pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 25 luglio 2006
GU n. 188
del 14 agosto 2006
Delibera
n. 152/06
Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 19 luglio 2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva
2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
- la legge 23
agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- l'articolo
6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, "Disposizioni urgenti in
materia di finanza regionale e locale”, convertito con modificazioni dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- l'articolo
56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e le relative sanzioni amministrative e penali”;
- il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
- il titolo
I, articolo 10, comma 1, il titolo II, articolo 21, il titolo IV, articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, "Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- il decreto
del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, "Particolari modalità
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di
contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono
addebitati mediante bolletta”;
- il punto 1
delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45 recante modificazioni ai provvedimenti
vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia
elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- la
deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00
(di seguito:
deliberazione n. 55/00);
- la
deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n.
310/01;
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente
integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato
A alla la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato
e modificato;
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato
e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05
(di seguito: deliberazione n. 117/05);
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- il Documento per la consultazione "Revisione della
direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei
consumi di elettricità”.
Considerato che:
- l'articolo
2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità
emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da
parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- l'articolo
2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la
funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei
servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza,
la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da
parte degli utenti intermedi e finali;
- l'Autorità
ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di
trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, che
si applicano ai clienti del mercato vincolato;
- relativamente
all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da
parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti,
criticità relative alla comprensibilità della bolletta, in particolare con
riguardo alla parte in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli;
tali criticità sono dovute in parte alla complessità del sistema
tariffario e in parte alle modalità di esposizione adottate dagli
esercenti;
- dall'1 luglio 2004 sono clienti idonei tutti i
clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui
all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento
legislativo nazionale all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto
legislativo n.79/99, come integrato dall'articolo 1, comma 30, della legge
n. 239/04; e che, dall'1 luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti
finali;
- la bolletta
rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il
fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente può conoscere
quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per
la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta
deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle
condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonché di confrontare
le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del
fornitore;
- con la deliberazione n. 117/05 l'Autorità ha
avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva
in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;
- il 15 febbraio 2006 l'Autorità ha diffuso un
Documento per la consultazione avente ad oggetto "Revisione della
direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei
consumi di elettricità” (di seguito: documento di consultazione);
- nel documento di consultazione sono state avanzate
proposte di modifica della deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la
comprensibilità e la trasparenza della bolletta, prevedendo in
particolare:
- l'estensione della direttiva ai clienti del mercato
libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di
distribuzione e dispacciamento;
- l'obbligo, per gli esercenti, di riportare in bolletta
un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo
gli schemi proposti dall'Autorità;
- l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni
bolletta l'informazione relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in
base alle due ultime letture effettive rilevate, o il consumo progressivo
dell'anno in corso;
- l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta
un campo per le comunicazioni dell'Autorità e di indicare in maniera evidente i
recapiti per l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma
scritta;
- le finalità generali dell'intervento, volto alla
semplificazione e al miglioramento della leggibilità della bolletta sono
state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei
soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:
- l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette
ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
- l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei
corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili
effetti di tali modalità di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilità
delle offerte contrattuali degli esercenti;
- l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al
cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti
informativi concernenti i consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorità.
Ritenuto che:
- sia opportuna la revisione della direttiva in
materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;
- sia opportuna l'estensione dell'ambito di
applicazione della direttiva ai clienti del mercato libero dotati di minor
potere contrattuale; a tali clienti deve infatti essere garantita, tramite
le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune
a tutti gli operatori, la possibilità di verificare la correttezza dei
corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni
contrattuali pattuite con il fornitore;
- non sia pertanto opportuno dare seguito alla
proposta di alcuni soggetti che hanno risposto alla consultazione di
limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;
- i clienti del mercato libero destinatari di tale
particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto
stabilito in materia di Codice di condotta commerciale per la vendita di
energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa
tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
- sia opportuno prevedere che in ogni bolletta
debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei
corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, in quanto
l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la
terminologia utilizzata, e rendendo così maggiormente leggibile la
bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di
offerte di prezzo differenziate e flessibili;
- sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico
quadro sintetico, nel quale siano riportati i dati identificativi della
bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della
fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della
bolletta;
- sia opportuno prevedere quadri di dettaglio
differenziati per i clienti domestici e non domestici e un quadro di
dettaglio da utilizzare nel caso in cui il contratto sottoscritto dal
cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura
di energia elettrica;
- sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in
bolletta le informazioni sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei
pagamenti e le altre informazioni al cliente già previste dalla
deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di fornire le seguenti
ulteriori informazioni:
- il consumo
annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o
della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di
eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;
- il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o
richieste di informazioni, anche in forma scritta;
- sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano
predisporre misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a
specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di
comunicazioni destinate ai clienti finali;
- sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno
una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la
copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al
cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti;
sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne
faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate
denominazioni univoche, stabilite dall'Autorità;
- nelle more del recepimento di quanto previsto
dall'articolo l'articolo 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE,
sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere
riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della
produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise
per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile
DELIBERA
- di approvare la
Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
elettricità, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
- di fissare al 1
gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'Allegato A
della presente deliberazione;
- di abrogare, a
decorrere dall'1 gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende sostituita dall'Allegato
A della presente deliberazione;
- di pubblicare il
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione.