GU n. 47 del 25 febbraio 2002
Pubblicata su questo sito il 12 febbraio
2002, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 47 del 25 febbraio 2002
Nella riunione del 31 gennaio 2002,
Premesso che:
Vista la deliberazione n. 229/01;
Ritenuto che sia opportuno accogliere l'istanza avanzata dagli esercenti e procedere ad una modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01, in modo da consentire gli interventi di riorganizzazione delle attività aziendali finalizzate al rispetto degli obblighi previsti.
Di modificare gli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 287 del 11 dicembre 2001, sostituendoli con il testo seguente:
Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it):
a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste;
b) l'esercente può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come anticipo sui consumi o come garanzia;
c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno;
d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro il 30 luglio 2002;
e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002
18.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15 e dell'articolo 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2 entrano in vigore il 2 maggio 2002. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'articolo 7, comma 7.3 entrano in vigore il 1 luglio 2002;
18.2 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 18.1, le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);