Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99
Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2002, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 agosto 2002,
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 2.2,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306
del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante
direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità
relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95), prevede che, per gli esercenti che abbiano presentato istanza ai
sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione dell'Autorità
1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99),
la direttiva di cui alla deliberazione n. 202/99 si applica dall'1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione
temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni;
- l'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, prevede che
qualora l'Autorità accerti, mediante controlli tecnici, la non validità
dei dati forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3,
della medesima deliberazione, la data di inizio di applicazione della
direttiva di cui alla medesima deliberazione n. 202/99 per tale esercente è
differita all'anno successivo;
- l'articolo 7, commi 7.1, 7.2,
7.3, 7.4 e 7.5, della deliberazione n. 202/99, prevede le modalità per il
calcolo, a partire dai livelli effettivi base, dei livelli tendenziali di
continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del
periodo 2000-2003;
Premesso inoltre che, con la delibera 1 agosto 2002, n.
177/01 (di seguito: delibera n. 177/01), notificata agli esercenti
interessati, l'Autorità:
- ha differito all'1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4,
della deliberazione n. 202/9, la data di applicazione della direttiva
contenuta in tale deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti
dalle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia
elettrica:
- Amps Parma S.p.a. con sede legale in strada Santa Margherita 6/A,
43100 Parma (di seguito: Amps Parma);
- Asm Terni S.p.a. con sede legale in Strada di Maratta Bassa 52-A,
05100 Terni (di seguito: Asm Terni);
- Atena Vercelli S.p.a., con sede legale in Corso Palestro 126, 13100
Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
- Odoardo Zecca S.r.l. con sede legale in via Piave 133, 65122
Pescara (di seguito: Zecca);
- ha previsto che per gli esercenti di cui al precedente alinea, ai fini
della determinazione dei livelli tendenziali di continuità per gli anni
2002-2003, da effettuare entro il 31 luglio 2002, il livello effettivo base
dei relativi ambiti territoriali venga determinato in misura pari al valore
dell'indicatore di riferimento di cui all'articolo 4, comma 4.1, della
deliberazione n. 202/99, riferito all'anno 2001;
Vista la legge n. 481/95;
Viste:
- la deliberazione n. 128/99 e successive
modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione n. 202/99 e successive
modificazioni e integrazioni;
- la delibera n. 177/01;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2001, n.
178/01, recante definizione di criteri per la valutazione degli esiti
dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'articolo
5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01);
Vista la nota della Società Nolana per imprese elettriche S.p.a., con sede
legale in via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli) (di seguito: Nolana) 27
maggio 2002, prot. n. 294 (prot. Autorità del 20 maggio 2002 n. 011499);
Visto il documento "Proposta di delibera per determinazione dei livelli
effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico
per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all'articolo
2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99" (PROT.AU/02/218);
Considerato che:
- gli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 e non superiore a
100.000, alla data del 31 dicembre 1998, che hanno presentato all'Autorità
istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica
delle interruzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16.5, della
deliberazione n. 128/99, e per i quali il periodo di esenzione temporanea
termina entro l'anno 2001 sono i seguenti:
- Aem Cremona;
- Asm Rovereto;
- Sippic Napoli;
- Nolana;
- i primi tre esercenti di cui al precedente alinea hanno fornito all'Autorità
i dati previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99,
relativi agli anni 2000 e 2001 e ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo
2, comma 2.4, della medesima deliberazione n. 202/99, della validità dei
dati forniti dagli esercenti, è stato effettuato un controllo tecnico per
ciascuno dei suddetti esercenti
- al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4 della
deliberazione n. 202/99, la validità dei dati forniti dagli esercenti
sopraindicati ai sensi del comma 2.3 del medesimo articolo, sono stati
utilizzati gli indici di accuratezza, precisione e correttezza previsti
dalla deliberazione n. 178/01;
- in base ai criteri indicati dalla deliberazione n. 178/01 i controlli
tecnici effettuati hanno dato luogo agli esiti indicati nella tabella 1;
Considerato che la Nolana non ha fornito dati di continuità relativi all'anno
2000 perché in tale anno le procedure in vigore non erano ancora allineate con
quanto previsto dalla deliberazione n. 128/99;
Ritenuto, fatto salvo l'avvio di procedimenti nei confronti di esercenti
che abbiano eventualmente fornito all'Autorità dati non veritieri, che:
- non siano validi i dati di continuità del servizio, relativi all'anno
2001, forniti dalla Sippic Napoli e preso atto che non sono disponibili dati
validi di continuità del servizio, relativi all'anno 2000, relativi alla
Nolana;
- per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui al precedente alinea la
data di applicazione della deliberazione n. 202/99 debba essere differita
all'1 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della
deliberazione n. 202/99;
Ritenuto che si debba procedere alla determinazione dei livelli effettivi
base e dei livelli di continuità del servizio per gli anni 2002 e 2003:
- per gli ambiti territoriali relativi all'Aem Cremona e all'Asm
Rovereto, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione n.
202/99;
- per gli ambiti territoriali relativi a Amps Parma, Asm Terni, Atena
Vercelli e Zecca Ortona, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della
deliberazione n. 202/99 integrato da quanto disposto dal secondo punto della
delibera n. 177/01;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman,
nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del
servizio,
DELIBERA
- Di determinare i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di
continuità del servizio per gli anni 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 7
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, nel seguito
richiamata come deliberazione n. 202/99, integrato con quanto previsto dal
punto secondo della delibera dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 177/01, come
indicato nella tabella 2, allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per gli ambiti
territoriali relativi alle seguenti società esercenti il servizio di
distribuzione dell'energia elettrica:
- Aem S.p.a, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Amps S.p.a., strada Santa Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Asm S.p.a, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
- Asm Terni S.p.a., strada di Maratta Bassa 52-A, 05100 Terni;
- Atena Vercelli S.p.a., corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
- Odoardo Zecca S.r.l., via Piave 133, 65122 Pescara;
- Di differire all'1 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4,
della deliberazione n. 202/99, la data di applicazione della direttiva
contenuta in tale deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti
dalle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia
elettrica:
- Società imprese pubbliche e private Ischia e Capri S.p.a,
via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
- Società Nolana per le imprese elettriche S.p.a, via Ottaviano Augusto
7, 80035 Nola (Napoli);
- Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso
di ricevimento agli esercenti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri
in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.