I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
E' necessario presentare l'ISEE per ottenere il bonus?
No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
E' possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo Allegato D per le deleghe.
Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall'Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
Usualmente, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno in considerazione di quanto previsto per il primo trimestre dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dal decreto legge 17/22 (convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), in materia di rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti per il I e II trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati (analogamente a quanto già disposto nel IV trimestre 2021), l'Autorità, tenuto conto dell'attuale andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. L'impatto degli aumenti del II trimestre 2022 viene comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus "straordinario" (cosiddetta compensazione integrativa temporanea - CCI), aggiuntivo a quello "ordinario" (componente CCE, che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il II trimestre 2022.
Nel seguito si riportano i valori del bonus sociale elettrico per disagio fisico in vigore nel II trimestre dell'anno 2022 (1° aprile - 30 giugno 2022). Nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).
Bonus sociale elettrico per disagio fisico - Valori in vigore nel II trim. 2022 (1° aprile - 30 giugno 2022)
€/trimestre/punto di prelievo; bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il II trimestre 2022 (CCI)
Extra consumo rispetto a utente tipo |
Fasce di potenza |
Bonus ordinario (CCE) |
Esempio fatturazione mensile |
FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno
|
fino a 3 kW |
83,72 |
27,60 |
3,5 kW |
93,73 |
30,90 |
|
4,0 kW |
96,46 |
31,80 |
|
da 4,5 kW in su |
146,51 |
48,30 |
|
FASCIA MEDIA tra 600 e 1200 kWh/anno
|
fino a 3 kW |
140,14 |
46,20 |
3,5 kW |
146,51 |
48,30 |
|
4,0 kW |
149,24 |
49,20 |
|
da 4,5 kW in su |
202,02 |
66,60 |
|
FASCIA MASSIMA oltre 1200 kWh/anno
|
fino a 3 kW |
202,02 |
66,60 |
3,5 kW |
204,75 |
67,50 |
|
4,0 kW |
208,39 |
68,70 |
|
da 4,5 kW in su |
257,53 |
84,90 |
Come viene corrisposto il bonus per il disagio fisico
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa" della bolletta, vengono evidenziati sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
Quanto tempo è necessario per iniziare a ricevere il bonus in bolletta?
La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’erogazione del bonus può essere interrotta?
Possono verificarsi situazioni per cui l'erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell'interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.
E' necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?
Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus per disagio fisico possono verificare se, in base ai valori di bonus attualmente in vigore, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l'applicativo di simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrare l'apposita casella "variazione apparecchiature". La variazione del valore del bonus riconosciuto decorre dal momento della presentazione della domanda.
E' possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?
Sì, si può chiedere un adeguamento, sia nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali salva-vita, sia nel caso le apparecchiature già in uso si debbano utilizzare per un maggior numero di ore giornaliere.
In tali casi, è necessario presentare il modulo B barrando la voce "variazione apparecchiature".
E' sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l'aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l'ammontare del bonus per disagio fisico non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l'agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso valore di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?
Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.
Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus per disagio fisico continua ad essere erogato senza interruzioni, fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita.
Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità.
Se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
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