Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 220/04
Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2003
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 28 dicembre 2004
L'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 dicembre 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina
delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24,
lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
-
la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n.
144/00;
-
la delibera dell'Autorità 19 luglio 2001, n.
166/01;
-
la delibera dell'Autorità 1 agosto 2001, n.
177/01;
-
la delibera dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 154/02 e
successive rettifiche;
-
la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n.
155/02, e in
particolare l'allegato A (di seguito: Testo integrato della continuità del
servizio);
-
la delibera dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 140/03 (di
seguito: delibera n. 140/03), e in
particolare l'allegata tabella 5, che elenca le istanze per il riconoscimento
di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o
inferiori ai livelli nazionali di riferimento presentate per l'anno 2003 dagli
esercenti ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato della continuità del
servizio e approvate dall'Autorità;
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 e in particolare il punto
3 relativo alla definizione delle partite di competenza per l'anno 2003;
-
la
deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2004, n. 208/04 con cui si proroga il
termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio
per l'anno 2003.
Considerato che:
-
le risultanze istruttorie sono state inviate alle seguenti
imprese distributrici interessate dal responsabile del procedimento, dott.
Roberto Malaman, direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio
dell'Autorità:
- Acea distribuzione Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
- Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
- Aeb Spa, via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano);
- Ae-Ew
Spa,via Dodiciville 8, 39100 Bolzano:
- Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Ags Riva del Garda Spa, via Ardano 27, 38066 Riva del Garda (Trento);
- Agsm Spa, lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (di seguito
Agsm Verona);
- Aim Spa, contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
- Amps Spa, strada S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Apb Spa, anello Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano);
- Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Asm Terni Spa, strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni;
- Asm Voghera Spa, via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia);
- Atena Spa, corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
- Deval Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
- Hera Spa, via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
- Meta Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena;
- Sippic
Spa, via G. Rossigni 22, 80128 (Napoli);
- Snie Spa,
via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli);
- Odoardo Zecca Srl, viale Piave 133, 65122 Pescara;
- Trentino servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
- Acea Roma ha presentato una "Istanza di riesame in merito
all'applicazione ad Acea distribuzione delle penalità sulla continuità del
servizio per l'anno 2003" nel corso dell'audizione tenuta il giorno 9 dicembre
2004 su richiesta della società stessa nell'ambito della procedura per la
verifica dei dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica per l'anno 2003.
Ritenuto di:
-
non poter dar seguito alle richieste formulate da Acea Roma
nella "Istanza di riesame in merito all'applicazione ad Acea distribuzione
delle penalità sulla continuità del servizio per l'anno 2003";
-
determinare i recuperi di continuità per l'anno 2003, ai sensi
dell'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato della continuità del
servizio, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito
dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per anno 2003, nonché
procedere al calcolo dei riconoscimenti di costo e delle penalità di cui allo
stesso articolo 22, comma 22.5;
-
determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno 2003,
previsti dall'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della continuità del
servizio, per gli ambiti territoriali per i quali siano state approvate
dall'Autorità con la delibera n. 140/04 le istanze presentate dalle imprese
distributrici ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della
continuità del servizio e relative all'anno 2003, qualora risulti che per
l'anno 2003 è stato mantenuto un livelli di continuità uguale o inferiore al
livello nazionale di riferimento;
-
determinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 24.1, del Testo
integrato della continuità del servizio, l'ammontare complessivo degli
indennizzi a favore dei clienti MT e BT
dell'ambito territoriale 307A gestito dall'impresa distributrice Agsm
Verona, per il quale l'Autorità con delibera n. 140/03 ha approvato l'istanza
per il riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di
continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento presentata
per l'anno 2003 e per il quale l'Autorità ha accertato il mancato rispetto dei
livelli nazionali di riferimento per l'anno 2003;
-
dare mandato alla Cassa conguaglio per incassare le penalità e
provvedere al pagamento dei riconoscimenti di costo, fissando un termine per il
versamento, da parte delle imprese distributrici interessate, delle penalità
nel Conto oneri per recuperi di continuità del servizio delle penalità;
-
stralciare la posizione di Enel distribuzione, essendo in corso ulteriori controlli tecnici
sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2003, come previsto dalla
deliberazione n. 208/04
DELIBERA
-
di determinare i recuperi di continuità relativi all'anno
2003, in attuazione dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato della
continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali l'Autorità ha
definito il livello tendenziale di continuità per lo stesso anno 2003, come
indicato nella tabella 1;
-
di determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno
2003, in attuazione dell'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della
continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali risulta accertata
che per l'anno 2003 è stato mantenuto un livello di continuità uguale o
inferiore al livello nazionale di riferimento indicati nella tabella 2;
-
di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
di effettuare i pagamenti e gli incassi degli importi totali netti indicati
nella tabella 3, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuità del
servizio, fissando per il 31 gennaio 2005 il termine per l'effettuazione del
versamento da parte degli esercenti che devono versare penalità nel suddetto
Conto;
-
di determinare per l'ambito territoriale 307A, ai sensi
dell'articolo 24, comma 24.1, del Testo integrato per la continuità del
servizio, l'ammontare complessivo degli indennizzi ai clienti MT e BT per
mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento per l'anno 2003, pari a euro 211.938,92;
-
di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato
con avviso di ricevimento alle seguenti imprese distributrici:
- Acea
Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
- Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
- Aeb Spa, via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano);
- Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Ags Riva del Garda Spa, via Ardano 27, 38066 Riva del Garda
(Trento);
- Agsm Spa, lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
- Aim Spa, contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
- Amps Spa, strada S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Apb Spa, anello Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano);
- Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Asm Terni Spa, strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni;
- Asm Voghera Spa, via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia);
-
Atena Spa, corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
-
Azienda Energetica Spa - Etschwerke AG, via Dodiciville 8,
39100 Bolzano
- Deval Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
- Hera Spa, via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
-
Meta Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena
- Società imprese
pubbliche e private Ischia e Capri Spa, via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
- Società nolana per
le imprese elettriche Spa, via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli);
-
Odoardo Zecca Srl, viale Piave 133, 65122 Pescara;
-
Trentino servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
-
di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
con allegate le tabelle 1, 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
-
di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato
con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Avverso la presente delibera può essere proposto ricorso
avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dello stesso.