Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 223/04
Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 20 dicembre 2004
testo emendato di refusi editoriali presenti nella prima pubblicazione
GU n. 1 del 3.1.05
L'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 dicembre
2004
Visti:
-
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003;
-
il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003),
in particolare gli articoli 5 e 6;
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
la legge 12 dicembre 2002, n. 273
(di seguito: la legge
n. 273/2002);
-
la legge 27 ottobre 2003. n. 290;
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre
2004 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per
l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorità in
data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
-
la deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 13 dicembre 2004
recante parere della medesima autorità al Ministro delle attività produttive
sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di
energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione
n. 214/04);
-
il documento per la consultazione approvato dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 6 agosto 2004
concernente: schema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6
del regolamento n°1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6
agosto 2004).
Considerato che:
-
il regolamento
n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
-
all'articolo 5,
comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali
di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità
della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della
rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità nazionali di
regolazione;
-
all'articolo 6,
comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni
non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali
economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei
sistemi di trasmissione;
-
all'articolo 9,
che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolazione
garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per
realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la
Commissione;
-
nel documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorità
ha posto in consultazione, tra l'altro, misure in materia di gestione delle
congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi di
congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per mezzo di un metodo
di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza
oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel
mercato del giorno prima (soluzione identificata nel documento per la
consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1);
-
il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte
giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di
elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a
livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilità; e
che tale rischio necessita di essere mitigato tramite l'introduzione di
adeguate coperture (di seguito: le coperture) che potrebbero essere distribuite
ai clienti finali ai fini dell'importazione di energia elettrica;
-
sulle richiamate misure esposte nel documento per la
consultazione la gran parte dei soggetti che hanno trasmesso osservazioni ha
espresso parere favorevole;
-
il decreto 17 dicembre
2004 prevede che l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete
di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla
base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione
di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e
nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni
dell'Autorità adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di
detto mercato;
-
in data 14 dicembre
2004 l'Autorità ha concluso un accordo con la Commission de régulation de l'énergie
recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel
quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di
congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due
procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri
legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi
incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacità di
trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
-
per quanto riguarda la Francia, una procedura di asta
esplicita;
-
per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita
con assegnazione di coperture.
Ritenuto che sia opportuno, in forza delle disposizioni
di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni
per l'anno 2005 in materia di gestione
delle congestioni sulla rete di interconnessione coerentemente con le
disposizioni di cui al medesimo regolamento, nonché di cui al decreto 17
dicembre 2004
DELIBERA
-
di approvare le disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di
interconnessione come definite nell'Allegato A al presente
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
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di inviare per informazione copia dell'Allegato A alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue
du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale
dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen,
Svizzera, all'E-Control GmbH,
Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor,
Slovenia ed alla Regulatory Authority for
Energy, Michalakopoulou Street
80, 10192 Athens (Grecia);
-
di trasmettere copia del presente provvedimento al
Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al
Ministro delle politiche comunitarie ed alla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa;
-
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.