Delibera
n. 164/03
Proroga della validità delle tariffe e delle opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia elettrica e per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2003 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
GU n. 4 del 7.1.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre
2003,
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
la
legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n.
290/03);
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001 n. 228/01 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito:Testo
integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002 n.
153/02;
-
la
deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003,n. 30/03;
Considerato
che:
-
l'articolo
1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, stabilisce che l'Autorità
definisca entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, le
tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e di distribuzione, per il
successivo periodo regolatorio, indicando altresì i criteri ai quali l'Autorità
è chiamata ad attenersi;
-
la
deliberazione n. 30/03 prefigura la definizione dei provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e
di vendita dell'energia elettrica, per il secondo periodo di regolazione, entro
il 31 dicembre 2003;
-
nell'ambito
del procedimento avviato con la deliberazione n. 30/03, in data 12 novembre
2003 è stato diffuso un secondo documento di consultazione, che tiene conto dei
criteri di cui al primo alinea;
-
in
esito a tale consultazione, conclusasi il 12 dicembre 2003, sono stati forniti
nuovi e rilevanti elementi di valutazione che richiedono ulteriori
approfondimenti da parte dell'Autorità e che potrebbero rendere necessaria la
diffusione di un ulteriore documento per la consultazione;
Ritenuto
che sia opportuno:
-
prorogare, nelle more dell'adozione della definizione dei
provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di
corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica per
il secondo periodo di regolazione, la validità delle tariffe e delle opzioni
tariffarie in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio 2004;
-
per esigenze di certezza del sistema tariffario, ai fini della
verifica del vincolo V1 per l'anno 2003 il periodo di riferimento per il
calcolo di ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari debba comprendere il mese
di gennaio 2004
DELIBERA
Di prorogare la validità delle tariffe e delle opzioni
tariffarie di cui alla parte II dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di
seguito: Testo integrato), in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio
2004;
Di prevedere che, ai fini delle verifiche del rispetto
del vincolo V1 per l'anno 2003, di cui all'articolo 7 del Testo
integrato, i ricavi ammessi e i ricavi effettivi rilevanti ai fini della
determinazione dei ricavi eccedentari siano calcolati con riferimento al
periodo 1 gennaio 2003 - 31 gennaio 2004;
Di prevedere che, per il periodo 1 gennaio 2004 - 31
gennaio 2004, ai fini dell'applicazione del comma 6.1 del Testo integrato, si
considerino i ricavi effettivi del mese di gennaio 2004, destinati a confluire
nel bilancio di esercizio 2004;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a
decorrere dall'1 gennaio 2004.