In questa sezione sono riportate le informazioni utili alle imprese del settore elettrico o del gas per l'assolvimento degli obblighi di separazione funzionale.
Sono tenute ad assolvere gli obblighi di separazione funzionale le imprese o i gruppi di imprese verticalmente integrati che operano contestualmente nei settori infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas (es. distribuzione) e nei settori liberi (produzione e vendita).
Le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, ivi incluse le imprese che operano contestualmente nell'attività di distribuzione elettrica e quelle che operano nella distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo, sono tenute unicamente all’invio della raccolta relativa agli Obblighi di debranding e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili, ai sensi della determinazione 1/2019 - DIEU.
➡ dal 2016 - ----------------------------------------------------
Per stabilire se un'impresa ricade o meno nella disciplina di separazione funzionale occorre fare riferimento alla definizione di impresa verticalmente integrata e al concetto di controllo tra imprese contenuti nel Testo integrato di unbundling funzionale (TIUF), approvato con la deliberazione 296/2015/R/com.
Tutte le imprese potenzialmente soggette agli obblighi di separazione funzionale, previa iscrizione nell'Anagrafica operatori sono tenute alla compilazione online delle Informazioni di stato, tramite le quali possono dichiarare se sono tenute o meno agli obblighi di separazione funzionale.
Le imprese obbligate devono compilare annualmente le raccolte dati previste.
➡ prima del 2016
Fino all'edizione 2015 delle raccolte di separazione funzionale rimangono valide le disposizioni previste dal Testo Integrato Unbundling - TIU approvato con deliberazione n. 11/07. Tali raccolte sono riservate agli operatori che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 7.1 del TIU.
La certificazione riguarda le imprese che gestiscono reti di trasmissione dell'energia elettrica o di trasporto del gas naturale ed è regolata dalla deliberazione ARG/com 153/11.
Le imprese interessate dalle procedure di certificazione, previamente registrate nell'Anagrafica operatori dell'Autoritò, sono tenute alla compilazione dell'apposita raccolta dati.
Normativa di riferimento |
Delibera ARG/com 153/11 Determina n. 20/2016 |
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it.
Per agevolare le risposte è importante indicare in ogni comunicazione:
pagina aggiornata la 26 febbraio 2019