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Scheda tecnica

Diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine

Consultazione 110/2017/R/eel

06 marzo 2017

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione  110/2017/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in materia di allocazione a termine della capacità di trasporto con riferimento ai diritti a lungo termine, al fine di rendere la regolazione nazionale pienamente compatibile con la normativa europea, ed in  particolare con il Regolamento UE 2016/1719 entrato in vigore il 17 ottobre 2016.

In particolare l'articolo 30 del Regolamento impone l'obbligo di offerta, da parte dei TSO, di diritti di trasmissione di lungo termine sui confini tra zone di offerta (bidding zones) cioè diritti "zona-zona" con la finalità di offrire uno strumento di copertura dal rischio rappresentato dalla variabilità del differenziale di prezzo tra le medesime zone in esito al mercato del giorno prima (day ahead market coupling).
Con riferimento al sistema italiano l'allocazione di tali diritti avviene esclusivamente sui confini tra le zone nazionali e quelle estere, mentre - in considerazione delle specificità del nostro mercato e in particolare la presenza di un prezzo di acquisto unico a livello nazionale,non è previsto che venga  effettuata con riferimento ai confini tra zone nazionali; nel documento si presenta pertanto:

 

  • l'intenzione di derogare dall'obbligo, posto in capo ai TSO, di offrire diritti di copertura "zona-zona" tra le zone d'offerta "interne" al mercato italiano. Ciò è possibile - come previsto dallo stesso Regolamento UE - qualora l'Autorità adotti, entro il 17 Aprile 2017, una decisione di non rendere disponibili tali diritti, previa consultazione degli operatori di mercato e delle autorità di regolazione della regione per il calcolo della capacità (CCR) cui i confini delle medesime zone d'offerta fanno riferimento (nel caso specifico si tratta della sola RAE, regolatore greco);
  • l'intenzione di salvaguardare le specificità nazionali sopra richiamate mantenendo in essere l'emissione, da parte di TERNA, degli strumenti di copertura del differenziale tra il PUN ed i prezzi zonali di vendita (CCC).

 


I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 3 aprile 2017.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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