pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 dicembre 2006
GU n. 15
del 19 gennaio 2007
Delibera
n. 312/06
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007 per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 22 dicembre 2006
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
- deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia
di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza
dell'Autorità;
- il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito:
Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n.
5/04, come successivamente modificato e integrato;
- la
deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;
- la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito:
deliberazione n. 287/05);
- la
deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito:
deliberazione n. 203/06);
- la
deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito:
deliberazione n. 275/06).
Considerato che:
- ai
sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le
imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato
di cui all'articolo 13 del Testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le
opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per l'anno successivo;
- con
riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali per l'anno
2007, il comma 9.1 della deliberazione n. 203/06 ha prorogato al 30 ottobre 2006
il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
- con
riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno 2007, il comma 9.2
della medesima deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a successivo
provvedimento dell'Autorità il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
- l'articolo
5 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validità
delle opzioni ulteriori per l'anno 2006 approvate con deliberazione n. 287/05,
dando la possibilità alle imprese distributrici di comunicare sospensioni delle
suddette opzioni o modifiche, nei limiti previsti dal comma 5.4 della medesima
deliberazione n. 275/06, entro e non oltre il 29 dicembre 2006;
- ai
sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità
delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui
alla parte II del Testo integrato.
Considerato che:
- 117
imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'articolo
13 del Testo integrato;
- 49
imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per
il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di
cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato;
- 18
imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie speciali
per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica
di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato;
- alcune
imprese distributrici hanno proposto opzioni tariffarie destinate ad utenze di
illuminazione pubblica che prevedono una determinazione forfettaria dei consumi
basata sulla potenza nominale degli apparecchi e sul numero di ore di
funzionamento;
- ai
fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai
criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli
elementi diversi da quelli tariffari; e che l'eventuale approvazione delle opzioni
tariffarie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'autorizzazione alla
deroga del rispetto della normativa vigente in materia di contributi di
allacciamento, obblighi di installazione dei misuratori o relativa alle
condizioni contrattuali della fornitura e della qualità del servizio.
Ritenuto
opportuno:
- che la determinazione forfettaria dei consumi debba tenere conto dei risparmi energetici realizzati
grazie all'eventuale presenza di apparati di regolazione del flusso luminoso,
ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del risparmio
energetico;
- approvare le proposte di opzioni tariffarie base e
speciali per l'anno 2007, avanzate dalle imprese distributrici e risultate
conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo
integrato
DELIBERA
Articolo
1
Definizioni
- Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive
modificazioni, integrate come segue:
- Testo
integrato è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione
2004- 2007, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 5/04 e successive
modificazioni e integrazioni;
- opzioni
base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione
dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del Testo integrato;
- opzioni
speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di
distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del Testo integrato;
- regime tariffario semplificato è il regime
tariffario scelto in alternativa alla proposta di opzioni tariffarie dalle
imprese distributrici con meno di 5000 punti di prelievo, ai sensi
dell'articolo 13 del Testo integrato.
Verifica delle proposte di opzioni
base per l'anno 2007
- Le
opzioni base per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella,
sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo
integrato.
Articolo 3
Verifica delle proposte di opzioni
speciali per l'anno 2007
- Le
opzioni speciali per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui
alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella
medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla
parte II del Testo integrato.
Articolo 4
Modalità di determinazione
forfettaria dei consumi per le utenze di illuminazione pubblica e risparmio
energetico
- Nel caso di utenze di
illuminazione pubblica, in presenza di apparati di regolazione del flusso
luminoso, ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del
risparmio energetico, nei casi in cui l'opzione tariffaria applicata preveda la
determinazione forfettaria dei consumi, i criteri di forfetizzazione devono
tenere conto di un numero equivalente di ore di funzionamento commisurato ai
risparmi energetici conseguenti.
Articolo
5
Disposizioni
finali
- La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore l'1 gennaio 2007.