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Comunicato operatori

Bonus sociale idrico: applicazione nei casi di utenze beneficiarie delle agevolazioni disposte a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia

16 giugno 2023

Il bonus sociale idrico, riconosciuto in modo automatico dal 1° gennaio 2021 in base all'articolo 57 bis della Legge del 19/12/2019 n. 157, è uno sconto per alleviare il costo del servizio idrico (oltre che elettrico e gas) ai cittadini economicamente disagiati riconosciuti in base al valore dell'ISEE attestato da INPS.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, "Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che [l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente]  adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato. Tale sconto (detrazione), che ricordiamo viene applicato come riduzione della spesa sostenuta per il servizio idrico integrato per 12 mesi, non può essere pertanto riconosciuto ai soggetti che, nel medesimo periodo, beneficiano di ulteriori agevolazioni tariffarie introdotte da appositi interventi regolatori dell'Autorità che, come nel caso  degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, hanno azzerato i corrispettivi totali per la fornitura di acquedotto, fognatura e depurazione[1].

Il Sistema Informativo Integrato (SII), in base alle disposizioni dell'Autorità (cfr. delibera 63/2021/R/com e smi), invia ai gestori idrici competenti per territorio i dati funzionali all'erogazione del bonus in modo automatico agli aventi diritto, anche nei casi in cui i territori serviti dai gestori siano stati interessati dai sopra richiamati eventi sismici.
È, pertanto, compito del gestore idrico che serve i territori interessati da tali eventi, applicare le disposizioni attualmente contenute nelle deliberazioni, 651/2022/R/com[2] e 63/2021/R/com[3] senza riconoscere il bonus sociale idrico alle utenze terremotate che beneficiano dell'azzeramento dei corrispettivi per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Per quanto attiene le previsioni di cui all'articolo 6.2 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, relative alle comunicazioni che il Gestore idrico territorialmente competente deve restituire al SII in esito alla verifiche effettuate sulle utenze potenzialmente agevolabili (dettagliate nelle Specifiche Tecniche pubblicate da Acquirente Unico in data 14/2/2022), in assenza di apposita causale di rigetto relativa alla non cumulabilità del bonus sociale idrico con le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate, il gestore restituirà la  causale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 6.2.


[1] Nello specifico, sulla base di quanto disposto da ultimo con le deliberazioni 503/2021/R/com e 2/2023/R/com, risultano attualmente beneficiari della proroga delle agevolazioni tariffarie introdotte a seguito dei sopra citati eventi sismici:

  • i soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 189/16 che abbiano dichiarato all'Agenzia delle Entrate e all'INPS territorialmente competenti, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità, tra l'altro, della propria casa di abitazione o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
  • i soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
  • le utenze site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE).

[2] Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di competenza degli anni 2021 e 2022.

[3] DSU di competenza dal 2023.

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