Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 70/04
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 7 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 maggio 2004
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
-
il
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
-
la
delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
-
la
deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;
-
la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.
236/00 come modificata dalla
deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01;
-
la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.
237/00 e successive modifiche e
integrazioni;
-
la
deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n.
311/01;
-
la
deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n.
221/02;
-
la
deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n.
138/03;
-
la
deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;
-
la
direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
Considerato
che:
-
l'articolo
1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di
garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di
pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei
servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone
la fruibilità e la diffusione
sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli
indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
-
l'articolo
2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlla
lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione
della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti
dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o
eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio;
-
l'articolo
2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emana
direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali e specifici di qualità;
Ritenuto
opportuno:
-
avviare
un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione
della qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di
vendita del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della
legge n. 481/95;
-
prevedere
che i livelli di qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i
provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni economiche di
fornitura del gas naturale ai clienti finali e di tariffe per l'attività di
distribuzione;
-
individuare
alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei
provvedimenti;
DELIBERA
-
Di
avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di
regolazione della qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di
misura e di vendita del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed
h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
-
Di
seguire ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto
applicabili o rilevanti, le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ,
alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
-
Di
tenere conto nella formazione dei provvedimenti in materia di qualità dei servizi
di distribuzione, di misura e di vendita del gas di cui al punto 1 delle
seguenti esigenze generali:
-
assicurare
coerenza con gli obiettivi di sviluppo del mercato interno del gas e con la
intervenuta separazione tra attività di distribuzione e di vendita;
-
assicurare
livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o
proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero
territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe
di erogazione dei servizi;
-
contribuire
a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati
e la trasparenza dell'informazione.
-
Di
convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle
formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini
dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione
dei provvedimenti.
-
Di
rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo
del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di
provvedimenti per la regolazione della qualità nell'erogazione dei servizi di
distribuzione, di misura e di vendita del gas.
-
Di
attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area
consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, la responsabilità degli
adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari
allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.
-
La
presente delibera, pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore
dalla data della sua pubblicazione.