29 giugno 2017
Con la delibera 481/2017/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la nuova struttura tariffaria degli oneri generali per il settore elettrico dal 1 gennaio 2018.
In considerazione della decisione europea di compatibilità delle misure istitutive delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivori) con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C(2017) 3406), e in vista dell'attuazione della riforma degli oneri generali per i clienti non domestici dal 1 gennaio 2018 (come definito dalla legge n. 19/17), la delibera definisce, la struttura tariffaria degli oneri generali, al fine di agevolarne l'adozione da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare in relazione alle necessarie modifiche dei sistemi informativi degli esercenti la vendita e delle imprese di distribuzione.
In particolare la delibera definisce che la struttura degli oneri generali da applicare ai clienti non domestici relativa alle componenti A2, A3,A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 preveda
La delibera prevede, inoltre, che la logica dei due raggruppamenti ("oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione" e "restanti oneri") venga applicata anche alle tariffe per i clienti domestici, in esito al graduale percorso di riforma delle tariffe, per le quali è previsto il completamento all'1 gennaio 2018.
La delibera stabilisce, comunque, che l'Autorità pubblichi, a far data dal 2018, la percentuale di gettito dei raggruppamenti individuati da destinare a ciascun conto di gestione istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Con riferimento alle ulteriori componenti tariffarie UC3 e UC6, che non sono afferenti agli oneri generali, la delibera prevede per semplicità lo stesso schema previsto per gli altri oneri, per cui viene pubblicato un fac simile.
La struttura definita dalla delibera 481/2017/R/eel è previsto che sia applicata a decorrere dal 1 gennaio 2018.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.