A3: 4,557 centesimi di euro/kWh; A4: 0,080 centesimi di euro/kWh; A5: 0,025 centesimi di euro/kWh; As: 0,007 centesimi di euro/kWh; Ae: 0,353 centesimi di euro/kWh.
Per  quanto riguarda invece le componenti tariffarie UC, vanno applicate le  aliquote previste per i punti di prelievo con potenza disponibile  superiore a 16,5 kW (in questo caso, come si evince dalla tabella 4  della suddetta deliberazione, non è rilevante la potenza impegnata) e,  pertanto:
UC3: 0,370 centesimi di euro/kWh; UC4: 0,030 centesimi di euro/kWh; UC6: 198,13 centesimi di euro/pp e 0,006 centesimi di euro/kWh; UC7: 0,045 centesimi di euro/kWh; MCT: 0,0182 centesimi di euro/kWh.
 Perché  il valore della componente UC3 per le "Altre utenze in media tensione  nella titolarità di imprese a forte consumo di energia" (0,164 cent€/kWh  - cfr tabella 5 allegata alla deliberazione 675/2014/R/com) risulta più  alto di quello della medesima componente applicato a "Altre utenze in  media tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo  di energia elettrica" (0,151 cent€/kWh - cfr tabella 4 allegata alla  deliberazione 675/2014/R/com)?
Come evidenziato nella parte  motiva della delibera 675/2014/R/com, a partire dal primo gennaio 2015  si è proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per  gli utenti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi  1, 2 e 3 del decreto legge n. 91/14 (cosiddetto "tagliabollette"). Detta  prima riduzione è stata quantificata dalla deliberazione 674/2014/R/eel e riguarda anche la componente UC3. 
Tuttavia, l'articolo 23 del  decreto legge n. 91/14 prevede la non cumulabilità dei benefici  disciplinati dal medesimo articolo con quelli riconosciuti alle imprese a  forte consumo di energia elettrica (nonché la non applicabilità dei  medesimi benefici alle utenze di illuminazione pubblica). 
Da ciò  deriva il fatto che l'aliquota applicata ai punti di prelievo media  tensione altri usi nella titolarità di imprese a forte consumo di  energia elettrica (tabella 5, valore per UC3 pari a 0,164 centesimi di  euro/kWh) è uguale a quella applicata ai punti di prelievo in media  tensione per illuminazione pubblica (tabella 4, valore per UC3 pari a  0,164 centesimi di euro/kWh) e più alta di quella applicata ai punti di  prelievo media tensione altri usi nella titolarità degli altri utenti  (tabella 4, valore per UC3 pari a 0,151 centesimi di euro/kWh). 
Tale impostazione era già stata prevista dalla deliberazione 518/2014/R/eel (cfr comma 2.1, lettera b)). 
Si  ricorda che le imprese a forte consumo di energia elettrica godono di  sconti sulle componenti A. Detti sconti non sono tutti desumibili dalle  tabelle allegate alle deliberazioni di aggiornamento tariffario, in  quanto alcuni sono riconosciuti tramite una compensazione versata  direttamente a ciascuna impresa dalla Cassa conguaglio per il settore  elettrico (cfr: deliberazione 467/2013/R/eel).