Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 107/04
Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore elettrico in attuazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30
giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 174 del 27-7-2004
L'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 giugno 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481/95);
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito:
decreto legislativo n. 79/99) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
-
la direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di
seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
-
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99
(di seguito:
deliberazione n. 158/99);
-
la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03 (di
seguito: deliberazione n. 20/03);
Considerato che:
-
il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, come
disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 ed attuato, da
ultimo, con la deliberazione n. 20/03, si basa su un requisito tecnico
consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia
elettrica e, conseguentemente, comporta la necessità di un'attività
amministrativa di verifica ed informazione che garantisca certezza quanto alla
titolarità della predetta qualifica;
-
l'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva
2003/54/CE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti idonei,
definiti dalla medesima direttiva come coloro che "sono liberi di acquistare
energia elettrica dal fornitore di propria scelta..." siano, "a partire dal 1
luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili", e che l'articolo 2,
punto 7), della medesima direttiva, definisce "clienti" i clienti grossisti e
finali di energia elettrica;
-
le disposizioni di cui al precedente alinea possono essere
ritenute di diretta applicazione dalla data fissata per il recepimento della
direttiva 2003/54/CE, in quanto incondizionate e sufficientemente dettagliate;
e che l'Autorità, anche nelle more del suddetto recepimento, è conseguentemente
tenuta ad adeguare le proprie disposizioni attualmente vigenti in materia;
-
le suddette disposizioni determinano il venir meno dell'impianto
normativo sopra richiamato, incentrato sulla deliberazione n. 20/03, relativo
al riconoscimento ed alla verifica della qualifica di cliente idoneo, dal momento
che la condizione di cliente finale non civile è esclusivamente collegata
all'attività economica svolta dal soggetto, ciò che risulta da pubblici
registri;
-
l'eliminazione dei flussi informativi generati dalla
deliberazione n. 20/03, peraltro, può pregiudicare la possibilità, per gli
acquirenti di energia elettrica, di interfacciarsi con operatori qualificati
sotto il profilo organizzativo e finanziario;
-
lo status di cliente idoneo, con riferimento ai clienti
finali non civili, in quanto loro intestato da una norma primaria, non è
rinunciabile;
-
tale status conferisce ai clienti finali non civili il
diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura,
fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale,
e che al riconoscimento di tale diritto potestativo è correlato il
riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato
vincolato;
-
conseguentemente, il riconoscimento dell'idoneità, con
decorrenza dall'1 luglio 2004, non comporta la caducazione di diritto dei
contratti sottoscritti dai clienti divenuti idonei sul mercato vincolato, se
non a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso nei termini disciplinati
dall'Autorità con deliberazione n.158/99; e che, in caso di mancato esercizio
di detta facoltà, permane, in capo ai soggetti attualmente tenuti, l'obbligo di
garantire la fornitura nei termini di cui all'articolo 4, del decreto
legislativo n.79/99;
Ritenuto pertanto
opportuno:
-
abrogare la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione
agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica
al mercato vincolato dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione
utile, i clienti finali divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle
seguenti facoltà:
-
possono stipulare
contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;
-
hanno diritto ad
esercitare il recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
-
qualora non venga
esercitato il diritto di cui alla precedente lettera b), rimane valido, senza
il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul
mercato vincolato;
-
avviare procedimenti diretti alla formazione di provvedimenti
aventi ad oggetto:
- le
norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti
idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad
effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel
mercato libero; detto procedimento è destinato a tener conto della innovazione
strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per
effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE;
- le
disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra
ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE
o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi
governativi ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n.481/95
DELIBERA
di abrogare la
deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione agli esercenti il servizio
di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato
dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione utile, i clienti finali
divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facoltà:
-
possono stipulare
contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;
-
hanno diritto ad
esercitare il recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
-
qualora non venga
esercitato il diritto di cui alla precedente lettera b), rimane valido, senza
il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul
mercato vincolato;
di avviare i seguenti procedimenti diretti alla
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:
- le
norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti
idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad
effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel
mercato libero; detto procedimento, destinato a tener conto della innovazione
strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per
effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE,
dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2004;
- le
disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra
ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE
o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi
governativi ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n.481/95;
di
rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti schemi di
provvedimenti in materia;
di
convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle
formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini
dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione
dei provvedimenti;
di attribuire al dott. ing. Guido Bortoni ed al dott.
Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di vice direttore dell'Area
elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, la responsabilità
dei necessari adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e
organizzativo;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.