Comunicato operatori

REMIT: Notifiche ad ARERA e ACER per il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione nel mercato dell'energia all'ingrosso

Notifiche ad ARERA e ACER ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 1227/2011, come modificato dal Regolamento UE 1106/2024, per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia

14 luglio 2025

In data 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) n. 942/2019. Nel prosieguo, per “Regolamento REMIT” si intende il Regolamento 1227/2011, come modificato dal Regolamento 1106/2024. Talune disposizioni introdotte dal Regolamento 1106/2024 hanno acquisito efficacia dalla suddetta data, mentre per altre disposizioni il medesimo Regolamento ha disposto date successive di entrata in vigore.
In particolare, in data 8 novembre 2024 è entrato in vigore – ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento REMIT - l’obbligo di designazione di un rappresentante, per i soli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo.

 Al fine di consentire ai partecipanti al mercato di adempiere a tale obbligo di notifica, ACER, nella Open Letter del 16 aprile 2024, ha indicato come modalità di notifica l’utilizzo del Registro REMIT europeo (CEREMP) e, nella successiva Open Letter del 25 settembre 2024, ha fornito ulteriori indicazioni ai fini dell’adempimento di detto obbligo. 

Dal momento che ARERA gestisce un registro REMIT nazionale (che si interfaccia con quello europeo) – come anticipato nel Comunicato del 7 novembre 2024 –  gli operatori interessati sono tenuti a procedere alla suddetta notifica direttamente per il tramite del registro REMIT nazionale gestito da ARERA, nella sezione dedicata alla gestione dei dati anagrafici, seguendo le indicazioni a tal scopo riportate nel Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT, disponibile al seguente link.

Con specifico riferimento agli operatori che abbiano già proceduto alla notifica del rappresentante, secondo le indicazioni fornite da ARERA nel Comunicato del 7 novembre 2024, si rende noto che i medesimi sono tenuti a procedere parimenti alla notifica attraverso il registro nazionale.

Come precisato nella Open Letter di ACER del 16 aprile 2024, la notifica effettuata nei confronti di ARERA avrà valenza anche rispetto ad ACER. 

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