31 luglio 2013
Tenuto conto delle modifiche apportate al TIMG dalla deliberazione 241/2013/R/gas, la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità per impossibilità di Interruzione del punto di riconsegna (ex articolo 13, comma 1) a causa della non fattibilità economica dell'intervento può essere richiesta a partire dalla data di pubblicazione della delibera 241/2013/R/gas (7 giugno 2013).
Ai sensi della vigente regolazione, la sopramenzionata richiesta deve fare seguito alla comunicazione dell'impresa di distribuzione di cui al comma 6.3, lettera b) del TIMG circa l'eventuale non fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
Pertanto (anche se la comunicazione dell'impresa di distribuzione è antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla delibera 241/2013/R/gas) a seguito della presentazione della richiesta di Cessazione Amministrativa per morosità per impossibilità di Interruzione del punto di riconsegna di cui all'articolo 13, comma 1 del TIMG, l'impresa di distribuzione è tenuta a procedere con la prestazione di cui al sopramenzionato articolo 13 senza effettuare una nuova comunicazione ai sensi del comma 6.3, lettera b).