GU n. 35
del 12 febbraio 2001
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 5/01
Modificazione dell'articolo 27, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00
G.U. n. 35 serie generale del 12 febbraio
2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 gennaio 2001,
Premesso che:
- in data 28 dicembre 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) ha adottato la deliberazione
n. 236/00 recante norme per la sicurezza e la continuità del servizio
di distribuzione del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e
h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2, Serie generale n. 4, del 5 gennaio
2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- l'Autorità ha stabilito all'articolo
27, comma 1, della deliberazione n. 236/00 che il distributore ha l'obbligo
di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto
intervento relativa agli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale
a valle del punto di consegna;
- l'Autorità ha avviato con delibera 3 agosto 2000, n. 148 (di seguito:
delibera n. 148/00), un procedimento ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2
e 5, all'articolo 23, commi 2 e 4, e all'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di
seguito: decreto legislativo n. 164/00), in tema di esercizio dell'attività
di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e
relative tariffe, ivi inclusa l'emanazione di un regolamento in materia di
accertamento dello stato di sicuro funzionamento degli impianti di utenza, e
che nell'ambito di tale procedimento è prevista la consultazione dei
soggetti interessati;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma
12, lettere c) e h);
- il decreto legislativo n. 164/00;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n.
47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17
aprile 2000, e in particolare l'articolo 15;
- la delibera n. 148/00;
- la deliberazione n. 236/00, e in
particolare l'articolo 27, comma 1;
Viste le lettere di Federgasacqua, del 4 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 157),
di GasIt, dell'8 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 255), e della Società
Italiana per il Gas, del 10 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 414), con le quali
sono stati evidenziati problemi applicativi, nonché possibili danni economici
per le aziende del settore per quanto disposto dall'articolo 27, comma 1,
della deliberazione n. 236/00;
Considerato che:
- i distributori di gas hanno responsabilità di pronto intervento anche in
seguito a segnalazione di dispersioni di gas sugli impianti a valle del
punto di consegna, e che in generale il cliente finale in quanto
proprietario o gestore degli impianti non è in grado, nella maggior parte
dei casi, di valutare e di far fronte tempestivamente al rischio per
l'incolumità pubblica dovuto all'insorgere di dispersioni di gas sui
medesimi impianti;
- l'obbligo di pronto intervento in seguito a segnalazione di dispersione
di gas implica che il distributore, al fine di tutelare la pubblica
incolumità, ha la facoltà di sospendere o negare l'alimentazione del
punto di consegna in caso di pericolo, senza che ciò comporti per lo stesso
distributore obblighi di verifica complessiva degli impianti a valle del
punto di consegna e di un loro eventuale ripristino in condizioni di buon
funzionamento;
Ritenuto che allo scopo di evitare interpretazioni estensive o difformi sia
opportuno modificare l'articolo 27, comma 1, della deliberazione n. 236/00,
specificando che il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso
incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa alla
segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal
cliente finale a valle del punto di consegna, eventualmente sospendendo o
negando la fornitura del gas fino a quando il cliente non abbia provveduto ad
eliminare la dispersione di gas nei casi in cui questa abbia origine sui
medesimi impianti;
DELIBERA
Pronto intervento per impianti a valle del punto
di consegna
Il comma 1 dell'articolo
27 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000 n. 236/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario n. 2, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, è sostituito dal
seguente: "Il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso
incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa a segnalazione
di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale
a valle del punto di consegna. Al fine di garantire la pubblica incolumità il
distributore può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il
cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas."
Articolo 2
Disposizioni finali
La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.