Comunicato operatori
REMIT: Registrazione delle società che operano nella compravendita di GNL in attuazione del Regolamento REMIT
21 aprile 2026
Il presente comunicato aggiorna le indicazioni fornite agli operatori che eseguono transazioni di GNL con consegna in Europa, riportate nel comunicato del 2 gennaio 2023, ai fini dell’utilizzo della piattaforma TERMINAL.
Come noto, l'articolo 7a del Regolamento (UE) 1227/2011, come modificato dal Regolamento (UE) 1106/2024, (nel seguito REMIT) prevede che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) elabori e pubblichi un riferimento giornaliero di prezzo per il GNL (LNG price assessment, come definito all’articolo 2, comma 26 del REMIT).
Ai sensi dell'articolo 7c del medesimo Regolamento REMIT, gli LNG Market Participants (come definiti all’articolo 2, comma 25 del REMIT)1 trasmettono all’ACER i dati di mercato del GNL relativi alle offerte e alle transazioni di GNL con consegna in Europa (LNG market data, come definito all’articolo 2, comma 24 del REMIT).
A tal fine, ACER ha predisposto una piattaforma (TERMINAL) per la raccolta giornaliera delle informazioni, come già previsto dal Regolamento 2022/2576.
L'utilizzo della suddetta piattaforma è subordinato alla creazione di un account che ha come prerequisiti:
1. la registrazione del LNG Market Participant nel Registro REMIT europeo (CEREMP);
2. l'indicazione in CEREMP di due indirizzi email (principale e di riserva) relativi alle due persone autorizzate alla trasmissione dei dati di mercato relativi al GNL.
Dal momento che ARERA gestisce un registro REMIT nazionale, tutti gli LNG Market Participants, già iscritti in tale registro, che intendano effettuare transazioni di GNL e debbano conseguentemente utilizzare la piattaforma TERMINAL, devono preventivamente fornire ad ARERA (protocollo@pec.arera.it e servizi_sistema@arera.it) le seguenti informazioni:
a. Regione sociale del LNG Market Participant
b. Codice ACER identificativo della società di cui al punto a)
c. Due indirizzi email, qualificati come "principale" e "di riserva", corrispondenti alle persone che trasmetteranno i dati di mercato relativi al GNL tramite la piattaforma TERMINAL.
Parimenti, gli LNG market participants che abbiano fornito le indicazioni richieste di cui al comunicato del 2 gennaio 2023 e che già utilizzino la piattaforma TERMINAL, sono tenuti a comunicare ad ARERA - ai medesimi indirizzi sopra indicati – eventuali modifiche delle informazioni precedentemente fornite di cui ai punti a), b) e c), prima di procedere alle modifiche delle medesime informazioni sul portale TERMINAL.
Infine, le società che volessero registrarsi nel Registro REMIT nazionale, qualora partecipanti al mercato del GNL e non ancora registrate ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento REMIT, dovranno provvedere dapprima alla registrazione nel suddetto Registro e, successivamente, all'invio delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) agli indirizzi ARERA sopra riportati.
Sarà cura di ARERA trasmettere le suddette informazioni ad ACER affinché vengano riportate in CEREMP per consentire la creazione di un account in TERMINAL ovvero eventuali modifiche degli account.
Resta inteso che nessuna nuova comunicazione è richiesta agli LNG market participants già iscritti nel registro REMIT nazionale e che già utilizzino la piattaforma TERMINAL avendo provveduto alle comunicazioni richieste dal comunicato del 2 gennaio 2023, in assenza di modifiche alle informazioni in precedenza trasmesse secondo le modalità ivi riportate.
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1 Le disposizioni concernenti gli “LNG market data” di cui al Regolamento REMIT erano state già in precedenza introdotte dal Regolamento del Consiglio (EU) 2022/2576 del 19 dicembre 2022. Con l’aggiornamento ad opera del Regolamento 1106/2024, tali disposizioni sono state inserite nell’ambito di applicazione del Regolamento REMIT.
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