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Oneri generali di sistema e ulteriori componenti

Elettricità

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.

A partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

  • Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS.
  • Rimanenti oneri generali ARIM.

Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.
Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa.

La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.
La componente ASOS è costituita da diversi elementi, applicati in maniera distinta alle diverse classi di agevolazione.
La componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra. Anche la componente ARIM è costituita da diversi elementi.

Il gettito raccolto dall'applicazione di ciascun elemento delle componenti ASOS e ARIM è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, già Cassa conguaglio per il settore elettrico (per i conti di destinazione, vedere il dettaglio degli elementi delle due componenti); fanno eccezione la componente ASOS che affluisce per oltre il 90% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l'elemento ASRIM della componente ARIM, per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). 
L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.

All'interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative, le cui modalità di esazione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto nel periodo antecedente il 1 gennaio 2018:

  • UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.
  • UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.

Per una disamina più approfondita delle modalità di applicazione degli oneri generali e delle ulteriori componenti nel settore elettrico a partire dal 1 gennaio 2018, vedere la relazione tecnica alla deliberazione 923/2017/R/com

Valori delle componenti ASOS e ARIM, UC3 e UC6

(*) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 190/2020/R/eel, con cui l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ridefinendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria ASOS e della componente tariffaria ARIM per le utenze non domestiche in bassa tensione e per il periodo 1 maggio - 31 luglio 2020.

(**) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel, con cui l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ridefinendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria ASOS e della componente tariffaria ARIM per le utenze non domestiche in bassa tensione e per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2021.
 
(***) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 279/2021/R/eel, con cui l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che ha prolungato le disposizioni di cui al decreto-legge 41/21 fino al 31 luglio 2021.

Oneri generali fino al 31.12.17

Elementi della componente ASOS

La componente tariffaria ASOS è composta dai seguenti elementi:

  • A3*SOS è l'elemento a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. A3*SOS è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde approssimativamente alla componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017; si differenzia da essa in quanto sono esclusi gli oneri relativi alla incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, che invece erano inclusi nella componente tariffaria A3, e che sono confluiti nella componente tariffaria ARIM.
  • AESOS è l'elemento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A3*SOS. Tale elemento è applicato solo ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde alla componente tariffaria AE applicata fino al 31 dicembre 2017.
  • A91/14SOS per la riduzione dell'elemento A3*SOS ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 91/14. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Detto elemento è applicato direttamente sulla componente ASOS, in quanto a partire dal 1 gennaio 2018 tutti gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 91/14 risultano esauriti, tranne quelli relativi alla ex componente tariffaria A3, con riferimento alla riduzione degli oneri degli impianti fotovoltaici.

Gli elementi di cui sopra sono calcolati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale dei suddetti elementi, la componente ASOS. Poiché, come sopra evidenziato, gli elementi si applicano in maniera differenziata a seconda che l'utente sia incluso tra le imprese a forte consumo di energia elettrica o meno e, nel primo caso, a seconda della classe  e di agevolazione, ne deriva che la componente ASOS risulta distinta per classi di agevolazione.

I valori dei singoli elementi della componente ASOS per la Classe di agevolazione 0 (utenti non agevolati) sono pubblicati in maniera distinta nella relazione tecnica di ciascuna delibera di aggiornamento.

(*) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 190/2020/R/eel
(**) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel
(***) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 279/2021/R/eel

Per le classi di agevolazione VAL.x, la componente ASOS è pari a zero, essendo la somma di tre elementi nulli, visto che il pagamento della contribuzione minima da parte di questa classe di imprese agevolate avviene con un versamento direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Per le classi di agevolazione FAT.x, la componente ASOS corrisponde all'elemento A3*SOS, essendo gli altri due elementi (AESOS e A91/14SOS) posti pari a zero.

Tutto il gettito della componente ASOS alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, che viene alimentato anche dall'elemento A3RIM della componente tariffaria ARIM.

Elementi della componente ARIM

La componente tariffaria ARIM è composta dai seguenti elementi:

  • A4RIM per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI (gruppo Ferrovie dello Stato). Corrisponde alla componente tariffaria A4 applicata fino al 31 dicembre 2017;
  • A5RIM per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico. Corrisponde alla componente tariffaria A5 applicata fino al 31 dicembre 2017;
  • ASRIM per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio. Corrisponde alla componente tariffaria AS applicata fino al 31 dicembre 2017;
  • Auc4RIM per la copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori. Corrisponde alla componente tariffaria UC4 applicata fino al 31 dicembre 2017;
  • Auc7RIM per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;
  • ASVRIM per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;

A valere dal 1 gennaio 2023, sono stati soppressi gli elementi A2RIM e AmctRIM, in quanto, con la legge di Bilancio 2023, il Governo ha fiscalizzato i cosiddetti "oneri nucleari" a partire dalla medesima data.
A valere dal 1 gennaio 2024, è stato soppresso l’elemento A3RIM in quanto non si prevedono più costi in relazione agli impianti alimentati a rifiuti non biodegradabili (deliberazione 618/2023/R/eel).
Gli elementi di cui sopra sono calcolati ed aggiornati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale di suddetti elementi, la componente tariffaria ARIM. Tali elementi si applicano in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, e pertanto la componente ARIM risulta indistinta rispetto alle medesime classi.

I valori dei singoli elementi della componente ARIM sono pubblicati in maniera distinta nella relazione tecnica di ciascuna delibera di aggiornamento:

(*) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 190/2020/R/eel
(**) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel
(***) fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 279/2021/R/eel

Il gettito della componente ARIM alimenta i diversi conti di gestione presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, secondo percentuali fissate e aggiornate dall'Autorità sulla base del peso relativo al gettito di ciascun elemento.

pagina aggiornata 2 aprile 2024