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FAQ - Codice di rete tipo per il servizio di trasporto - delibera 268/2015/R/eel - 261/2020/R/eel

L’ammontare GAR rispetto al quale l’impresa distributrice verifica il livello della garanzia ai fini dell’eventuale adeguamento è l’ammontare GAR prestato dall’utente al momento della verifica.

L'impresa distributrice effettua ogni verifica di cui ai paragrafi 2.12, 2.15 e 2.15ter separatamente con la frequenza prevista nel Codice; pertanto l'utente del trasporto è tenuto a trattare singolarmente ogni richiesta di adeguamento del GAR e ad adempiere ad ognuna nei termini previsti dalla stessa secondo quanto disposto dal Codice stesso.

  • Nei casi di cui al paragrafo 2.15 l'impresa distributrice verifica in ciascun mese se l'utente del trasporto ha effettuato un aumento rilevante del numero di punti di prelievo che comporta un incrementato del GAR nel mese, quantificato ai sensi del Codice - rispetto al GAR nel mese precedente, quantificato ai sensi del Codice - di una quota tale da superare la soglia di tolleranza prevista rispetto al GAR effettivamente prestato. In altri termini l'impresa distributrice verifica se la differenza del GAR fra il mese in cui è avvenuto l'aumento dei punti di prelievo, quantificato ai sensi del codice, e il GAR, del mese precedente, quantificato ai sensi Codice, supera la soglia prevista e calcolata rispetto al GAR prestato.
  • Nei casi di cui al paragrafo 2.15 bis, l'impresa distributrice verifica se la differenza del GAR nel mese corrente quantificato ai sensi del Codice e il GAR nel mese precedente, quantificato ai sensi del Codice, supera la soglia prevista e calcolata rispetto allo stesso valore del GAR nel mese precedente, quantificato ai sensi del Codice.

In entrambi i casi, come disciplinato dal Codice, la verifica descritta sopra è subordinata alla verifica da parte dell'impresa distributrice dell'avvenuto aumento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente. Pertanto, in ciascun mese, nel caso in cui si sia verificato un aumento rilevante dei punti serviti dall'utente l'impresa distributrice procede alla verifica se tale aumento ha determinato un aumento dell'esposizione. Se il confronto risulta positivamente verificato l'impresa distributrice procede, ai sensi del Codice, con la richiesta di adeguamento delle garanzie (2.15) o di prestazione della garanzia GARnewPOD (2.15bis).

Con riferimento alla garanzia GARnewPOD l’impresa distributrice non compie la verifica trimestrale di adeguatezza delle garanzie; qualora un’utente che ha già prestato una garanzia GARnewPOD aumenti in misura rilevante il numero di punti di prelievo serviti, l’impresa distributrice richiede una ulteriore garanzia GARnewPOD supplementare e indipendente.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai paragrafi 2.15 e 2.15bis l’ammontare GAR da considerare per la prima applicazione del Codice aggiornato è quello calcolato ai sensi dell’aggiornato paragrafo 2.8.

L’elenco delle agenzie di rating elencate ai sensi del paragrafo 2.2 lett. abis è da ritenersi esaustivo.

L’ammontare GAR è dimensionato rispetto all’intera esposizione dell’impresa distributrice, pertanto la riduzione pari al 5,6% disposta dalla deliberazione 109/2017/R/eel è direttamente assorbita dalla riduzione dell’ammontare GAR applicabile da 1 gennaio 2021; al contempo continua a trovare applicazione la riduzione del 4.9% applicabile alla sola quota parte dell’ammontare GAR relativa agli oneri generali di sistema di cui alla deliberazione 109/2017/R/eel.

L’impresa distributrice procede con le verifiche di cui ai paragrafi 2.15, 2.15bis e 2.15ter e le conseguenti eventuali richieste di adeguamento nei limiti stabiliti dal Codice.

L’impresa distributrice non è tenuta a richiedere un’integrazione del corrispettivo annuale per l’accesso al rating e alla parent company guarantee per i punti che, a seguito dell’estinzione della garanzia GARnewPOD, rientrano nella garanzia del rating. Il corrispettivo annuale di accesso al rating è infatti determinato con cadenza annuale.

Ai fini dell’applicazione della disciplina dei paragrafi 2.15ter e 3.2 ciascuna delle fatture è da considerare pagata in ritardo qualora sia stata pagata successivamente alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.5 lett. a. e b.; pertanto, decorsa tale scadenza, l’impresa distributrice è tenuta a richiedere l’adeguamento della garanzia, qualora questa sia sottodimensionata, secondo quanto disposto al paragrafo 2.15ter. Ai sensi del paragrafo 3.2, qualora il ritardo nel pagamento coincida con il secondo episodio di ritardato pagamento negli ultimi sei mesi, l’impresa distributrice può procedere alla richiesta di maggiorazione della garanzia.

L’utente è regolare nei pagamenti se rispetta le condizioni per la valutazione di regolarità nei pagamenti delineate al paragrafo 2.5, che si applica con riferimento all’insieme delle fatture emesse nei sei mesi precedenti la valutazione. Tuttavia, all’utente che, benché regolare nei pagamenti ai sensi del paragrafo 2.5, ritarda nel pagamento anche di una singola fattura, si applica in ogni caso la disciplina degli inadempimenti nei pagamenti di cui ai paragrafi da 5.2 a 5.10.

Qualora le note di credito siano riferite a fatture collegate ad un documento regolatorio di ciclo o di rettifica, queste devono essere considerate ai fini della determinazione dell’importo IMPi di cui al paragrafo 2.5, lettera c.; in particolare l’importo IMPi deve riflettere il saldo fra tutti gli ammontari indicati in fattura sia a debito che a credito.

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