Pubblicata su questo sito il 16 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 105 dell'8 maggio 2003
Nella riunione del 10 aprile 2003,
Premesso che l'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) disciplina ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento "audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati" e che stabilisce altresì che "nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientali, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti sull'efficacia dei servizi";
Visti:
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno:
1.1 | L'Autorità convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte concernenti i servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas. |
1.2 | Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno. |
1.3 | Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi. |
2.1 | L'Autorità definisce l'ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all'articolo 1. |
2.2 | L'avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione e le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità e in due quotidiani nazionali almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'audizione. |
2.3 | Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni. |
3.1 | I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. |
3.2 | L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione. |
3.3 | I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'Autorità. |
4.1 | L'Autorità convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari. |
4.2 | L'Autorità stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalità di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale. |
5.1 | L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. |
5.2 | L'Autorità svolge indagini sulle modalità di produzione e di erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli generali e specifici di qualità determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95. |
5.3 | Le rilevazioni di cui al comma 5.1 sono effettuate, con periodicità di norma annuale, anche attraverso istituti specializzati. I risultati delle indagini sono presentati nella Relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ovvero nel corso di audizioni speciali. |
6.1 | E' abrogata la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 maggio 1999, n. 56/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 23 giugno 1999. |
6.2 | Il presente provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione. |