Delibera
n. 63/03
Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.
Pubblicata su questo sito il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 155 del 7-7-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 giugno 2003,
Premesso
che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito: legge n. 481/95) tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge
n. 10/91) le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori
non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulla base di
bilanci certificati;
Visti:
-
la
legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
-
la
legge 9 gennaio 1991, n. 9;
-
la
legge n. 10/91;
-
la
legge n. 481/95;
-
i
decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.347, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile
1946, n.363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.124 del 29
maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
-
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e
15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;
-
il
decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n.56 del 6 marzo 1948 recante norme per la disciplina delle
Casse conguaglio prezzi;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
-
il
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987
con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la
Cassa) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla
determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche
minori non trasferite all'Enel;
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio
1996;
-
i
decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4
gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote
definitive per l'anno 1991 nonché
l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno
1992 e seguenti;
Viste:
-
la
delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali
in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di
competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);
-
la
deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione
delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini
della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria
spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito:
deliberazione n. 48/98);
-
le
sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II,
15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data febbraio 2000;
-
la
delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n.
132/00);
-
la
delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00, recante disposizioni alla
Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione
tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite
all'Enel;
-
la
deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, recante determinazione
delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione
spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 116 del 20 maggio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 63/02);
-
la
nota dell'Autorità in data 26 aprile 2002, prot. PB/M02/1675/md (di seguito:
nota 26 aprile 2002);
Viste:
-
la
comunicazione della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041 (prot.
Autorità n. 16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione 13 dicembre
2000);
-
la
comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432 (di seguito:
comunicazione 22 marzo 2002);
-
la
comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497 (di seguito:
comunicazione 15 aprile 2003);
Considerato che:
-
la
deliberazione n. 48/98 è stata annullata con le sopra richiamate sentenze del
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio
1999, n. 588, n. 589 e n. 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, con la
motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria
da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il
ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia
elettrica a costi più elevati, "ma anche la componente di utile di impresa,
nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e
alla elaborazione tecnica dell'organo competente";
-
con
la deliberazione n. 132/00, l'Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in
materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e
seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti
alle imprese elettriche minori;
-
con
la comunicazione 13 dicembre 2000, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le
istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese
elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, svolte secondo quanto previsto
dalla delibera n. 132/00;
-
con
la deliberazione n. 63/02, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di
integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 di sette imprese
elettriche minori, rinviando la determinazione delle aliquote di integrazione
per l'impresa elettrica SEA - Favignana ad ulteriori approfondimenti istruttori
da compiere da parte della Cassa;
-
con
la comunicazione 22 marzo 2002, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le
istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese
elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
- SELIS
- Lampedusa;
- SELIS
- Linosa;
- SELIS
- Marettimo;
- SEM
- Musellaro;
- SMEDE
- Pantelleria;
-
con
la nota 26 aprile 2002, l'Autorità ha comunicato alla Cassa che le istruttorie
relative alle imprese elettriche SEA - Favignana, SMEDE - Pantelleria, SELIS -
Lampedusa, SELIS - Linosa e SELIS - Marettimo necessitavano di approfondimenti,
dovendosi:
- rideterminare
la base sulla quale calcolare la remunerazione del patrimonio netto, escludendo
dal computo le variazioni del patrimonio netto che siano riconducibili a
operazioni finanziarie di carattere straordinario, che non abbiano comportato
apporti di mezzi ulteriori rispetto a quelli disponibili prima dell'operazione
stessa;
-
verificare
la congruità dei costi addebitati all'impresa beneficiaria delle integrazioni
da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà;
-
con
la comunicazione 15 aprile 2003, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le
istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese
elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, segnatamente:
-
SEA
- Favignana;
- SELIS
- Lampedusa;
- SELIS
- Linosa;
- SELIS
- Marettimo;
- SMEDE
- Pantelleria;
Ritenuto
opportuno che l'Autorità:
-
determini
in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non
trasferite all'Enel per le quali si dispone della necessaria documentazione;
-
determini
che le aliquote relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di
integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 1999;
DELIBERA
-
Di
determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per
il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione
degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per ciascuna
delle imprese, come rappresentate nella tabella 1;
-
Di
disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e
seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio,
l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva
approvata;
-
Di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Tabella
1 - Aliquote dell' integrazione spettante ad imprese elettriche minori per gli
anni 1991-1998 (importi in centesimi di euro per kWh)
Impresa
|
Anni
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
SEA Favignana
|
40,68 |
44,40
|
41,45
|
41,07
|
42,67
|
42,17
|
40,21
|
39,61
|
SELIS Lampedusa
|
19,28
|
22,50
|
18,26
|
15,20
|
16,23
|
18,34
|
18,74
|
17,39
|
SELIS Linosa
|
42,13
|
35,00
|
31,99
|
31,71
|
34,18
|
39,02
|
44,00
|
40,79
|
SELIS Marettimo
|
54,27
|
51,18
|
46,11
|
42,02
|
42,20
|
46,87
|
46,55
|
42,16
|
SEM Musellaro
|
16,99
|
22,60
|
20,09
|
15,53
|
17,41
|
23,28
|
18,89
|
26,17
|
SMEDE Pantelleria
|
18,22
|
18,94
|
16,28
|
9,89
|
12,97
|
14,05
|
13,78
|
14,79
|