pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 giugno 2006
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 131/06
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Gas Spa per inosservanza delle previsioni di cui al comma 11.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 luglio 2004, n. 126/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo
11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004,
n. 126/04
(di seguito: deliberazione n. 126/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio
2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre
2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre
2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04).
Considerato che:
- con deliberazione 126/04 l'Autorità ha approvato il codice di condotta commerciale
per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di
condotta), il quale, al comma 11.1, stabilisce il contenuto minimo ed
inderogabile che devono avere i documenti contrattuali per la vendita di gas
predisposti dagli esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti finali;
- in particolare, il suddetto comma
prevede, tra l'altro, che in tali documenti siano almeno indicati:
- le modalità e la
periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, con la
specificazione, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore,
del tempo massimo intercorrente tra due letture e delle modalità di
informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di
lettura e le sue conseguenze (lettera e);
- le modalità di fatturazione e
le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, con la
specificazione della periodicità di emissione delle fatture (lettera g,
punto i);
- gli indennizzi automatici previsti per il mancato
rispetto di standard specifici di qualità commerciale, se aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dalla normativa in vigore, nonché per i casi di cui al articolo
14 dello stesso codice di condotta (lettera i);
- l'articolo 14, richiamato al precedente
alinea, prevede espressamente, al primo comma, che la violazione delle clausole
contrattuali di cui al comma 11.1, lettera e), limitatamente ai casi di mancata
lettura di gruppi di misura accessibili, lettera g) punto i), nonché di quelle
relative alle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture,
con specificazione del tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del
sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità, di cui
alla lettera h) punto ii), comporta la corresponsione al cliente interessato di
un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro; e che, al comma secondo, lo
stesso articolo stabilisce che il mancato rispetto di quanto previsto ai commi
13.1 e 13.3, circa i termini e le modalità di preavviso per la variazione
unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'esercente, comporta la
corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a 30
(trenta) euro;
- da una verifica svolta dalla Autorità, in seguito a segnalazioni di
clienti finali e associazioni di consumatori, è emerso che le condizioni
generali dei contratti predisposti da Enel Gas e allegati alle suddette segnalazioni
appaiono non conformi alle prescrizioni di cui al comma 11.1 del codice di condotta, sopra richiamate;
- in particolare, i documenti contrattuali
di Enel Gas pervenuti all'Autorità:
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera e),
prevedono, in modo generico e indeterminato, che "il fornitore si riserva di
effettuare in qualunque momento la lettura del contatore”;
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettere g),
punto i), non contengono alcuna previsione;
- in relazione a quanto prescritto dal comma 11.1, lettera i),
prevedono, in modo generico e indeterminato, che "il fornitore si impegna ad
applicare, ove previsti, gli indennizzi stabiliti dall'Autorità”;
- l'elusione o
l'assenza delle clausole minime da inserire nei contratti di fornitura di gas
possono determinare un pregiudizio in capo ai clienti finali, compromettendo, fra l'altro,
l'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e la scelta consapevole
tra le offerte da parte degli stessi; e che la
situazione evidenzia l'esigenza di assicurare un immediato adeguamento della
condotta commerciale di Enel Gas alla disciplina sopra richiamata.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto
per l'avvio, nei confronti di Enel Gas, di un'istruttoria formale per l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge n. 481/95;
- sia opportuno intimare a Enel Gas di
conformare la propria condotta alle violate disposizioni di cui al comma 11.1
della deliberazione n. 126/04, anche al fine di considerare l'eventuale
ravvedimento della stessa società in sede di determinazione della eventuale
misura sanzionatoria
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria
formale nei confronti di Enel Gas, per l'eventuale adozione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma
11.1 della deliberazione n. 126/04;
- di intimare alla stessa società di provvedere, entro e non
oltre 90 (novanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, agli
adempimenti di cui al comma 11.1, lettere e), g) punto i), ed i), della
deliberazione n. 126/04;
- di disporre che Enel Gas informi dettagliatamente l'Autorità,
entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, in
ordine alle modalità che intende adottare per dare attuazione alle prescrizioni
di cui al punto 2;
- di prevedere che il rispetto dell'intimazione
di cui al punto 2 costituisca elemento di valutazione ai fini della
determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria;
- di comunicare che il
responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18
della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e
Legale;
- di fissare in 90
(novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del
presente provvedimento;
- di prevedere che il
provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine
dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
- di stabilire che i
soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento
presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro
che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la
riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano
presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7,
del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel
caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della
audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne
ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda
all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla
data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari,
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di
pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad
intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo
dPR n. 244/01;
- di notificare il presente
provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Enel Gas, con
sede legale in via San Giovanni Sul Muro 9, 20121 Milano;
- di pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).