Delibera
n. 126/04
Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 23
luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 203 del 30.8.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 luglio 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
-
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
-
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
-
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
-
il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
-
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
-
il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno
2002;
-
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
-
la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;
-
la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00 (di
seguito: deliberazione n. 149/00);
-
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00
(di
seguito: deliberazione n. 237/00);
-
la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n.
184/01;
-
la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01
(di
seguito: deliberazione n. 229/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n.
207/02;
-
la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
-
la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n.
152/03;
-
la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
-
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in
data 31 luglio 2003 recante Codice di condotta commerciale per la vendita di
gas naturale ai clienti finali.
Considerato che:
-
l'Autorità ha dato avvio, con deliberazione n. 149/00, al
procedimento per la formazione, tra gli altri, del provvedimento di definizione
del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti
finali (di seguito: Codice di condotta commerciale), in attuazione
dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00;
-
per effetto dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
n. 164/00, dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti finali sono liberi di acquistare
il gas da qualsiasi esercente autorizzato a svolgere l'attività di vendita di
gas naturale (di seguito: esercente);
-
la completa liberalizzazione del mercato del gas pone
l'esigenza di innalzare il livello di tutela dei clienti finali, al fine di
consentire una scelta informata tra le offerte contrattuali;
-
la direttiva 2003/55/CE prevede tra l'altro che gli Stati
membri adottino misure affinché ai clienti finali sia garantito il diritto a un
contratto con il fornitore che specifichi alcune condizioni essenziali, che
devono essere eque e comunicate prima della conclusione del contratto; che sia
garantita la comunicazione preventiva di eventuali modifiche alle condizioni
contrattuali ed economiche, unitamente all'informazione riguardo il diritto di
recesso; che sia garantita la trasmissione di informazioni trasparenti sui
prezzi e sulle condizioni tipo relative all'accesso ai servizi del gas; che i
consumatori siano protetti da metodi di vendita sleali ed ingannevoli;
-
l'Autorità ha diffuso in data 31 luglio 2003 un documento per
la consultazione al fine di definire un Codice di condotta commerciale recante
disposizioni volte a:
-
fissare le regole generali di correttezza da osservare nella
promozione delle offerte contrattuali;
-
indicare le informazioni minime relative alle condizioni
economiche e contrattuali di un'offerta da rendere note ai clienti finali prima
della conclusione del contratto, allo scopo di garantire un'effettiva
trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire una scelta consapevole
tra le offerte;
-
definire il contenuto minimo essenziale dei contratti
sottoscritti dai clienti finali;
-
la definizione da parte dell'Autorità di un codice di condotta
commerciale vincolante per tutti gli esercenti l'attività di vendita di gas
naturale non preclude agli esercenti medesimi la possibilità di definire su
base volontaria e di offrire in modo trasparente e nel rispetto del principio
di non discriminazione, ulteriori garanzie a beneficio dei clienti finali.
Ritenuto che:
-
sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni favorevoli
formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, definire un Codice di
condotta commerciale di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
n. 164/00, che contenga, in coerenza con i principi di cui alla direttiva
2003/55/CE, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti
finali, prevedendo, in particolare:
-
le modalità e i contenuti delle informazioni che gli esercenti
sono tenuti a fornire ai clienti finali;
-
gli elementi essenziali del contratto;
-
la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso
di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei
contratti;
-
gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso
di violazione da parte degli esercenti di talune clausole contrattuali
specificamente indicate nel Codice di condotta commerciale e in caso di mancato
rispetto della procedura di cui alla precedente lettera c);
-
sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indicazioni emerse
nel corso della consultazione:
-
limitare l'ambito di applicazione del Codice di condotta
commerciale ai soli clienti finali che non rientrano tra le categorie previste
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
-
prevedere che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere
indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto
dall'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95, al mancato
rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorità ma definite nel
loro contenuto dagli esercenti;
-
non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai
soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto
di:
-
limitare il riconoscimento del diritto di recedere senza
oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi
dai locali commerciali degli esercenti o mediante forme di comunicazione a
distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro
attività professionale; ciò non è opportuno in considerazione della necessità
di tutelare tutti i clienti finali che, alla luce dell'attuale assetto del
mercato e dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza, non sono dotati
di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti;
-
non imporre agli esercenti l'obbligo di offrire, tra le altre,
le condizioni contrattuali definite dall'Autorità con deliberazione n. 229/01;
ciò non è attualmente opportuno in vista dell'obiettivo perseguito da questa
Autorità di contemperamento delle esigenze, da un lato, di promozione della
concorrenza e, dall'altro, di tutela dei clienti e della conseguente necessità
di offrire a questi ultimi uno schema di riferimento delle condizioni
contrattuali unitamente alle condizioni economiche di riferimento, in virtù
delle previsioni di cui alla deliberazione n. 138/03, affinché sia consentita
una scelta consapevole tra le differenti offerte;
-
sia opportuno, limitatamente ai contratti stipulati a
decorrere dal 1 gennaio 2003 dai clienti finali che hanno esercitato la facoltà
di stipulare contratti connessa alla condizione di idoneità e il cui contenuto
non risponde ai requisiti definiti dal Codice di condotta commerciale,
stabilire che gli esercenti trasmettano a questi clienti, entro la data di entrata
in vigore del dal Codice di condotta commerciale, un documento informativo nel
quale siano descritti gli elementi essenziali del contratto definiti dal Codice
di condotta commerciale e non esplicitati nell'originario contratto;
-
sia opportuno stabilire a carico degli esercenti la consegna
ai propri clienti di un prospetto informativo, predisposto dall'Autorità, che
illustri contenuti e finalità del Codice di condotta commerciale e fornisca le
indicazioni necessarie al fine di consentire ai clienti medesimi una verifica
in ordine alla conformità del contratto proposto alle disposizioni contenute
nel Codice di condotta commerciale stesso;
-
sia opportuno abrogare il codice di condotta commerciale di
cui alla deliberazione n. 237/00 dalla data di entrata in vigore del Codice di
condotta commerciale di cui alla presente deliberazione
DELIBERA
-
di approvare il Codice di condotta commerciale per la
vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
-
di fissare al 1 novembre 2004 la data di entrata in
vigore del Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A della presente
delibera;
-
di stabilire che, con riferimento ai contratti
stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2003 che non rispondono ai requisiti di cui
all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A della
presente delibera, gli esercenti trasmettano ai propri clienti entro il 1
novembre 2004 un documento informativo nel quale sono descritte le clausole
contrattuali di cui al medesimo articolo 11 non esplicitamente riportate nel
contratto, e che i clienti interessati possano recedere senza oneri entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento del documento informativo;
-
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
-
di abrogare il Codice di condotta commerciale di cui
alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre
2000 n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5
gennaio 2001, Supplemento ordinario, n. 2, dalla data di entrata in vigore del
Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A della presente delibera.