Comunicato operatori
Nuovi clienti vulnerabili serviti nell’ambito del Servizio a Tutele Graduali ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e dall’articolo del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
18 maggio 2026
L’art. 24 della legge 193/24 ha riconosciuto ai clienti domestici vulnerabili il diritto di accedere al servizio a tutele graduali (STG) “fornito dall’operatore aggiudicatario nell’area ove è situato il punto di consegna interessato” – facendone richiesta entro il 30 giugno 2025. L’art. 2 del decreto-legge 19/25, poi, ha attribuito ai clienti finali serviti nel STG, che dovessero successivamente acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, il diritto di continuare a essere forniti in detto servizio.
Alle previsioni di cui all’art. 24 della legge 193/24, l’Autorità ha dato attuazione in via d’urgenza con la deliberazione 10/2025/R/eel, poi confermata con la deliberazione 48/2025/R/eel. Alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 19/25, l’Autorità ha invece dato attuazione con la deliberazione 110/2025/R/eel.
Come noto, le deliberazioni 10/2025/R/eel e 48/2025/R/eel sono state annullate per difetto di motivazione e di istruttoria dal Tar Lombardia, Sez. I, con le sentenze n. 1853, 1855, 1856 del 2025, alle quali l’Autorità ha dato ottemperanza con la deliberazione 267/2025/R/eel. In particolare, con tale ultimo provvedimento, l’Autorità ha confermato la disciplina annullata, sull’esplicitato e chiarito presupposto che l’Autorità “riconosce il diritto dell’esercente il STG di ottenere un’adeguata compensazione […] qualora gli eventuali ulteriori oneri che dovessero derivare dall’erogazione del servizio nei confronti della nuova clientela individuata dall’articolo 24 della legge 193/24 siano tali da causare un disequilibrio economico-finanziario per gli esercenti […]”.
Un tale presupposto – e le ulteriori considerazioni a chiarimento svolte nell’ambito della motivazione della deliberazione 267/2025/R/eel – vale evidentemente anche con riferimento alla disciplina adottata dall’Autorità con la deliberazione 110/2025/R/eel, attuativa dell’art. 2 del decreto-legge 19/25. Ciò in quanto quest’ultima disposizione legislativa, al pari del citato art. 24 della legge 193/24, ha imposto all’esercente il STG, in un momento successivo alla gara per la sua selezione, di fornire nuove tipologie di cliente finale.
Sia la legge 193/24 sia il decreto-legge 19/25, infatti, estendono la platea dei clienti finali aventi diritto a essere serviti nel STG, con la conseguenza che i relativi esercenti tale servizio sono obbligati a garantire una tale fornitura anche a tali nuovi clienti. Ed è proprio la presenza d’un tale obbligo legale a contrarre in capo agli esercenti il STG, anche nei confronti dei clienti vulnerabili, in combinazione col fatto che detto obbligo sia sopravvenuto rispetto allo svolgimento delle gare di affidamento del STG, che impone all’Autorità di valutare se l’equilibrio economico-finanziario degli esercenti tale servizio sia messo a rischio dalla sopravvenienza di eventuali ulteriori oneri derivanti dall’estensione della clientela che detti esercenti potrebbero trovarsi a servire in conseguenza delle citate disposizioni legislative.