pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 22 giugno 2006
GU n. 182
del 07 agosto 2006
Delibera
n. 122/06
Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 20 giugno 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004,
n. 4/04, (di
seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e
integrata, e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di
seguito: Testo integrato della qualità);
- la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;
- la deliberazione
dell'Autorità 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di seguito deliberazione n.
250/05) in materia di determinazione dei recuperi di continuità del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11
aprile 2006 "Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione
effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico” (di
seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei
soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la
consultazione 11 aprile 2006.
Considerato che:
- con il Testo integrato della qualità l'Autorità:
- ha introdotto l'obbligo per le imprese distributrici con più
di 5.000 clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) di
dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti
in ciascuna interruzione del servizio elettrico;
- tale obbligo è stato introdotto in quanto è funzionale alla
successiva introduzione di standard individuali di continuità e indennizzi
automatici anche per i clienti BT, attualmente esclusi dalla regolazione
individuale delle interruzioni prevista solo per i clienti alimentati in media
e alta tensione;
- per tenere conto della complessità di realizzazione di sistemi
di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna
interruzione del servizio elettrico l'Autorità ha introdotto l'obbligo con un
particolare anticipo sul termine per l'adeguamento delle imprese distributrici,
fissato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 14, comma 14.3, del Testo integrato
per la qualità;
- con deliberazione n. 250/05, l'Autorità ha
accertato, a seguito di verifiche ispettive, che una impresa distributrice
(Ae-Ew Bolzano) è già attualmente in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in
ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di rete, disponendo di un
sistema automatico di aggiornamento quotidiano del numero effettivo di
clienti BT in servizio; tale impresa è stata pertanto ammessa a
beneficiare del meccanismo di aumento della franchigia per le
penalità previsto per incentivare già nel corrente periodo di regolazione
la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti;
- a seguito delle risultanze delle suddette verifiche
ispettive e di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese
distributrici e di loro associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del
Testo integrato della qualità, gli Uffici dell'Autorità nel mese di
dicembre 2005 hanno avviato una richiesta di informazioni presso le
imprese distributrici con più di 5.000 clienti BT con lo scopo di
acquisire informazioni relative al grado di conoscenza e informatizzazione
della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT), alle modalità di
esercizio della rete BT e alla metodologia che tali imprese intendono
utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti in attuazione del
comma 14.3 del Testo integrato della qualità;
- le informazioni pervenute sono state esaminate
dagli Uffici dell'Autorità e sono state utilizzate quale base di partenza
per la formulazione delle proposte contenute nel documento per la
consultazione 11 aprile 2006 in materia di:
- identificazione e adozione di regimi operativi,
convenzionalmente identificati dalle lettere A, B e C e caratterizzati da una
progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalità di
aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
- scelta di ogni impresa distributrice del regime operativo da
adottare e dichiarazione all'Autorità di tale scelta;
- utilizzo della metodologia utilizzata per il calcolo dei
clienti BT interrotti, in relazione al regime operativo prescelto, anche per il
calcolo degli indicatori di continuità del servizio, in modo particolare per i
casi di guasto monofase su linee BT protette da organi di interruzione
unipolari;
- gradualità di attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei
nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese
distributrici e del regime operativo prescelto;
- per le imprese che adotteranno il regime operativo C tramite l'ausilio del sistema di telegestione
dei misuratori elettronici, adozione di un regime transitorio per la
parte di utenza BT non ancora coperta da telegestione;
- estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese
con meno di 5.000 clienti BT;
- tempi per la comunicazione all'Autorità del regime operativo
prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;
- ulteriori proposte iniziali, da meglio precisare a seguito
della consultazione, in materia di penalizzazioni in caso di mancata attuazione
dei nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo
integrato della qualità e di incentivazione del regime operativo C, sotto forma
di erogazione una tantum di contributi al costo di integrazione del
sistema di telegestione ai fini dell'identificazione dei clienti coinvolti
nelle interruzioni;
- tempi per l'introduzione di standard di continuità individuali
e indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero massimo
annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione alla durata
massima di interruzione per singolo cliente.
Considerate:
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei
soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:
- utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero
dei clienti interrotti e il calcolo degli indicatori di continuità del servizio
relativi alla durata di interruzione per cliente, in particolare per i casi di
guasto monofase e bifase su linee BT protette da interruttori unipolari;
- non avviare un regime transitorio per le imprese distributrici
che adotteranno il regime operativo C per la parte di utenza BT non coperta da
telegestione;
- prevedere tempi più lunghi per le imprese distributrici per la
comunicazione all'Autorità circa il regime operativo prescelto, subordinando
tale comunicazione alle forme di incentivazione che l'Autorità introdurrà;
- ulteriori osservazioni pervenute all'Autorità da
parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità
di:
- non prevedere penalizzazioni per il mancato avvio da parte
delle imprese distributrici delle attività necessarie per l'adempimento ai
nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo
integrato della qualità;
- introdurre forme di incentivazione anche del regime operativo
B;
- prevedere l'erogazione di una tantum per l'adozione dei regimi
operativi B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso di periodi
di regolazione successivi al terzo;
- differire al terzo periodo di regolazione l'introduzione di
standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT e
sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.
Ritenuto che:
- sia necessario confermare il rilievo della
disposizione di cui all'articolo 14, comma 14.3 del Testo integrato della
qualità, che è funzionale all'introduzione di standard individuali di
qualità e indennizzi automatici anche per i clienti BT, come peraltro
indicato nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene
delineata la tempistica di utilizzo dei dati di continuità per singolo
cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);
- in relazione al rilievo dell'obiettivo complessivo
sopra indicato, in termini sia di protezione dei clienti con eccessivo
numero di interruzioni sia di miglioramento complessivo della qualità del
servizio, sia opportuno procedere immediatamente alla modifica e
integrazione dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità, al fine
di rendere disponibili alle imprese distributrici gli elementi necessari ad
attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione dei clienti BT
coinvolti nelle interruzioni attraverso uno dei possibili regimi operativi
descritti, di cui il regime A è da considerare come quello minimo per
l'intero terzo periodo di regolazione, ferma restando la possibilità per
le imprese di adottare regimi operativi con requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A;
- sia opportuno confermare, anche alla luce delle
osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte
formulate nel documento per la consultazione 11 aprile 2006, concernenti
in particolare:
- l'identificazione e l'adozione di regimi operativi
caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti
tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
- la possibilità che le imprese distributrici adottino regimi
operativi non codificati dall'Autorità, purchè caratterizzati da errori di
approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi e modalità di
aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT non peggiori di
quelli identificati per il regime operativo A;
- l'introduzione di forme di gradualità di attuazione e di tempi
di entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle
dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
- l'estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese
con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualità;
- i casi di proroga per le imprese distributrici con più di 100.000
clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo B o C senza
ausilio della telegestione e per quelle che hanno in corso fusioni o
acquisizioni rilevanti;
- sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni
avanzate dai soggetti interessati, prevedendo che per il terzo periodo di
regolazione sarà concesso tenere conto, in proporzione al numero di fasi
interessate, del minor numero di clienti coinvolti in caso di guasto
monofase o bifase su linee BT protette da interruttori unipolari ai fini
del calcolo dell'indicatore di continuità del servizio relativo alla
durata media di interruzione per cliente;
- sia opportuno, in considerazione delle osservazioni
pervenute circa il rischio di dilazionamento dei piani di installazione
dei misuratori telegestiti per via della proposta di adozione, da parte
delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione, di
un regime transitorio per la parte di utenza BT non coperta da
telegestione, formulare una disposizione che minimizzi il rischio segnalato
ma nello stesso tempo garantisca la possibilità di applicare dall'inizio
del terzo periodo di regolazione almeno standard di qualità sul tempo
massimo di ripristino dell'alimentazione e relativi indennizzi automatici
a clienti BT che subiscono interruzioni prolungate oltre tali standard,
per la determinazione dei quali è in corso un processo di consultazione.
Ritenuto inoltre che:
- sia opportuno confermare l'introduzione di forme di
penalizzazione per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici
delle attività necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di
registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla regolazione
della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione
gli orientamenti finali dell'Autorità su tale materia anche alla luce
della concreta attuazione delle norme disposte dal presente provvedimento;
- sia opportuno limitare le possibili forme di
incentivazione al solo regime operativo C realizzato attraverso l'ausilio
dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione,
dal momento che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo
B, valorizza l'utilizzo di organi di protezione delle linee BT di tipo
unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i sistemi informativi
consente la massima precisione nella registrazione dell'istante di inizio
delle interruzioni, agevolando in tal modo anche la conduzione delle
verifiche ispettive;
- sia opportuno pertanto approfondire ulteriormente
la struttura e l'ammontare delle possibili incentivazioni al regime
operativo C nell'ambito della prossima consultazione sulle proposte
dell'Autorità per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi
di telegestione di bassa tensione, fermo restando che tale possibilità
potrà essere limitata al solo terzo periodo di regolazione;
- sia pertanto necessario prevedere che la
comunicazione all'Autorità per l'adozione dei soli regimi operativi B e C
potrà essere effettuata successivamente, in modo che le imprese
distributrici possano operare le proprie scelte anche in base alle forme
di incentivazione che l'Autorità potrà introdurre a seguito delle suddette
consultazioni
DELIBERA
- di sostituire l'articolo 14 del Testo integrato della qualità
con il disposto normativo di cui all'Allegato Ache forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Testo
integrato della qualità come risultante dalle integrazioni apportate con il
presente provvedimento;
- di pubblicare il
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito internet dell'Autorità affinché entri in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione.