Quadro Strategico 2019-2021 - Rendicontazione delle attività svolte

Area AMBIENTE - B. SVILUPPO EFFICIENTE DELLE INFRASTRUTTURE
Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato
Obiettivo strategico OS11


2019-2020

Con il metodo tariffario MTI-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/idr, l'Autorità ha introdotto - nell'ambito dei criteri per il computo dei costi operativi endogeni - disposizioni in grado di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale volte al controllo dei costi operativi (11a), prevedendo regole di calcolo differenziate in ragione: i) della classe in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite del costo operativo totale sostenuto; ii) del cluster in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità (e illustrato nel DCO 402/2019/R/idr), individuando in tal modo un percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo, crescente in base alla distanza del costo operativo pro capite sostenuto da ciascuna gestione rispetto al valore soglia del cluster in cui il medesimo gestore è collocato.

Il nuovo metodo tariffario ha esplicitato, altresì, una serie di misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change, individuando quattro pilastri sui quali intervenire: i) efficienza energetica; ii) riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile; iii) recupero di energia e materie prime nonché diffusione di energie rinnovabili; iv) riuso dell'acqua trattata. Tali misure consistono nell'applicazione alla componente a copertura dei costi dell'energia elettrica di un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dalle gestioni, nonché nel riconoscimento di uno sharing maggiore a favore del gestore - nella componente a copertura dei margini derivanti dalle altre attività idriche - in presenza di misure innovative, caratterizzate da multi-settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale sopra richiamati. Lo sviluppo delle attività in discorso (prevedendone anche il potenziamento in sede di definizione delle regole per l'aggiornamento biennale, per gli anni 2022 e 2023, delle predisposizioni tariffarie) è coerente con la tempistica programmata nel Quadro strategico 2019-2021.

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/idr (che definisce i meccanismi di incentivazione della qualità tecnica e prevede che premi e penalità siano quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti), l'Autorità con la deliberazione 46/2020/R/idr ha avviato uno specifico provvedimento finalizzato all'applicazione del richiamato meccanismo incentivante per il miglioramento della qualità dei servizi (11b), individuando i termini per l'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi di valutazione (per gli anni 2018 e 2019) nonché per la definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V previste dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), anche mettendo a disposizione la modulistica necessaria alla trasmissione dei dati e delle informazioni per la ricognizione dei risultati conseguiti nel biennio (2018 e 2019) di prima applicazione della RQTI. L'Autorità prevede di concludere entro il primo semestre del 2021 le verifiche volte alla definizione e alla pubblicazione delle graduatorie ed alla quantificazione dei relativi premi e penalità (la conclusione delle menzionate attività era originariamente programmata per il 2020).

In tema di promozione dell'efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche (11c), al fine di fornire un adeguato segnale alle gestioni in merito al contenimento dei livelli di stock delle immobilizzazioni in corso che entrano nel computo tariffario, l'Autorità, nella deliberazione 580/2019/R/idr, ha modificato il trattamento delle opere classificate come lavori in corso (LIC) - qualora non attribuite ad opere classificate come strategiche - escludendo dal riconoscimento in tariffa i LIC con saldi che risultino invariati da più di 4 anni (in luogo dei 5 anni previsti dalla regolazione vigente) e rimodulando il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, mediante l'utilizzo di un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo.

Inoltre, al fine di promuovere una ulteriore crescita della spesa per investimento nel comparto idrico, l'Autorità ha ritenuto imprescindibile (come tra l'altro anticipato nella memoria 1/2019/I/idr in merito alle proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque" e "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque") mantenere una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili, adattando - in un quadro generale di riferimento certo e stabile - la regolazione (e in particolare i criteri per la copertura degli oneri riconducibili al reperimento dei finanziamenti) per tener conto della riduzione del rischio finanziario conseguente alla facilitazione dell'accesso al credito a fronte, ad esempio, del ricorso al Fondo di garanzia delle opere idriche. . La linea di intervento in parola (a carattere continuativo) sta proseguendo - con l'obiettivo di coordinamento delle misure regolatorie e non regolatorie tese all'efficace perseguimento degli obiettivi di miglioramento infrastrutturale - con tempistica coerente con quella prevista nel Quadro strategico 2019-2021.

Nell'ambito della definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, l'Autorità ha sostanzialmente confermato gli strumenti volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni (11d), prevedendo in particolare:

  • un aggiornamento del trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi del gestore per tenere conto, da un lato, degli adeguamenti e delle modifiche apportate alle modalità di riconoscimento dei costi operativi aggiornabili, dall'altro dell'eventuale recupero afferente agli elementi di novità, già trattati con riferimento alle precedenti linee di intervento (riconducibile, in particolare alle misure volte a favorire la sostenibilità ambientale - linea di intervento 11.a - e l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura - linea di intervento 4.c);
  • un meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale;
  • criteri e modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel MTI-3 è stata altresì confermata la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito - qualora si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione - di formulare motivata istanza all'Autorità di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria. Lo sviluppo delle attività in discorso (prevedendone anche il potenziamento in sede di definizione delle regole per l'aggiornamento biennale, riferito agli anni 2022 e 2023, delle predisposizioni tariffarie) è coerente con la tempistica programmata nel Quadro strategico 2019-2021.

2021

Per quanto concerne l'introduzione di ulteriori misure volte al controllo dei costi operativi sulla base degli obiettivi assegnati a ciascuna gestione (11a) , in linea con la tempistica programmata nel Quadro Strategico 2019-2021, nell'ambito dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie (di cui alla deliberazione 639/2021/R/idr) sono stati confermati i meccanismi varati a fine 2019 nell'ambito del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Tali meccanismi sono basati su: i) un modello di promozione dell'efficienza gestionale con regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni fondate su un'azione di clustering di ciascuna gestione, in ragione di un confronto tra il costo operativo effettivo del gestore e il corrispondente costo risultante dall'applicazione del modello statistico elaborato dall'Autorità, individuando in tal modo un percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo (di cui, peraltro, l'Autorità ha provveduto a dare evidenza nell'ambito delle singole delibere di approvazione tariffaria); ii) misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change, individuando quattro pilastri sui quali intervenire - efficienza energetica; riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile; recupero di energia e materie prime nonché diffusione di energie rinnovabili; riuso dell'acqua trattata - e prevedendo l'applicazione alla componente a copertura dei costi dell'energia elettrica di un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dalle gestioni, nonché il riconoscimento di uno sharing maggiore a favore del gestore - nella componente a copertura dei margini derivanti dalle altre attività idriche - in presenza di misure innovative, caratterizzate da multi-settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale sopra richiamati.

Alla luce del Quadro Strategico 2022-2025 di cui alla deliberazione 2/2022/A, l'applicazione del meccanismo incentivante per il miglioramento della qualità dei servizi (11b), mediante l'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite per gli anni 2018 e 2019, nonché per la definizione delle graduatorie previste dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr - è stata rinviata al 2022, differendo dunque di un semestre il termine indicato in sede di Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020.

Le verifiche condotte nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/idr si sono protratte per tutto il 2021, anche in ragione di talune evidenze di carenze documentali, incompletezze o incongruenze nei dati, nonché di elementi peculiari tali da richiedere approfondimenti specifici, nell'ottica di assicurare la necessaria chiarezza e trasparenza nello svolgimento delle valutazioni quantitative sottese alla prima applicazione del richiamato meccanismo incentivante.

In tema di promozione dell'efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche (11c), l'Autorità ha ritenuto imprescindibile mantenere una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili, adattando - in un quadro generale di riferimento certo e stabile - la regolazione (e in particolare i criteri per la copertura degli oneri riconducibili al reperimento dei finanziamenti) per tener conto della riduzione del rischio finanziario conseguente alla facilitazione dell'accesso al credito a fronte di talune delle misure adottate dal legislatore, come più sopra richiamate. La linea di intervento in parola (a carattere continuativo) è proseguita - con l'obiettivo di coordinamento delle misure regolatorie e non regolatorie tese all'efficace perseguimento degli obiettivi di miglioramento infrastrutturale - con tempistica coerente con quella prevista nel Quadro Strategico 2019-2021.

Come anticipato in sede di Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020, nell'ambito della definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, riferite agli anni 2022 e 2023 (di cui alla deliberazione 639/2021/R/idr), sono stati potenziati gli strumenti volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni (11d), prevedendo in particolare:

 

  • un aggiornamento del trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi del gestore, per tenere conto, da un lato, degli adeguamenti connessi al riconoscimento dei costi operativi aggiornabili, dall'altro dell'eventuale recupero afferente ad alcuni dei costi connessi a specifiche finalità;
  • la definizione di "altre regole per i conguagli", al fine di tenere nella dovuta considerazione l'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni adottate dall'Autorità in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, introducendo la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di riconsiderare, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, con riferimento a specifici aspetti;
  • la possibilità di valorizzare, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo afferente all'acquisto di energia elettrica volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica riscontrato negli ultimi mesi del 2021, nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti;
  • con riferimento al meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), che il costo di morosità massimo ammissibile sia quantificato applicando le percentuali fissate dal MTI-3 al fatturato dell'anno (a- 2), comprensivo di quello derivante dall'applicazione delle componenti perequative, in tal modo mitigando l'effetto derivante da tassi di morosità che si stimano in aumento e dal concomitante aggiornamento (a partire dal 1° gennaio 2022) della componente UI3 per la compensazione dei costi connessi al meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico

 

L'attività si è svolta in linea con la tempistica prevista nel Quadro Strategico 2019-2021.

 

Impatto dell'emergenza Covid-19

Con la deliberazione 235/2020/R/idr - tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/idr nonché nell'ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/idr - l'Autorità ha introdotto nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, prevedendo:

  • adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti nel MTI-3, in particolare procedendo a: i) sostenere il recupero dei ritardi registrati nel completamento degli interventi infrastrutturali già avviati (disponendo che il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche avvenga, solo a partire dal 2022, sulla base di un saggio reale più basso di quello applicato ai fini del computo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso afferenti ad interventi contenuti nel Piano delle Opere strategiche); ii) ai fini del riconoscimento tariffario dei costi operativi, introdurre in via straordinaria e per la sola annualità 2020, la possibilità di valorizzare una componente di natura previsionale (con scostamenti - siano essi di entità positiva oppure negativa - recuperabili tra le componenti a conguaglio) specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, che tenga conto sia degli oneri aggiuntivi connessi all'emergenza, sia dei minori oneri previsti per la menzionata annualità conseguenti alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus (ad esempio, all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS);
  • misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni e, in particolare, la facoltà per l'Ente di governo dell'ambito - qualora riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato - di riconoscere, per il 2020, una componente tariffaria a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti;
  • misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale, con meccanismi di anticipazione finanziaria sui conguagli (attivabili dagli Enti di governo dell'ambito tramite motivata istanza da presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali) connessa all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a incrementi del moltiplicatore tariffario per la medesima annualità.

Con la deliberazione 639/2021/R/idr l'Autorità ha esplicitato - nell'ambito delle regole per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio -  le modalità di quantificazione degli oneri aggiuntivi (ovvero dei minori costi operativi) conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell'emergenza da COVID- 19, consentendone il recupero nell'annualità 2023, di fatto confermando alcuni degli accorgimenti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo) introdotti, nella prima fase emergenziale con deliberazione 235/2020/R/idr.

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