Delibera
n. 60/04
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 aprile
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 108 del 10.5.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 22 aprile 2004
Visti:
-
il provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15
(di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
-
il provvedimento Cip 14
novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n.
34/90);
-
il provvedimento del Cip
29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip n. 6/92);
-
il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
-
il
decreto del Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e
integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
-
la deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25
febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione n.
27/99), recante procedura
di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte
rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n.
6/92;
-
la deliberazione
dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: deliberazione n. 42/02);
-
la deliberazione
dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di
contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo
integrato);
-
la deliberazione
dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04, recante aggiornamento per il trimestre
aprile - giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e
modificazioni del Testo integrato;
-
il protocollo di intesa
relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza,
approvato con la delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 e
sottoscritto in data 9 ottobre 2001.
Considerato
che:
-
è intenzione
dell'Autorità intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;
-
ai sensi
dell'articolo 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche sull'impianto atte a
controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte
rinnovabile ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorità
anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche
amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di
accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali
effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali
dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;
-
ai sensi
dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche atte a controllare
il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata
di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti
dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto
legislativo n. 79/99 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 164/00, sono effettuate dalla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) e svolte, ove
necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della
collaborazione di altri enti o istituti di certificazione;
-
la Cassa
Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini
delle determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell'articolo
59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa,
tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei
soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca,
verifica e comparazione di documenti;
-
il numero dei
sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 5
della deliberazione n. 42/02 atte a controllare il rispetto delle condizioni
per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore
come cogenerazione è risultato insufficiente.
Considerato,
inoltre, che:
-
nella sua attività,
l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle
risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o
enti;
-
al fine di intensificare
ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione è utile integrare la normativa
esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
-
l'Autorità ritiene
opportuno avvalersi della Cassa conguaglio per la costituzione di un Comitato
di esperti, composto da rappresentanti del Gestore della rete, della Guardia di
Finanza e delle principali istituzioni indipendenti, (organismi tecnici e
Università), con il compito di predisporre un Regolamento da sottoporre
all'approvazione dell'Autorità che definisca i criteri e le modalità, ad integrazione
della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche e ai
sopralluoghi sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a
quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un programma
temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
-
la responsabilità
dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa
conguaglio di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli
elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine ai provvedimenti di
competenza dell'Autorità.
Ritenuto
opportuno:
-
concentrare le attività
propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla Cassa
conguaglio ed avvalersi della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che
amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali finanziate
attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del
settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa conguaglio medesima
l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale
effettuare le verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e la gestione di dette attività,
quanto i profili rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, più
strettamente afferenti la gestione delle attività di esazione e di erogazione
dei contributi;
-
che la suddetta
impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali è
opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo
l'avvalimento della Cassa conguaglio;
-
intensificare e
rafforzare l'attività di verifica svolta dal Gestore della rete sugli impianti
di cogenerazione ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02;
-
porre gli oneri
sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo
59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
DELIBERA
Articolo 1
Avvalimento della Cassa conguaglio perintensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione
1.1 |
Al fine di
intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorità si avvale della Cassa
conguaglio per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:
-
costituzione, presso la
Cassa conguaglio, di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti della
Guardia di Finanza, del Gestore della rete, dell'Università e dei principali
organismi tecnici, con il compito di predisporre il Regolamento che definisca i
criteri e le modalità, ad integrazione della normativa attualmente esistente,
per procedere alle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli
impianti di cogenerazione;
-
verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili atte a controllare la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento dei benefici previsti per tale tipologia di impianti dalla
normativa vigente;
-
verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
assimilate a quelle rinnovabili atte a controllare, ai fini del trattamento
economico, il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte
rinnovabile. Dette verifiche e sopralluoghi saranno effettuati con modalità che
saranno definite dal Regolamento;
-
verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di cogenerazione atte a controllare il rispetto delle condizioni
per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore
come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4,
comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99. Dette verifiche e
sopralluoghi sono svolti, con modalità che saranno specificate nel Regolamento,
al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi al
Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 42/02, a
rafforzamento dell'attività di verifica svolta dal medesimo Gestore ai sensi
dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02.
|
Articolo 2
Comitato di esperti
2.1 |
La Cassa
conguaglio, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, propone all'Autorità la composizione e la struttura del Comitato
di esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il nome
e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche
agli stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una
previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione dell'Autorità, la
Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti. |
2.2 |
I componenti
del Comitato di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con società che percepiscono i
benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli
articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
79/99. |
2.3 |
Entro sessanta
(60) giorni dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla
elaborazione e alla stesura del Regolamento, da sottoporre all'approvazione
dell'Autorità, in cui vengono definiti:
-
i criteri di
integrazione della normativa attualmente esistente in materia di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e
impianti di cogenerazione, con particolare riferimento a specifici aspetti
tecnici;
-
le modalità da
adottare per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sulle suddette
tipologie di impianti;
-
le regole di
coordinamento con quanto già in atto nelle attività ispettive della Guardia di
Finanza e del Gestore della rete con riferimento alle suddette tipologie di
impianti;
-
i criteri di
individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi appositamente costituiti
dalla Cassa conguaglio per l'effettuazione delle specifiche tipologie di verifiche e sopralluoghi;
-
il programma
operativo delle verifiche e dei sopralluoghi.
|
2.4 |
Nei centottanta
(180) giorni successivi alla definizione del Regolamento di cui al precedente
comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra il
Regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso delle
verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 1,
lettere b), c) e d). Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade automaticamente,
salvo esplicita proroga. |
Articolo 3
Verifiche e sopralluoghi
3.1 |
Per
l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione
di energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e
sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei
ispettivi appositamente costituiti, di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera
d), composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti
esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della
Guardia di Finanza. |
3.2 |
Le verifiche e
i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di
cogenerazione dovranno iniziare entro l'1 settembre 2004. |
Articolo 4
Acquisizione dati e segnalazioni della
Cassa conguaglio
4.1 |
Il Gestore
della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e
documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento
delle attività di cui al presente provvedimento. |
4.2 |
La Cassa
conguaglio provvede, altresì, ad inviare all'Autorità una relazione trimestrale
sulle attività svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le
violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati. |
Articolo 5
Copertura degli
oneri
5.1 |
Gli
oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente
delibera sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili
e assimilate di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato. |
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 |
Il
presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)
affinché entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione. |