Delibera
n. 123/03
Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 1999, n.78/99, in materia di recesso dai contratti con clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Pubblicata su questo sito il 6 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 277 del 28-11-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 ottobre 2003;
Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio delle funzioni di regolazione ad
essa intestate garantisce, tra l'altro, la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che l'Autorità
stabilisca, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole
negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento
dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti stessi;
Visti:
- legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 79/99;
Viste:
- la deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999 (di
seguito: deliberazione n. 78/99);
- la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 20/03);
Visto il documento per la consultazione pubblicato in data
31 luglio 2003, concernente proposte per la regolazione dei contratti
bilaterali in deroga di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: il documento per la consultazione 31 luglio 2003);
Considerato che:
- il sistema elettrico nazionale appare caratterizzato da
una carenza strutturale di capacità produttiva a fronte del progressivo
incremento della domanda, alla quale può essere posto rimedio con il rapido
apprestamento di nuova capacità di generazione nazionale;
- l'Autorità, al fine di favorire il processo di
liberalizzazione del settore, con la deliberazione n. 78/99, ha definito alcune
clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi
elettrici a clienti idonei, tra le quali il riconoscimento alle parti della
facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non
superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore;
- con la deliberazione n. 20/03, l'Autorità ha definito
modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo
ed altri obblighi di informazione;
- nel documento per la consultazione 31 luglio 2003,
l'Autorità ha, tra l'altro, proposto di introdurre la facoltà di rinunciare
consensualmente alla clausola di recesso unilaterale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della deliberazione n. 78/99;
- la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla
consultazione ha espresso consenso in relazione all'introduzione di predetta
facoltà nel caso in cui la parte acquirente sia un cliente grossista,
rappresentando per altro la necessità di mantenere, durante la presente fase di
liberalizzazione del mercato elettrico, forme di tutela dei clienti finali
idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo di concorrenza tra
produttori, distributori e grossisti sul mercato libero;
- il finanziamento di nuova capacità di generazione in un
contesto di mercato libero, in cui i clienti idonei sono liberi di cambiare
fornitore, comporta per gli investitori rischi più elevati rispetto a quelli
sopportati in un contesto in cui i clienti debbono approvvigionarsi
esclusivamente da fornitori stabili;
- il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla
costruzione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica o agli
interventi di rifacimento e ripotenziamento di impianti di generazione è
facilitato da garanzie per il rimborso dei finanziamenti di natura
contrattuale;
- in un contesto di mercato libero, le garanzie
contrattuali di cui al precedente alinea possono essere assicurate anche
mediante la stipula di contratti di vendita di energia elettrica a lungo
termine;
- la difficoltà di finanziamento di nuovi impianti può
costituire una barriera all'entrata nel mercato nazionale per nuovi soggetti
allo stato non dotati di propria capacità di generazione;
Ritenuto che sia opportuno:
- introdurre la facoltà di rinunciare consensualmente
alla clausola di recesso unilaterale
prevista dall'articolo 1, comma
1, lettera a), della deliberazione n. 78/99, quando la parte acquirente sia un
cliente grossista;
- non introdurre la medesima facoltà quando la parte
acquirente sia un cliente finale idoneo, al fine di evitare che i fornitori di
energia elettrica, in quanto soggetti operanti in un mercato oligopolistico e
caratterizzato da asimmetrie informative, mediante la stipula di contratti con
clienti finali idonei a lungo termine senza clausola di recesso erigano una
barriera all'entrata contro nuovi entranti limitando la contendibilità del
mercato;
DELIBERA
Di integrare l'articolo 1 della deliberazione 26 maggio
1999, n.78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del
22 giugno 1999, mediante
inserimento di un comma 2 formulato come segue :
"2. Nei contratti in cui la parte acquirente
è un cliente grossista, le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera
a), si applicano qualora le parti si accordino espressamente in tal senso."
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.