Delibera
n. 118/03
Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (Load Profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti.
GU n. 4 del 7.1.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16
ottobre 2003;
Premesso che:
-
l'articolo
2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge n. 481/95), prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di
accesso e di interconnessione alle reti;
-
l'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a
garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di
condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di
dispacciamento;
Visti:
-
la
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
-
la
legge n. 481/95;
-
il
decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
Visti:
-
l'articolo
5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per
la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.
95/01, concernente le condizioni
per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di
seguito: deliberazione n. 95/01);
-
la
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.
228/01, pubblicata nel
Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297
del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di
misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
-
il
documento per la consultazione dell'Autorità dell'1 agosto 2002 recante
proposte per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia
elettrica per i clienti finali non dotati di misuratori orari e per la
definizione dei flussi informativi necessari alla previsione e alla
consuntivazione dei prelievi di energia elettrica (di seguito: documento per la
consultazione 1 agosto 2002);
Visti:
-
la
Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito:
Disciplina del mercato elettrico)
-
gli
indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio
2003 per l'attuazione di un sistema
organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di
seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
Considerato che:
-
la
Disciplina del mercato elettrico prevede la valorizzazione oraria delle offerte
di acquisto e di vendita di energia elettrica nel mercato elettrico;
-
gli
indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che:
-
il
Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio del mese di gennaio
2004;
-
il
Sistema Italia 2004 sia costituito da un mercato dell'energia elettrica, che
comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, progettato
e gestito dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il
Gestore del mercato) e da un mercato del servizio di dispacciamento, che
comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato del
servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato e gestito
dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito:
il Gestore della rete);
-
i
partecipanti ai mercati del giorno prima
e al mercato di aggiustamento formulino offerte di vendita, costituite da una
quantità di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono disposti a
vendere, ed offerte di acquisto, costituite da una quantità e da un prezzo
massimo a cui sono disposti a comprare, formulate su base oraria;
-
i
corrispettivi per il servizio di
bilanciamento siano determinati su base oraria;
-
i
titolari dei punti di immissione e
di prelievo, qualora non siano dotati di misuratori orari, debbano essere
dotati di profili di carico convenzionali (load profiling);
-
con
nota in data 1 ottobre 2003, prot. n. 261660 (prot. Autorità n. 26216 del 2
ottobre 2003) la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attività produttive ha rappresentato al Gestore del mercato
l'esigenza di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella
Disciplina del mercato elettrico e nelle Istruzioni alla medesima disciplina trasmesse,
in data 18 luglio 2002, al Ministro delle attività produttive per
l'approvazione, al fine di recepire in predetti documenti le indicazioni
contenute negli indirizzi per il Sistema Italia 2004; e che, dando seguito a
quanto indicato nella predetta nota, il Gestore del mercato ha predisposto e,
in data 9 ottobre 2003, ha pubblicato nel proprio sito internet una proposta
per la modifica della Disciplina del mercato elettrico per la consultazione dei
soggetti interessati;
- la
proposta per la modifica della Disciplina del mercato elettrico di cui al
precedente alinea, prevede, coerentemente con quanto previsto negli indirizzi
per il Sistema Italia 2004, la formulazione su base oraria
delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nei mercati
dell'energia e nel mercato del servizio di dispacciamento;
- a partire dall'operatività
del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'articolo
5 del decreto legislativo n. 79/99, la valorizzazione dell'energia elettrica
oggetto di transazioni sui vari mercati avverrà su base oraria e gli oneri
sostenuti dal Gestore della rete per il servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica dipendono dagli scostamenti tra le immissioni e i prelievi orari
rispetto ai programmi orari, rispettivamente, di immissione e di prelievo
definiti nei mercati dell'energia come modificati in seguito all'accettazione
di offerte di acquisto e di vendita nel mercato per il servizio di
dispacciamento;
Considerato
che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede, tra
l'altro, che la società Acquirente Unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico)
stipuli e gestisca contratti di fornitura al fine di garantire la fornitura di
energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
Considerato
infine che:
-
il
documento per la consultazione 1 agosto 2002 propone due metodologie per la
determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per
i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, segnatamente:
una metodologia basata profili di prelievo determinati per area geografica (di
seguito: load profiling per area) ed una metodologia basata su profili
di prelievo determinati per categorie di clienti finali (di seguito: load profiling per categoria);
-
l'Autorità nel documento per la
consultazione 1 agosto 2002 ha previsto la possibilità di istituire un
gruppo di lavoro, con la partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare
le più opportune modalità applicative della metodologia di determinazione della
distribuzione temporale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratore
orario;
-
nel
mese di novembre 2002 è stato istituito presso gli uffici dell'Autorità un
gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni temi di natura tecnica
riguardanti la definizione dei flussi informativi necessari all'implementazione
del meccanismo di load profiling, cui hanno partecipato gli uffici del
Gestore della rete, dell'Acquirente unico, della società Enel distribuzione Spa, e
rappresentanti di Federelettrica in qualità di associazione di categoria delle
imprese distributrici e della Associazione italiana grossisti e trader;
- gli
esiti del processo di consultazione e delle attività del gruppo informale di
lavoro di cui al precedente alinea hanno evidenziato l'esigenza di:
- adottare una
metodologia per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo
dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su
base oraria basata sul load profiling per area, in quanto tale
metodologia risulta essere caratterizzata da modalità di implementazione più
semplici, nonché da costi di gestione più contenuti rispetto al load profiling per categoria;
- prevedere che, in una
fase iniziale di applicazione del load profiling per area, i punti di prelievo in media e bassa tensione
corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato siano considerati punti
di prelievo non trattati su base oraria anche se dotati di misuratore orario,
ai fini della: i) determinazione dei profili di prelievo d'area;ii) valorizzazione
oraria dell'energia elettrica approvvigionata dal garante della fornitura per i
clienti del mercato vincolato; iii)
determinazione degli
scostamenti tra i prelievi orari dell'insieme dei medesimi clienti rispetto
alle previsioni dal garante della
fornitura per i clienti del mercato vincolato; e che tale esigenza è
giustificata da motivazioni connesse alla semplificazione delle attività di elaborazione e di
aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
- individuare l'area
(di seguito: area di riferimento) nella porzione
di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come
definita nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01, e
comprendente: i) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella
medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno
della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione; ii)
tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona,
appartenenti a una o più imprese distributrici che, all'interno della medesima
zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione;
- stabilire, nella fase
iniziale di applicazione del load profiling per area, il periodo
temporale di riferimento rispetto al quale determinare i profili di prelievo da
attribuire ai clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, in
un periodo temporale pari al mese;
- prevedere che la
regolazione delle partite economiche derivanti dalla differenza tra l'energia
elettrica attribuita tramite l'applicazione del meccanismo di load profiling
e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non
trattati su base oraria avvenga con cadenza annuale;
- prevedere che il
Gestore della rete, ai fini della regolazione delle partite economiche di cui
alla lettera precedente, possa avvalersi delle imprese distributrici attraverso
convenzioni approvate dall'Autorità;
- prevedere
l'aggiornamento periodico dei coefficienti per l'attribuzione convenzionale dei
prelievi di energia elettrica ai clienti finali non trattati su base oraria nei
casi in cui si verifichi: i) il passaggio di
un cliente dal mercato vincolato al mercato libero; ii) la variazione
dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo non trattati su
base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero; iii)
l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente
non dotato di misuratore orario; iv) la cessazione del servizio di connessione
per un punto di prelievo, ovvero per un punto di immissione; v) l'attivazione
di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi;
- prevedere che per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti
di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione
con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non
dotati di misuratore orario sia assunto un profilo di immissione o di prelievo
costante in tutte le ore del periodo di riferimento;
Ritenuto
che sia opportuno:
- adottare
un meccanismo per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia
elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base
oraria, al fine di consentire la valorizzazione su base oraria
dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base
oraria e di consentire la determinazione su base oraria degli sbilanciamenti;
- implementare un meccanismo di load profiling rispondente alle esigenze indicate
nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da a) ad h);
- prevedere la
definizione dei flussi informativi necessari alla applicazione del meccanismo
di load profiling per area ed alla consuntivazione dei
prelievi di energia elettrica e prevedere la definizione dei relativi obblighi
in capo agli esercenti il servizio di misura dell'energia elettrica;
- prevedere
che le imprese distributrici
trasmettano all'Autorità una proposta di attribuzione su base oraria
dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica
DELIBERA
Di
approvare la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia
elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria (load
profiling)e la definizione di obblighi informativi degli esercenti come
individuate nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
Di
fissare la decorrenza per l'applicazione della
determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per
i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, secondo le
disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data di
applicazione del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Di
stabilire come data di entrata in vigore del presente provvedimento il giorno
17 ottobre 2003;
Di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).