Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 208/04
Proroga del termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2003
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 30 novembre 2004
L'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 novembre
2004
Visti:
-
la legge 15 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147, del 27 giugno
2001, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie
dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a) della legge n.
481/95 (di seguito: il Regolamento);
-
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2002, n.
155/02;
-
la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e in
particolare il punto 3 relativo alla definizione delle partite di competenza
per l'anno 2003.
Considerato che:
-
le risultanze istruttorie relative al procedimento in materia
di continuità del servizio per l'anno 2003 sono state inviate a tutte le
imprese distributrici, con la sola esclusione di Enel distribuzione;
-
per Enel distribuzione i controlli tecnici effettuati fino ad
ora hanno evidenziato, in un caso, problemi di registrazione delle
interruzioni.
Ritenuto che:
-
nel quadro delle garanzie previste per i procedimenti
individuali dal Regolamento, sia necessario prorogare il termine di cui
all'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato della continuità del servizio
allegato alla deliberazione n. 155/02, al fine di assicurare il rispetto dei
termini per il contraddittorio previsti dall'articolo 16, comma 1, del
Regolamento a seguito dell'invio alle imprese distributrici delle risultanze
istruttorie;
-
per Enel distribuzione sia opportuno procedere ad ulteriori
controlli tecnici sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2003
DELIBERA
-
di prorogare al 31 dicembre 2004 il termine del
procedimento in materia di continuità del servizio relativo all'anno 2003 per le seguenti imprese distributrici:
- Acea
Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
- Acegas
Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
- Aeb
Spa, via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano);
- Ae-Ew Spa,via Dodiciville 8,
39100 Bolzano;
- Aem
Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Aem
elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- Aem
Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Ags
Riva del Garda Spa, via
Ardano 27, 38066 Riva del Garda (Trento);
- Agsm
Spa, lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
- Aim Spa, contrà
Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
- Amps Spa, strada
S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Apb Spa, anello
Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano);
- Asm Spa, via
Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Asm Terni Spa,
strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni ;
- Asm Voghera Spa,
via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia);
- Atena Spa, corso
Palestro 126, 13100 Vercelli;
- Deval Spa, via B.
Festaz 42, 11100 Aosta;
- Enel distribuzione
Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Hera Spa, via C.
Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
- Meta Spa, via
Razzaboni 80, 41100 Modena;
- Sippic Spa, via G. Rossigni 22,
80128 (NA);
- Snie Spa, via Ottaviano Augusto
7, 80035 Nola (NA);
- Odoardo Zecca Srl,
viale Piave 133, 65122 Pescara;
- Trentino servizi
Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
-
di prevedere l'effettuazione di almeno 3 ulteriori
controlli tecnici sui dati di continuità forniti all'Autorità da Enel
distribuzione per l'anno 2003;
-
di inviare alle imprese distributrici citate la
presente deliberazione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
-
di pubblicare la presente deliberazione nel sito
internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dello stesso.