09 novembre 2022
La verifica della fattispecie di cui alla precedente punto 2., ossia, l'eventuale superamento dei quantitativi di gas che il FUI si è impegnato a erogare in ciascuna area imputabile all'attivazione degli ulteriori punti comunicati dal Gestore del SII, deve essere effettuata mensilmente da ciascun FUI, stimando i volumi che si andranno a fornire fino al termine del servizio con riferimento ai punti di riconsegna serviti per i quali non vi è evidenza di cessazione del servizio e ai punti di riconsegna oggetto di richiesta di attivazione inviata dal Gestore del SII. Tale stima dovrà essere effettuata utilizzando i volumi consuntivati, ove disponibili, e il prelievo annuo di cui al punto D1 dell'Allegato A alla delibera 850/2017/R/gas, profilato sui mesi non consuntivati fino alla fine del servizio.
Ai fini della verifica in parola, ciascun FUI è tenuto a scorrere completamente l'elenco dei punti comunicato dal Gestore del SII ai sensi del punto 1. valutando, per ciascun punto di riconsegna oggetto di richiesta di attivazione del servizio, secondo l'ordine riportato nel medesimo elenco, l'eventuale disponibilità dei volumi residui. Ciascun FUI è tenuto a inviare al Gestore del SII l'elenco dei punti oggetto di richiesta di attivazione con indicazione, per ciascun punto, dell'esito della sopramenzionata verifica.
Si ribadisce che il FUI è tenuto a garantire le forniture già in essere fino al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 31ter del TIVG.
L'attivazione del servizio in capo al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6, dell'Allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas comporta altresì che, ai sensi del comma 31bis.3 del TIVG, le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali siano determinate considerando il parametro β offerto da tale FUI.