05 agosto 2020
Con il documento di consultazione 325/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito ai profili d'informazione e tutela nei confronti dei clienti nonché di comunicazione e informazione delle imprese di vendita da assicurare in sede di "Piani di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G)" (PMS2), al fine della semplificazione del processo di presentazione ed esame di questi ultimi.
In dettaglio, il documento è finalizzato a identificare Linee Guida degli aspetti e delle strategie che ciascuna impresa distributrice deve adottare per l'informazione dei clienti finali (nell'ottica "customer first"), nonché verso le imprese di vendita, ferma restando la possibilità per le imprese di adottare modalità che più ritengono adatte a raggiungere le finalità previste, in considerazione delle specificità del territorio servito.
La delibera che sarà approvata in esito alla consultazione avrà effetto sui distributori che non hanno ancora avviato il proprio PMS2 alla data di pubblicazione del documento (nota: nell'ambito delle valutazioni condotte dall'Autorità dei piani approvati o in corso di approvazione negli ultimi mesi sono già state previste adeguate strategie di comunicazione e tutela dei diritti dei clienti).
Inoltre, le Linee Guida che saranno adottate potranno essere vincolanti anche per le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti allacciati, qualora la regolazione prevedesse per loro in futuro obblighi di installazione di sistemi di smart metering.
In particolare, il DCO 325/2020/R/eel prospetta i seguenti orientamenti:
Coinvolgimento e tutele dei clienti finali
L'Autorità intende garantire un'adeguata informazione del cliente finale, sia preliminarmente che successivamente alla posa del misuratore 2G.
L'Autorità ritiene che le strategie delle imprese distributrici per l'informazione dei clienti possano essere differenziate distinguendo tra misuratori regolarmente teleletti e non regolarmente teleletti, in quanto i contenuti da veicolare possono essere differenti.
Per quanto riguarda le informazioni nei confronti del cliente, l'Autorità ritiene che la comunicazione della programmazione degli interventi debba comprendere:
Sono inoltre da prevedersi due fasi per le comunicazioni personali ex ante:
L'Autorità ritiene opportuno prevedere che:
Per quanto riguarda l'informazione di dettaglio della sostituzione (o avviso di sostituzione), l'Autorità ritiene opportuno che essa venga effettuata nel periodo compreso tra 7 e 3 giorni dalla data prevista delle operazioni.
Comunicazioni della possibilità di verifica metrologica: l'informazione preliminare della sostituzione dovrà indicare, in deroga a quanto attualmente previsto dalla regolazione, che la richiesta di verifica metrologica potrà essere effettuata per il solo tramite dell'impresa distributrice (anziché del venditore), tipicamente grazie al suo portale web.
Comunicazioni degli esiti del tentativo di sostituzione: al compimento della sostituzione il distributore deve:
In generale è previsto un portale web dedicato, predisposto dall'impresa distributrice nella fase di sostituzione dei misuratori (per la comunicazione sia ex ante che ex post) che potrebbe trovare luogo nella porzione pubblica del sito del distributore dedicata al PMS2. In tal caso l'accesso personale da parte dei clienti al portale dovrà avvenire mediante un codice di ingresso fornito dall'impresa distributrice, senza che il cliente debba registrare dati personali (in particolare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono) per l'utilizzo delle funzionalità previste. Il portale è predisposto affinché sia finalizzato alle operazioni di sostituzione e ogni cliente possa accedervi in modalità extranet per il tempo strettamente necessario a richiedere le verifiche previste.
Comunicazione alle imprese di vendita e al GSE
Le imprese distributrici dovranno avvertire le imprese di vendita nella fase di informazione preliminare della sostituzione, indicando i POD interessati ovvero la presenza del punto in un "Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM)" e l'intervallo temporale in cui si prevede sia svolta la sostituzione in un certo territorio.
Per quanto riguarda le imprese di vendita entranti, le comunicazioni già inviate alle imprese uscenti dovranno essere replicate non appena alle imprese distributrici sia notificato (tramite il Sistema Informativo Integrato - SII) la conferma dell'esito positivo della procedura di switching, senza attenderne il perfezionamento al primo giorno del mese.
Un'analoga informazione deve essere prevista da parte dei distributori nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) relativamente ai soli POD corrispondenti a punti di misura di generazione, differenziandoli tra punti di scambio con la rete (c.d. M1) e punti di sola produzione (c.d. M2).
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 settembre 2020.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale