Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 92/03
Rettifica di errori materiali nelle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03
Pubblicata su questo sito il 7 agosto 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 luglio 2003,
Premesso che:
-
con delibera 1 agosto 2002, n. 154/02 (di seguito: delibera n.
154/02), pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorità) e notificata ai soggetti interessati,
l'Autorità ha determinato i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di
continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per gli anni
2002 e 2003 per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 2, comma
2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 202/99;
-
con deliberazione 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002 (di seguito:
deliberazione n. 155/02), l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità in materia di continuità del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato della
continuità del servizio);
-
con delibera 23 gennaio 2003, n. 7/03 (di seguito: delibera n.
7/03), pubblicata nel sito internet dell'Autorità e notificata ai soggetti
interessati, l'Autorità ha determinato i recuperi di continuità del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2001 e l'approvato le istanze
per l'anno 2002 ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo integrato;
Viste:
Visto il documento "Rettifica di errori materiali nelle
delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n.
154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03" (PROT. AU/03/150);
Considerato che:
-
con nota prot. 70/P del 25 marzo 2003 (prot. Autorità 11170
del 26 marzo 2003), la società Acea Distribuzione Spa, (di seguito: l'Acea
distribuzione), con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, ha segnalato
all'Autorità la presenza di errori materiali nella delibera n. 7/03 relativi al
riconoscimento di costi e penalità per l'anno 2001, relativamente a propri
ambiti, poiché risulterebbero riportati alcuni valori riferiti all'anno 2000
anziché all'anno 2001;
-
sono stati riscontrati errori materiali nella tabelle n. 2.1,
n. 2.2 e n. 2.3, nonché nella tabella n. 4 allegate alla delibera n. 7/03, limitatamente
agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2, 216B-2 gestiti dall'Acea distribuzione;
-
sono stati riscontrati errori materiali nella tabelle n. 1 e
n. 2 allegate alla delibera n.154/02, limitatamente all'ambito territoriale
400B gestito da Aem Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (di seguito:
l'Aem Cremona), e all'ambito territoriale 401B gestito dalla società Trentino
Servizi Spa, già Asm Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento) (di seguito:
la Trentino Servizi), in quanto da verifiche successive è emerso che tali
ambiti territoriali non soddisfano per l'anno 2002 le condizioni di cui
all'articolo 18, comma 18.1, del Testo integrato della continuità del servizio;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli
errori materiali riscontrati nelle tabelle allegate alla delibera n. 154/02,
limitatamente agli ambiti territoriali 400B e 401B gestiti rispettivamente
dall'Aem Cremona e dalla Trentino Servizi, e in alcune tabelle allegate alla
delibera n. 7/03, limitatamente agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2, 216B-2
gestiti dall'Acea distribuzione;
Su proposta del
Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman nella sua posizione
di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio
DELIBERA
- Di
rettificare gli errori materiali contenuti nella tabella n. 2 allegata alla
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02,
sopprimendo le righe di tale tabella relative all'ambito territoriale 400B
gestito dall'impresa distributrice Aem Cremona Spa e all'ambito territoriale
401B gestito dall'impresa distributrice Trentino Servizi Spa;
- Di
rettificare gli errori materiali contenuti nelle tabelle n. 2.1, n. 2.2, n. 2.3
e n. 4 allegate alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23
gennaio 2003, n. 7/03, limitatamente agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2,
216B-2 gestiti dall'impresa distributrice Acea distribuzione Spa, sostituendo
le righe relative ai suddetti ambiti con quanto indicato rispettivamente nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate
alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di
dare mandato alla Cassa conguaglio del settore elettrico affinché provveda
entro il 15 settembre 2003 al conguaglio tra il riconoscimento di costo
derivante dalle rettifiche di cui al precedente punto 2 della presente
delibera, indicato nella tabella n. 6, e il riconoscimento di costo a favore
dell'Acea distribuzione Spa erogato in ottemperanza alla delibera n. 7/03;
- Di
comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di
ricevimento alle seguenti società:
- Acea Distribuzione Spa, piazzale Ostiense 2, 00154
Roma;
- Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100
Cremona;
-
Trentino Servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto
(Trento);
- Di
pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
- Di
conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dello stesso.