Seguici su:






Area operatori

FAQ - Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) - Delibera ARG/elt 107/09

  • Il combinato disposto degli artt. 18.1, 21.1, 36.2 nonché dell'Appendice 1 punto 4, lettera k) del TIS si traduce nell'obbligo, per il distributore, di riportare in ogni comunicazione mensile all'Utente del Dispacciamento (UdD), tra l'altro, i valori dei CRPP per fascia secondo le modalità indicate nell'Appendice 1 al TIS stesso (per un totale di 36 valori, suddivisi per ogni mese e per ogni fascia oraria). Ciò anche se la determinazione dei CRPP avviene con frequenza annuale.
    Per esempio, i valori dei CRPP determinati a maggio 2010 devono essere mantenuti nel flusso relativo ai dodici mesi successivi.
    Si precisa inoltre che i valori dei CRPP comunicati dai distributori agli utenti del dispacciamento devono coincidere con quelli utilizzati dai medesimi distributori per la determinazione dei CRPU trasmessi a TERNA.

  • Per quanto riguarda il conguaglio compensativo, le disposizioni previste dal TIS si applicano, con riferimento all'anno n, nelle aree di riferimento nelle quali al 1 agosto dell'anno precedente (n - 1), si prevede che le condizioni dell'art. 33.1 non saranno verificate.
    Pertanto il conguaglio compensativo è liquidato (nei confronti degli UdD), secondo le tempistiche previste dal TIS entro il 31 luglio dell'anno n + 1, con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1. Ciò è vero a prescindere da eventuali evoluzioni degli asset che hanno nel frattempo coinvolto le reti di distribuzione.
    Le imprese distributrici di riferimento rendono pertanto disponibili a TERNA, ottemperando gli obblighi informativi del TIS, gli appositi flussi utili alla determinazione delle partite economiche di conguaglio compensativo con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1, secondo le modalità stabilite da TERNA.

  • Le rettifiche tardive relative all'anno 2005 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 65/08 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna per l'ultima fatturazione relativa all'anno 2005. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 22 maggio 2008, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 65/08.
    Le rettifiche tardive relative all'anno 2006 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 110/08 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna per l'ultima fatturazione relativa all'anno 2006. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 6 agosto 2008, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 110/08.
    Le rettifiche tardive relative all'anno 2007 sono regolate sulla base della delibera ARG/elt 34/09 con l'applicazione dei medesimi corrispettivi utilizzati da Terna in fase di settlement mensile dello stesso anno 2007. La liquidazione sarà effettuata nella prima delle sessioni utili SEM1 e SEM2 previste dal TIS con sconti e maggiorazioni calcolati dal 27 marzo 2009, data di entrata in vigore della delibera ARG/elt 34/09.
    Si ricorda infine che Terna è tenuta ad effettuare il conguaglio per le rettifiche tardive purché le stesse siano state segnalate entro 5 anni dal periodo di competenza.

  • No. Nella determinazione dei CPRU devono essere presi in considerazione solo i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
    In altri termini, nell'insieme sopra richiamato non sono contenuti i punti di prelievo trattati su base oraria di cui all'articolo 3 del TIS, per i quali peraltro non sono intrinsecamente definiti coefficienti di ripartizione del Prelievo Residuo d'Area.

  • In base alla normativa vigente non è in alcun modo possibile effettuare uno switching retroattivo, intendendo con tale termine la modifica dell'anagrafica dei punti di prelievo successivamente ai termini previsti per la sua definizione dalla regolazione vigente.

    Non è pertanto possibile includere tali rettifiche nella sessione di conguaglio annuale prevista dal TIS poiché tale conguaglio ha ad oggetto le differenze tra valori convenzionalmente profilati ai sensi della disciplina del load profiling e valori misurati.

    Analogamente non è possibile includere le rettifiche nel conguaglio dei punti trattati orari nella contemporanea sessione di rettifiche di settlement (cd.:SEM2), che ha come ambito esclusivo la rideterminazione e attribuzione agli utenti del dispacciamento delle partite di energia prelevata dai punti di prelievo trattati su base oraria dovute a correzione dei dati di misura.

    In sintesi vige il principio di immodificabilità retroattiva dell'anagrafica, al fine di garantire certezza agli utenti del dispacciamento in fase di previsione e programmazione, sulla base al quale si fonda l'obbligo per le imprese distributrici, nei confronti dei soggetti titolari di un contratto di dispacciamento, di garantire che l'attribuzione dell'energia prelevata in ogni mese sia effettuata con esclusivo riferimento ai punti di prelievo inseriti nell'anagrafica trasmessa ai sensi del comma 36.2 del TIS, comunicata all'UdD entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.