pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 14 luglio 2006
Delibera
n. 145/06
Differimento dell'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie e proroga dei termini in materia di perequazione generale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2006
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e
integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato
con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di
seguito: Testo integrato);
- la
deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito:
deliberazione n. 290/05).
Considerato che:
- con
deliberazione n. 290/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la quantificazione dei
corrispettivi per il funzionamento di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in
assetto di unificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione
nazionale, nonché del corrispettivo per il funzionamento del Gestore del
sistema elettrico S.p.A. (di seguito: Gestore del sistema elettrico); e che detto
procedimento non si è ancora concluso;
- la
tariffa di trasmissione, di cui all'articolo 5 del Testo integrato,
contribuisce alla copertura dei costi per il funzionamento di Terna e del
Gestore del sistema elettrico, oggetto del procedimento di cui sopra; e che il
medesimo procedimento potrebbe avere ricadute sulla struttura della tariffa di
trasmissione;
- la
medesima tariffa di trasmissione, assieme ai corrispettivi per il servizio di
distribuzione, ai contributi di allacciamento e ai diritti fissi, e alla tariffa
per le utenze domestiche, ai sensi del Testo integrato e della deliberazione n.
5/04, vengono aggiornati entro il 31 luglio di ogni anno, a valere dal 1°
gennaio dell'anno successivo;
- ai
sensi del comma 42.6 del Testo integrato, ciascuna impresa distributrice, entro
il 31 luglio di ogni anno, fa pervenire alla Cassa le informazioni necessarie
al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;
- dette
informazioni includono quelle relative al conguaglio dell'Acquirente unico di
cui al comma 29.2 del Testo integrato; e che, sulla base delle informazioni
disponibili all'Autorità, detto conguaglio, relativamente agli anni 2004 e
2005, non risulta essere stato ancora completato.
Ritenuto opportuno:
- differire
l'aggiornamento per l'anno 2007 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione
e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di
allacciamento e dei diritti fissi, previsto per il 31 luglio, ai sensi del
Testo integrato e della deliberazione n. 5/04, in attesa dell'avanzamento del
procedimento avviato con deliberazione n. 290/05;
- prorogare
i termini di cui all'articolo 42 del Testo integrato, in materia di
perequazione generale per l'anno 2005
DELIBERA
- di
differire al 22 settembre 2006 il termine per l'aggiornamento per l'anno 2007
dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica, nonché dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, previsto
per il 31 luglio ai sensi del Testo integrato e della deliberazione n. 5/04;
- di
prorogare di 45 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del
Testo integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2005;
- di
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it).