Seguici su:






OS.10 Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità

L'Autorità intende consolidare i risultati conseguiti nello scorso quadriennio, in particolare completando le misure tese al rafforzamento degli investimenti infrastrutturali per il miglioramento della qualità dei servizi idrici e all'incremento del tasso di realizzazione degli interventi previsti.

Si ritiene, dunque, fondamentale - a partire dalla verifica puntuale delle risultanze delle attività programmatorie e gestionali - disciplinare i conseguenti effetti regolatori, legati alla mancata attuazione degli interventi infrastrutturali previsti, tenendo conto dei possibili profili di responsabilità.

L'Autorità è inoltre orientata a sviluppare ulteriori misure a sostegno del finanziamento delle infrastrutture idriche, sia disciplinando nuove opzioni finanziarie, sia esercitando le funzioni di recente attribuitele dal legislatore. In particolare, si fa riferimento alla definizione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (di cui alla Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi 516 e seguenti, come integrata e modificata dalla Legge di Bilancio 2019), nonché alle attività finalizzate alla disciplina delle modalità di gestione del Fondo di garanzia opere idriche (di cui all'art. 58 della Legge 221/2015) e all'introduzione della specifica componente tariffaria volta ad alimentare il Fondo stesso.

Principali linee di intervento

  1. Controllo sull'effettiva realizzazione degli investimenti pianificati e recupero, nel caso di loro mancata attuazione, dei benefici eventualmente conseguiti dai gestori che abbiano fatto ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti; previsione di specifiche penalità nei casi di perduranti difficoltà nella realizzazione degli interventi programmati e con scostamenti di rilevante entità.
  2. Introduzione di nuovi strumenti tesi ad indirizzare la spesa efficiente per investimenti prevista per ciascun territorio verso le finalità stabilite dalla regolazione della qualità tecnica, portando a compimento - anche sulla scorta dei risultati conseguiti in fase di prima applicazione - il set di indicatori introdotto dall'Autorità.
  3. Completamento e rafforzamento del sistema di misure regolatorie e di controllo volte a promuovere urgentemente il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, contribuendo, per quanto di competenza, all'individuazione - e al successivo aggiornamento - della sezione «acquedotti» del Piano nazionale volto a mitigare i danni connessi al fenomeno della siccità.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche (destinato a sostenere gli interventi prioritari che saranno individuati con un dPCM di prossima emanazione), assicurando la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità gestione del Fondo, nonché garantendo l'equilibrio del medesimo.