Delibera
n. 233/04
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata a utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 23 dicembre 2004
GU n. 2 del 4.1.05
L'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
-
la
legge 27 ottobre 2003, n. 290;
-
la legge 23 agosto 2004, n. 239.
Visti:
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia
di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza
dell'Autorità;
-
il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito:
Testo integrato), approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n.
5/04, come
successivamente modificato e integrato;
-
la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;
-
la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 98/04;
-
la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04 (di
seguito: deliberazione n. 135/04);
-
la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004,n. 211/04 (di
seguito: n. deliberazione n. 211/04);
-
la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 212/04;
-
la Circolare dell'Autorità alle imprese distributrici del 29
settembre 2004, prot. n. PB/M04/3511/pb;
-
la comunicazione di Ferderenergia in data 8 ottobre 2004, prot.
549/GZ-EF/pd, ricevuta dall'Autorità in data 11 ottobre 2004, prot. Autorità n.
022134.
Considerato che:
-
ai
sensi del comma 4.1 del Testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della
deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che
non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del
Testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno
2005;
-
ai
sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità
delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui
alla parte II del Testo integrato;
-
con
la deliberazione n. 211/04 l'Autorità ha definito i criteri per la
perequabilità delle opzioni ulteriori domestiche che prevedono una
differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica;
-
ai
sensi del comma 3 della medesima deliberazione n. 211/04, i termini di cui al
comma 4.3 del Testo integrato, relativamente all'approvazione delle opzioni
ulteriori domestiche proposte dalle imprese distributrici per l'anno 2005, sono
stati sospesi fino al 24 dicembre 2004;
-
la
medesima deliberazione n. 211/04 ha consentito alle imprese distributrici di
sottoporre all'Autorità, entro e non oltre il 20 dicembre 2004, proposte di
modifica di tali opzioni, al fine di renderle compatibili con le disposizioni
introdotte dalla medesima deliberazione n. 211/04.
Considerato che:
-
in
linea con le sollecitazioni dell'Autorità, le proposte di opzioni tariffarie
presentate delle imprese distributrici per l'anno 2005 estendono ad un numero
crescente di clienti domestici la possibilità di scegliere opzioni tariffarie
che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia
elettrica consentendo in tal modo una gestione più economica ed efficiente
della fornitura di energia elettrica;
-
13
imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie ulteriori
per la vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con
contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di
cui al citato comma 4.3 del Testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori
domestiche);
-
delle
imprese distributrici di cui al precedente alinea, 4 hanno presentato opzioni
ulteriori domestiche biorarie, ai fini della verifica di cui al comma 48.2 del
Testo integrato;
-
ai
fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai
criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli
elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o
ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualità del
servizio.
Ritenuto di:
-
approvare
le proposte di opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2005, avanzate dalle
imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di
cui alla parte II del Testo integrato;
-
ammettere
ai meccanismi di perequazione delle opzioni biorarie di cui all'articolo 48 del
Testo integrato le proposte di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005,
avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi a quanto disposto dal
comma 48.2 del Testo integrato
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e
successive modificazioni, integrate come segue:
- Testo integrato è il Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica - Periodo di regolazione 2004- 2007, approvato con deliberazione
dell'Autorità n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni;
- opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni
tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del
mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui
al comma 25.1 del Testo integrato.
- opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le
opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti
del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che
prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento
dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie;
Articolo 2
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche
per l'anno 2005
2.1
Le opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005 proposte dagli
esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e
riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri
di cui alla parte II del Testo integrato.
2.2
Le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli
esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e
riportate nella medesima tabella sono ammesse ai meccanismi di perequazione
delle opzioni ulteriori domestiche biorarie, in quanto conformi alle
disposizioni di cui al comma 48.2 del Testo integrato.
Di pubblicare la
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla
data della pubblicazione.