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Comunicato stampa

Le proposte dell'Autorità sugli oneri nucleari

Milano, 19 maggio 1998

Tra i vari compiti che la legge attribuisce all'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, vi è anche quello di verificare la congruità dei

criteri adottati per la determinazione dei rimborsi, da riconoscere all'Enel e

alle imprese appaltatrici, degli oneri connessi alla sospensione e

all'interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari,

nonché alla loro chiusura.

Al termine di un complesso lavoro di analisi e di studio,

l'Autorità ha oggi diffuso un documento per la consultazione contenente

indicazioni e proposte che potrebbero anche comportare una riduzione degli oneri

che erano stati riconosciuti nei rimborsi. Il documento per la consultazione è

disponibile presso la sede dell'Autorità, può essere ricevuto in seguito a

richiesta scritta oppure attraverso rete.

Nei prossimi giorni si terranno le audizioni con i soggetti

interessati: il 29 maggio è il termine ultimo per il ricevimento di note ed

osservazioni.

La sospensione dei lavori per le nuove centrali (Montalto di

Castro e Trino II) e la chiusura di quelle in funzione (Trino, Caorso e Latina),

fu decisa in seguito agli esiti del referendum popolare del novembre 1987.

Per la reintegrazione dei costi dovuti a questa decisione, fu

stabilito un sovrapprezzo, oggi inglobato nella tariffa elettrica, che a fine

giugno 1997 ammontava mediamente a 9,2 lire/kWh. Dall'1 luglio 1997 l'Autorità

ha cautelativamente ridotto tale voce della tariffa a 1,4 lire/kWh, per evitare

che alcuni soggetti potessero essere remunerati oltre il dovuto, qualora

l'accertamento avviato dalla stessa Autorità comportasse una revisione verso il

basso dei contributi. Le stime effettuate dalla Cassa conguaglio per il settore

elettrico sulla situazione degli oneri nucleari riconosciuti, corrisposti e

ancora da corrispondere è riportata nella seguente tabella.

Oneri riconosciuti
(miliardi di lire)
Interessi per pagamento differito
(miliardi di lire)
Pagamenti effettuati al 31/12/97
(miliardi di lire)
Pagamenti residui al 31/12/97
(miliardi di lire)
Enel 8.881 3.434 9.938 2.477
Imprese appaltatrici 1.857 1.148 2.394 611
Totale generale 10.738 4.582 12.232 3.088


Negli anni scorsi la questione degli oneri nucleari e dei

metodi adottati per la corresponsione dei rimborsi è stata al centro di diverse

inchieste e accertamenti da parte di commissioni e gruppi di indagine. Più di

recente la Corte dei conti in una sua deliberazione del 16 dicembre 1997 sui

rendiconti della Cassa conguaglio ha rilevato, tra l'altro, irregolarità

nell'applicazione delle diverse deliberazioni del CIP sugli oneri nucleari per

il periodo 1989-1991.

Poiché la deliberazione della Corte dei conti avrebbe di

fatto comportato l'annullamento degli atti contestati alla Cassa conguaglio, il

Governo ha emanato il 25 marzo scorso un proprio decreto legge e confermato

l'obbligo per la Cassa conguaglio di dare esecuzione alle decisioni che verranno

prese dall'Autorità. Tali decisioni sono oramai prossime e saranno prese non

appena sarà stato concluso il processo di consultazione delle parti

interessate. Fino a quel momento la Cassa conguaglio, che è sottoposta

all'Autorità, non potrà prendere alcuna decisione.

Nel documento per la consultazione, l'Autorità ritiene

sostanzialmente congrui i criteri già adottati dal Comitato interministeriale

dei prezzi e dalla Cassa conguaglio ai fini delle definizione dei rimborsi

nucleari. Fanno però eccezione stime a suo tempo proposte sul dimensionamento

di scorte di uranio naturale e servizi di arricchimento, sulla valutazione delle

immobilizzazioni a magazzino dello stesso combustibile e sul calcolo degli

interessi in corso d'anno per pagamento differito. Se i rilievi dell'Autorità

si dimostreranno fondati in tutto o in parte, il risultato potrà essere una

riduzione dell'onere nucleare residuo per alcune centinaia di miliardi.

Entrando nel merito della questione, l'Autorità ritiene che

gli approvvigionamenti del servizio di arricchimento del combustibile nucleare

siano stati sovradimensionati rispetto a quelli che si sarebbero resi

effettivamente necessari tenendo conto della data programmata di entrata in

servizio degli impianti ancora in costruzione.

L'Autorità ritiene sovrastimata anche la valutazione degli

oneri per la mancata utilizzazione del combustibile nucleare. Due sarebbero

state le alternative possibili: la vendita immediata di tutte le scorte di

combustibile nucleare sul mercato secondario, o la vendita dilazionata sul

mercato primario con riconoscimento di interessi per forzato immobilizzo. Si

riconobbero invece svalutazioni iniziali alla data di interruzione dei lavori,

successive svalutazioni ed interessi per forzato immobilizzo. Di conseguenza l'Enel

non avrebbe avuto incentivi a vendere il combustibile al meglio e nel minor

tempo possibile.

Sugli interessi per pagamento differito degli oneri,

l'Autorità ritiene che essi siano stati calcolati con un metodo difforme

rispetto al metodo civilistico, che distingue il conto capitale dal conto

interessi e prevede che, in caso di versamenti a rimborso, questi vadano a

compensare prima il conto interessi. Gli interessi cui si fa riferimento sono

quelli già capitalizzati e non, come applicato dalla Cassa conguaglio, quelli

in maturazione in corso d'anno, non esigibili. Il calcolo operato dalla Cassa ha

determinato un aumento del valore degli interessi da percepire.

Il documento dell'Autorità affronta anche il problema dei

costi futuri da affrontare per la definitiva sistemazione dei rifiuti

radioattivi e lo smantellamento delle centrali, manifestando l'opportunità di

una netta separazione tra la contabilità dei costi sostenuti per la

interruzione dei lavori e la chiusura anticipata delle centrali e quella

relativa ad attività appena avviate e ancora da portare a termine.