Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01
Pubblicata su questo sito l'8 aprile 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 96 del 26 aprile 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 aprile 2003;
Premesso che:
-
con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito:
deliberazione n. 229/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) ha adottato una direttiva concernente le condizioni
contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti
di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge
14 novembre 1995, n. 481;
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con deliberazione 31 gennaio 2002, n. 21/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 21/02) l'Autorità ha modificato gli articoli 16 e 18 della
deliberazione n. 229/01;
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con sentenza 26 settembre 2002, n. 5281/02 (di seguito: la
sentenza n. 5281/02) il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di
seguito: il Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 229/01
limitatamente all'articolo 4, comma 4.2, "nelle parti in cui stabilisce che
l'indennizzo per mancata lettura è commisurato al consumo", e all'articolo 5,
comma 5.2, "nella parte in cui non prevede che i clienti con consumi superiori
a 5000 mc/anno devono ricevere bollette calcolate su consumi effettivi, solo se
muniti di misuratori accessibili";
Visti:
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la legge 14 novembre 1995, n. 481;
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il decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00);
Viste:
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la deliberazione n. 229/01;
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la deliberazione n. 21/02;
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l'ordinanza del Tar Lombardia 6 marzo 2002, n. 534/02 (di
seguito: ordinanza n. 534/02);
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la sentenza n. 5281/02;
Considerato che:
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con la deliberazione n. 21/02, al fine di consentire agli
esercenti individuati nella deliberazione n. 229/01 (di seguito: esercenti) di
completare gli interventi di riorganizzazione delle proprie attività aziendali,
l'Autorità ha differito al 30 luglio 2002 il termine per l'effettuazione dei
versamenti previsti dall'articolo 16, comma 16.1, lettere d) ed e) della
deliberazione n. 229/01; al 2 maggio 2002, il termine per l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15, dell'articolo 3, commi 3.1 e
3.2, e dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 229/01; al 1
luglio 2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e
dell'articolo 7, comma 7.3 della medesima deliberazione n. 229/01;
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con l'ordinanza n. 534/02, il Tar Lombardia ha disposto la
sospensione cautelare della deliberazione n. 229/01;
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pendenti i termini di cui al primo alinea, la sospensione
cautelare della deliberazione n. 229/01 ha determinato una situazione di
incertezza circa l'applicazione delle disposizioni della medesima deliberazione
e, conseguentemente, sulla necessità di completare gli interventi di
riorganizzazione delle proprie attività aziendali da parte degli esercenti
interessati;
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tale situazione d'incertezza è venuta meno in data 19 dicembre
2002, con il deposito della sentenza n. 5281/02;
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l'annullamento dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione
n. 229/01, richiede l'utilizzo di un
diverso metodo per la determinazione dell'indennizzo in caso di mancata lettura
di un gruppo di misura accessibile;
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l'indennizzo deve assolvere ad una effettiva funzione di
deterrenza e la relativa tecnica di applicazione deve risultare collegata in
modo diretto e puntuale al comportamento del venditore non conforme allo schema
che disciplina gli obblighi di lettura, e che pertanto il metodo di cui
all'alinea precedente può essere basato sulla determinazione di un indennizzo
in misura fissa, il cui valore sia raddoppiato per ogni mancata lettura
consecutiva;
-
l'annullamento dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione
n. 229/01, induce a definire in modo omogeneo gli obblighi relativi alla
periodicità dell'emissione di bollette di conguaglio, limitandone
l'applicazione ai soli casi in cui i clienti siano dotati di gruppi di misura
accessibili;
Considerato che l'applicazione dell'articolo 10, comma
10.3, lettera a), della deliberazione n. 229/01, nel caso di clienti che
presentano consumi caratterizzati da forti variazioni stagionali, può
comportare per gli esercenti l'obbligo di offrire sistematicamente la
rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse nei periodi di maggiore
consumo, per il solo effetto delle variazioni stagionali;
Ritenuto opportuno modificare e integrare la
deliberazione n. 229/01, prevedendo:
-
che in caso di mancata lettura di un gruppo di misura
accessibile secondo la periodicità stabilita dall'articolo 3, commi 3.1 e 3.3,
della deliberazione n. 229/01, l'esercente corrisponda al cliente un indennizzo
automatico determinato in misura fissa, e che il valore di tale indennizzo sia raddoppiato
per ogni mancata lettura consecutiva;
-
che le disposizioni relative all'emissione di fatture basate
su consumi effettivi di cui all'articolo 5, comma 5.2, si applichino a tutti i
clienti muniti di misuratori accessibili;
-
il differimento dei termini prorogati con la deliberazione n.
21/02, al fine di consentire agli esercenti il completamento degli interventi
di riorganizzazione delle attività aziendali necessari per il corretto
adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 229/01;
Ritenuto opportuno modificare la deliberazione n.
229/01, escludendo dalla previsione di cui all'articolo 10, comma 10.3, lettera
a), della deliberazione n. 229/01, i casi in cui la differenza fra l'addebito
fatturato nella bolletta di conguaglio e l'addebito più elevato fatturato nelle
bollette stimate o in acconto emesse successivamente alla precedente bolletta
di conguaglio sia esclusivamente attribuibile alla variazione stagionale dei
consumi;
DELIBERA
Articolo
1
Modifiche e integrazioni alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001,
n. 229/01
1.1
L'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001, (di seguito:
deliberazione n. 229/01), è sostituito con il seguente:
"4.2 In
caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile, entro i limiti
stabiliti all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente corrisponde al cliente,
nella conseguente bolletta di acconto, un indennizzo automatico pari a 25,00
(venticinque) euro. Il valore dell'indennizzo è raddoppiato per ogni mancata
lettura consecutiva."
1.2
L'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 229/01, è
sostituito con il seguente:
"5.2 In
presenza di un gruppo di misura accessibile, i clienti di cui all'articolo 3,
comma 3.1, lettera a), devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di
conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera b), devono ricevere ogni sei
mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera
c), devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi."
1.3
L'articolo 10, comma 10.3, lettera a, della deliberazione n.
229/01, è sostituito con il seguente:
"a. per i clienti con consumi fino a 5000
mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio
dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto
ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso
in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e
gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile
esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;"
1.4
Le lettere d) ed e) dell'articolo 16, comma 16.1, della
deliberazione n. 229/01, come sostituite con deliberazione 31 gennaio 2002, n.
21/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 47 del 25
febbraio 2002, (di seguito: deliberazione n. 21/02), sono sostituite con le
seguenti:
"d) qualora i conguagli previsti alla
precedente lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali
conguagli sono versati entro il 31 agosto 2003;
e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000
mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette,
gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come
garanzia entro il 31 agosto 2003."
1.5
L'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 229/01, come
sostituito con deliberazione n. 21/02, è sostituito con il seguente:
"18.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6,
10, 15 e dell'articolo 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2
entrano in vigore il 31 maggio 2003. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9,
11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'articolo 7,
comma 7.3 entrano in vigore il 31 luglio 2003;"
Articolo
2
Disposizioni transitorie e finali
Il presente provvedimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito
internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.