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Comunicato stampa

Proposta dell'Autorità: dovranno essere rimosse nei nuovi contratti per i grandi utenti tutte le clausole che limitano l'apertura del mercato dell'elettricità

Milano, 3 agosto 1998

In vista del recepimento della direttiva sul

mercato europeo dell'elettricità, che dovrà essere adottata entro il 19

febbraio 1999, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha completato

l'esame dei nuovi contratti stipulati o proposti dall'Enel e da altri soggetti a

grandi consumatori di elettricità, soprattutto industriali. L'esame

dell'Autorità aveva l'obiettivo di individuare clausole e vincoli che

limiterebbero la concorrenza tra gli operatori del sistema elettrico e

introdurrebbero discriminazioni tra categorie di consumatori, penalizzando

soprattutto le piccole e medie utenze.

A conclusione di questa istruttoria,

l'Autorità ha avviato un procedimento formale inteso a vietare comportamenti di

soggetti produttori ed erogatori di energia elettrica che precostituiscano

posizioni di vantaggio e di rendita nella fase di avvio del mercato elettrico

europeo. Tale mercato prevede infatti la coesistenza di clienti idonei o liberi

in grado di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, e di clienti

vincolati a condizioni tariffarie predeterminate.

Alcune imprese e l'Unapace avevano

segnalato trattative condotte dall'Enel in cui a fronte di riduzioni tariffarie

si proponeva la sottoscrizione di clausole eccessivamente vincolanti, sia in

termini di durata, tre anni a fronte di dodici mesi come d'uso nel settore, sia

in termini di limitazioni al diritto di recesso. Tale diritto in questi

contratti potrebbe infatti essere esercitato solo se il cliente è in grado di

esibire un'offerta più vantaggiosa proveniente da altro soggetto produttore di

energia elettrica.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità

ha chiesto a tutti i fornitori di energia elettrica che sulla base della

direttiva europea potrebbero operare sul futuro mercato libero (Enel,

municipalizzate, produttori indipendenti), copia dei contratti stipulati con

grandi consumatori nel corso degli ultimi 18 mesi.

L'esame dei diversi contratti di

fornitura condotto dall'Autorità mostra che in alcuni casi non vi sono clausole

di recesso, in altri il recesso è possibile solo quando vi siano offerte

migliorative, e riconoscendo un diritto di prelazione al vecchio fornitore.

Per favorire il processo di liberalizzazione

del settore, come previsto dalla legge istitutiva, l'Autorità potrà imporre ai

soggetti erogatori del servizio elettrico e tra questi l'Enel, forme

contrattuali che diano la facoltà ai grandi clienti di recedere

incondizionatamente dai nuovi contratti di fornitura dell'energia elettrica, con

preavviso non superiore ad alcuni mesi. Secondo l'Autorità, tale facoltà

dovrebbe essere riconosciuta per almeno un anno a partire dalla data del

recepimento della direttiva, di conseguenza si dovranno modificare anche i

contratti già conclusi.

Gli orientamenti dell'Autorità sono

illustrati in un documento per la consultazione inviato ad Enel, Unapace,

Federelettrica, Confindustria e Confapi, con l'invito a presentare osservazioni

scritte entro il 31 agosto 1998.

Nel documento l'Autorità osserva anche

che, in regime di prezzi amministrati, gli attuali operatori non possono

praticare degli sconti senza determinare un maggiore aggravio sulle condizioni

di fornitura ai clienti vincolati, costituiti da piccole e medie imprese

industriali, utenze commerciali e domestiche. In altri termini si verrebbe a

violare, con il meccanismo degli sconti, il principio di parità di trattamento

tra tutti gli utenti.

Gli sconti sono offerti dall'Enel

utilizzando la cosiddetta clausola di avviamento, che prevede condizioni di

favore per i nuovi utenti di cui non si conosce ancora l'esatta necessità di

fornitura. Tale condizione veniva nel passato applicata per periodi limitati,

mentre nei nuovi contratti è proposta a clienti già acquisiti e per tutta la

durata dei contratti pluriennali.