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Atti e documenti

Monitoraggio Retail - Conclusioni

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I risultati dell'attività di monitoraggio retail per l'anno 2022 in primo luogo confermano per i clienti MT altri usi del settore elettrico l'assenza di specifiche criticità rilevanti. La concentrazione è in aumento ma ancora compatibile con condizioni di effettiva concorrenza. La dinamicità dei clienti è sostenuta e in aumento rispetto all'anno precedente. Pertanto, anche per tale anno, è possibile affermare che il funzionamento del mercato, con riferimento al segmento di clienti MT altri usi, non richieda interventi regolatori specifici.

Per i clienti BT altri usi le evidenze circa le dinamiche concorrenziali e la struttura del mercato della vendita mostrano alcuni incoraggianti segnali di vivacità, ma anche altri aspetti di attenzione. Tali segnali sono meritevoli di verifica nell'attività di monitoraggio a venire, anche al fine di poterne trovare conferma con ulteriori riscontri, soprattutto con riferimento all'evoluzione della concentrazione e alla dinamicità dei clienti finali.

Per i clienti domestici del settore elettrico e i domestici e condomini del settore del gas, nonostante i miglioramenti emersi soprattutto in termini di dinamicità dei clienti, permango tuttora le criticità che storicamente caratterizzano tali segmenti. Queste suggeriscono maggiore attenzione nel processo di accompagnamento, anche regolatorio, alla completa liberalizzazione del mercato. In dettaglio, attenzione va posta in primo luogo agli alti livelli di concentrazione, al permanere del vantaggio competitivo in capo agli esercenti i servizi di tutela e a un non ancora sufficiente livello di capacitazione del cliente "medio" di tali tipologie nell'agire convenientemente nel mercato.

Di seguito vengono sintetizzati gli interventi che l'Autorità ha attuato nell'ambito del processo di accompagnamento regolatorio alla completa liberalizzazione del mercato per entrambi i settori. In particolare, vengono esposti gli interventi:

  • attuati nell'ambito del percorso previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: Legge Concorrenza 2017 o legge 124/17), distinti tra:
    • afferenti alla configurazione e all'assetto dei mercati;
    • a supporto dei clienti finali nell'orientamento tra le offerte presenti nel libero mercato;
    • afferenti al funzionamento dei mercati;
  • ulteriori di mitigazione dell'aumento dei prezzi e tutela dei clienti nella fase congiunturale di aumento dei prezzi all'ingrosso iniziata nella seconda metà del 2021.

Interventi afferenti alla configurazione e all'assetto dei mercati

Per il settore elettrico, il servizio di maggior tutela assicura, da un lato, la continuità della fornitura (funzione di servizio universale) e, dall'altro, una qualità (contrattuale) specifica a prezzi determinati.

La disciplina della tutela di prezzo per tale servizio ha carattere transitorio e, in forza della legge 124/17, (di seguito: legge concorrenza o legge 124/17), come da ultimo novellata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata superata a partire dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese[1] e dal 1° aprile 2023 per le microimprese e, successivamente, lo sarà per i clienti domestici.

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto legge 152/21) ha previsto, per i clienti domestici di energia elettrica, a partire dalla scadenza di gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, che questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE adesso sostituito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE).

Inoltre, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21), ha previsto un obbligo in capo ai fornitori di offrire, ai clienti vulnerabili[2], la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'Autorità con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. Nelle more dell'adozione di dette misure, nei confronti dei clienti vulnerabili, questi continuano ad essere riforniti nel servizio di maggior tutela.

Per ultimo, il recente decreto del MASE del 17 maggio 2023 ha previsto, nell'ottica di garantire la gradualità, che entro la data del 10 gennaio 2024 siano individuati gli esercenti il servizio a tutele graduali per i soli clienti domestici non vulnerabili. Con riferimento ai clienti vulnerabili è invece previsto che il servizio a tutele graduali assolva alle funzioni di servizio di ultima istanza a decorrere dalla data di adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 210/21 in loro favore.

In relazione al settore del gas naturale, la legge n. 125/2007 ha previsto che l'Autorità definisca transitoriamente prezzi di riferimento per le forniture ai clienti domestici, che le imprese di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali. Tale impianto è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/11), così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha previsto che, per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate alla legge n. 125/2007. Tale disciplina transitoria di prezzo sarà superata, ai sensi della legge n. 124/2017a partire dal 10 gennaio 2024. A partire dalla medesima data, anche per il settore del gas naturale, è previsto, a tutela dei clienti vulnerabili[3] , un obbligo in capo ai venditori e ai FUI di offrire a tali clienti la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti e periodicamente aggiornati dall'Autorità, ai sensi del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

In attuazione delle disposizioni della Legge concorrenza 2017 in tema di rimozione dei regimi di tutela di prezzo, l'Autorità, ha disciplinato:

  • il Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese (di seguito: STG) che a partire dal 1° gennaio 2021 non hanno un venditore nel mercato libero;
  • il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese (di seguito: STG per le microimprese)[4] che a partire dal 1° aprile 2023 non hanno un venditore nel libero mercato. Tale servizio ricalca quanto già previsto per l'analogo servizio destinato alle piccole imprese, con specifiche modifiche relative ad una diversa numerosità dei clienti coinvolti e considerando quanto è emerso nell'ambito dello svolgimento delle procedure concorsuali per le piccole imprese.

La regolazione del servizio per i clienti domestici sarà invece oggetto di successivi interventi regolatori in esito alla consultazione in corso[5].

Con particolare riferimento al STG per le microimprese l'Autorità ha previsto che il servizio sia esercito, tra aprile 2023 e marzo 2027, da operatori selezionati attraverso apposite procedure di gara che si sono concluse a dicembre 2022.

Con riferimento al servizio di tutela gas, l'Autorità ha previsto un percorso graduale di superamento della tutela di prezzo stabilendo:

  • le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la regolazione dei clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
  • gli obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili;
  • gli interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas).

Interventi a supporto dei clienti finali nell'orientamento tra le offerte presenti nel libero mercato

La Legge concorrenza 2017 ha previsto, nell'ambito del disegno complessivo di completa liberalizzazione, la definizione di strumenti:

  • a supporto del cliente nella scelta delle offerte presenti nel mercato libero;
  • volti a potenziare le tutele non di prezzo dei clienti finali.

Nel dettaglio, in tali ambiti rientrano:

  • l'istituzione e la regolazione del Portale Offerte, sviluppato e gestito da Acquirente Unico, sul quale tutti i venditori sono tenuti a pubblicare le offerte commerciali. Il Portale Offerte è operativo dal 1° luglio 2018[6]. Successivamente a tale data sono state sviluppate nuove funzionalità[7] volte a migliorarne la facilità di utilizzo per il cliente e a fornirgli il maggior numero di informazioni utili;
  • la definizione delle clausole essenziali e dei requisiti minimi di confrontabilità delle offerte per entrambi i settori, attraverso la disciplina dell'offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET). Con tale disciplina l'Autorità ha previsto l'obbligo per tutti i venditori di inserire nel proprio pacchetto di proposte commerciali offerte rivolte alle famiglie e alle piccole imprese chiare e comprensibili, a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità;
  • le linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese, in attuazione dell'art. 1, comma 65, della legge 124/2017;
  • l'istituzione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'elenco dei soggetti abilitati per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022. Dopo aver partecipato, nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale istituto presso il Ministero competente, ai lavori propedeutici all'approvazione di tale elenco, l'Autorità nel 2022 ha dato disposizioni ai fini del primo popolamento dello stesso elenco, individuando le imprese di vendita dell'energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data dell'entrata in vigore del decreto. Nel corso del primo semestre del 2023, inoltre, l'Autorità ha posto in consultazione le procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza delle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali nell'elenco;
  • l'istituzione e la regolazione del Portale dei Consumi di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: Portale dei Consumi). Il Portale dei Consumi è operativo da luglio 2019. Costituisce lo strumento istituzionale con cui ogni cliente finale ha accesso ai propri dati storici di consumo di energia elettrica e gas naturale (permettendone la visualizzazione grafica, la possibilità didownloade il confronto infraperiodo) e ai principali dati contrattuali delle proprie forniture, in maniera indipendente rispetto agli operatori. I dati di consumo (e, nel caso dell'elettrico, della potenza assorbita) sono costituiti dalle letture effettive, come raccolte, validate e messe a disposizione del SII dalle imprese distributrici, sino alla profondità di 36 mesi. Tra il 2022 e il primo semestre del 2023 sono continuati gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Portale finalizzati sia a verificare e migliorare le performance sia a implementare nuove funzionalità, anche al fine dell'accesso ai dati da parte di soggetti terzi debitamente autorizzati dal cliente finale, ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di consentire ulteriormente l'analisi e la comprensione dei consumi;
  • la definizione di obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita. Rientrano in tale categoria gli interventi dell'Autorità in merito a:
    • l'obbligo in capo sia agli esercenti la maggior tutela e il servizio di tutela gas sia i venditori di mercato libero, a decorrere dall'1 gennaio 2023, di informare in bolletta i propri clienti sulla possibilità di cambiare offerta, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità, come il Portale Offerte e il Portale Consumi. Il messaggio, inserito in ogni bolletta con separata e adeguata evidenza, estende l'ambito di applicazione anche al mercato libero del testo in bolletta, sempre definito dall'Autorità, veicolato ai soli clienti in tutela fino a dicembre 2022. Tali obblighi operano in continuità con le comunicazioni già incluse nelle bollette emesse nel 2021 e nel 2022 che hanno informato il cliente finale sugli strumenti dell'Autorità volti a effettuare una scelta informata e consapevole;
    • l'aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 volto a rendere, a valere dall'1 gennaio 2023, il contenuto informativo della bolletta sintetica più coerente con le informazioni fondamentali di altri strumenti sviluppati dall'Autorità a tutela del cliente finale, tra cui il Portale Offerte, la Scheda sintetica disciplinata dal Codice di condotta commerciale e il Portale Consumi, nonché con le evoluzioni normative a livello europeo in materia. L'Autorità ha inoltre disposto una maggiore sistematizzazione delle informazioni in bolletta, istituendo in bolletta un apposito Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità, destinato a riportare le sole comunicazioni definite da quest'ultima al fine di garantire maggior rilievo alle comunicazioni di natura istituzionale e distinguere dalle informazioni di tipo commerciale;
    • il rafforzamento della tutela del cliente in merito all'effettiva recapitazione anche degli Elementi di dettaglio (ED) - documento regolatorio che permette una comprensione più approfondita dei prezzi unitari applicati e dunque degli importi fatturati in bolletta - tramite l'aggiuntivo obbligo di messa a disposizione degli ED in formato dematerializzato mediante un canale digitale individuato dal venditore;
    • l'aggiornamento e l'efficientamento degli obblighi informativi dei venditori con riferimento agli eventuali oneri di recesso anticipato applicabili ai clienti finali, con particolare riferimento ai contratti a prezzo fisso e a tempo determinato destinati ai clienti di piccole dimensioni di energia elettrica, e ai rinnovi con modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;
    • le iniziative informative per le microimprese beneficiarie del servizio a tutele graduali nel settore dell'energia elettrica, nel periodo luglio-dicembre 2022.

L'Autorità è intervenuta al fine di favorire un corretto sviluppo della dinamica concorrenziale e un efficiente funzionamento dei mercati della vendita di energia elettrica e gas naturale:

Interventi afferenti al funzionamento dei mercati

  • disciplinando la possibilità di un cliente finale nel settore elettrico di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore. La possibilità di sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale nel momento cruciale della voltura, oltre a essere un'opportunità per il singolo cliente finale interessato, costituisce uno stimolo alla concorrenza nel mercato retail, a beneficio di tutti i clienti finali. In particolare, ha previsto:
    • un'unica modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del cliente finale;
    • un tempo massimo di esecuzione della voltura pari a cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta effettuata dal cliente finale;
    • l'introduzione da parte del SII di uno strumento informativo per fornire al nuovo utente del dispacciamento informazioni relative al punto di prelievo.
  • standardizzando il Codice Offerta delle proposte commerciali per la vendita di energia elettrica e gas e disciplinando l'abbinamento del codice offerta a ciascun punto di prelievo e di riconsegna attivo nel Registro Centrale Ufficiale (RCU). L'Autorità ha inoltre previsto obblighi di comunicazione al Portale Offerte delle informazioni relative alle offerte rinegoziate, oggetto di variazione unilaterale o soggette a evoluzione automatica delle condizioni contrattuali. In tal modo si permettete al cliente di rintracciare facilmente nel Portale Offerte le informazioni relative all'offerta che intende sottoscrivere, per poterla comparare con altre offerte presenti nel PO ed effettuare una scelta maggiormente consapevole;
  • nel settore elettrico, definendo una serie di interventi finalizzati a minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura finanziaria non adeguata da parte degli operatori, a beneficio e tutela dei clienti finali, e al contempo un sistema di garanzie che minimizzi le potenziali barriere all'entrata dei venditori. In particolare, l'Autorità ha:
    • introdotto un controllo ex ante definito sulla base della verifica di congruità del livello della garanzia prestata a Terna da parte dell'utente del dispacciamento, in relazione al mercato che l'utente intende servire e per il quale si appresta a presentare richiesta di switching;
    • introdotto alcune modifiche alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza. Tali disposizioni sono volte a ridurre l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti degli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ridurre gli oneri per gli utenti in termini di garanzie prestate a copertura del rischio di inadempienza nei confronti del sistema. Al contempo il cliente finale è tutelato attraverso la predisposizione di strumenti che gli permettano una gestione semplice e consapevole della fornitura;
    • rafforzato la disciplina delle garanzie e della gestione degli inadempimenti nei pagamenti del codice di rete di trasporto elettrico, al fine di ridurre il rischio di insoluto per il sistema nonché l'onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto;
    • con riferimento agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete, istituito il "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete", volto a riconoscere un'adeguata e proporzionale compensazione alle imprese distributrici degli oneri generali di sistema già versati alla CSEA e al GSE e di una quota degli oneri di rete in caso di mancato pagamento da parte degli utenti del trasporto, promuovendo al contempo un'efficiente gestione del credito;
    • ha delineato i primi orientamenti in merito alla riforma del processo di cambio fornitore "in 24 ore" nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che prevederà delle stringenti tempistiche di gestione del processo, riducendo al minimo i tempi di cambio fornitore, al fine di incoraggiare i clienti finali a cercare offerte energetiche migliori e cambiare fornitore, stimolando la concorrenza fra gli operatori.
  • nel medesimo settore elettrico, prevedendo specifiche comunicazioni e informazioni al cliente correlate alla nuova applicazione di corrispettivi per l'immissione in rete di energia reattiva, al fine di aumentare la trasparenza e consentire al cliente di valutare le proprie immissioni di energia reattiva e se l'applicazione dei nuovi corrispettivi possa potenzialmente comportare un esborso;
  • uniformando la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdT), applicando, ai casi di attivazione del servizio a seguito di risoluzione del contratto di trasporto, la medesima disciplina prevista nei casi in cui il SdT sia attivato per assenza di relazioni di corrispondenza valide. In base a tale disciplina il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza con riferimento ai soli PdR nella titolarità dell'UdD per i quali, al termine del periodo di erogazione del SdT, non sia presente una relazione di corrispondenza valida. Tale intervento ha avuto particolare fondamento nei primi mesi del 2022, alla luce dell'andamento particolarmente elevato e volatile dei prezzi del mercato all'ingrosso. Ciò ha comportato, tra l'altro, infatti un aumento dei casi di risoluzione dei contratti di trasporto e attivazione del SdT nei confronti di un numero elevato di UdD anche a fronte della risoluzione di un contratto di trasporto. Ulteriori interventi nel corso del 2023 sono stati effettuati in considerazione della straordinarietà delle suddette condizioni di mercato dei primi mesi del 2022 anche con lo scopo di garantire un maggiore allineamento delle condizioni del servizio di default trasporto all'evoluzione del mercato del gas naturale, in generale al fine di garantire la sicurezza del sistema.
  • nel settore del gas naturale, rivedendo la regolazione vigente in materia di servizio di misura e definendo specifiche disposizioni a valere per tutti i punti dotati di smart meter, distinte da quelle previste per i misuratori tradizionali) e del relativo sistema degli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione; inoltre, l'Autorità ha modificato le modalità di fatturazione, in conseguenza della diversa disponibilità di dati di misura, funzionali anche al settlement.

Per entrambi i settori, inoltre l'Autorità ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle agevolazioni bonus sociale, che hanno sostituito le disposizioni regolatorie del precedente sistema "a domanda". Il processo per il riconoscimento automatico dei bonus elettrico e gas, prevede che:

  • mensilmente il Gestore del SII riceva da INPS i dati dei nuclei familiari che risultano in stato di disagio economico in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente;
  • sulla base delle informazioni ricevute da INPS, il SII individui le forniture intestate agli aventi diritto, ove presenti;
  • comunichi al relativo venditore le informazioni necessarie al riconoscimento in fattura delle agevolazioni, tra cui il relativo ammontare.

Continua, infine, l'evoluzione del sistema di monitoraggio retail in modo da rafforzare ed ampliare l'azione di sfruttamento delle potenzialità del SII. In tale ambito, con la deliberazione 173/2019/A ha avviato un procedimento finalizzato a:

  • ampliare e aggiornare i fenomeni monitorati[8], anche in ragione degli importanti cambiamenti che si stanno attuando nei mercati retail dell'energia e del gas naturale;
  • incrementare il dettaglio delle informazioni disponibili;
  • definire nuove modalità di pubblicazione e reportistica, che consentano maggiore tempestività[9] e fruibilità dei dati monitorati, nell'ambito delle quali rientra lo sviluppo e l'accrescimento della pagina web del sito dell'Autorità dedicata al monitoraggio retail;
  • alleggerire gli oneri informativi a carico degli operatori.
  • coerentemente, riorganizzare le attività e le strutture preposte al monitoraggio retail, in considerazione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenienti dal SII, anche in modo da sfruttare il potenziale informativo del SII, riducendo gli oneri informativi per gli operatori, anche circa a dati e informazioni funzionali allo svolgimento di ulteriore attività istituzionali dell'Autorità[10].

Nell'ambito dell'evoluzione del sistema di monitoraggio retail, al fine di ridurre le asimmetrie informative tra operatori, rendere più efficacie la collaborazione con le altre Istituzioni del Paese ed europee e favorire la ricerca anche accademica, l'Autorità ha reso disponibile uno strumento di consultazione dei consumi medi di energia elettrica dei clienti domestici rilevati mensilmente. Lo strumento è consultabile alla pagina web Analisi dei consumi dei clienti domestici. Sono ivi disponibili dati mensili, a partire dal 2021, su:

  • il prelievo medio mensile, in kWh, rilevato per tutti i clienti domestici;
  • la ripartizione del consumo per fasce, in %, con riferimento ai clienti domestici trattati per fasce;
  • il prelievo medio orario, in kWh, rilevato per i clienti domestici trattati orari.

I dati possono essere interrogati selezionando la regione, la provincia, la classe di potenza, il mercato e l'eventuale residenza del cliente finale. Le elaborazioni sono condotte da ARERA sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese distributrici tramite il SII. Lo strumento sarà ampliato al fine di rendere disponibili in consultazione i consumi dei clienti non domestici del settore elettrico e i consumi di gas naturale.

Inoltre, si rafforza l'utilizzo dei dati estratti dal SII anche nell'ambito di attività di enforcement della regolazione.

Ulteriori interventi di mitigazione dell'aumento dei prezzi e tutela dei clienti nella fase congiunturale di aumento dei prezzi all'ingrosso iniziata nella seconda metà del 2021

A partire dal secondo semestre del 2021, e ancor più nel corso del 2022, il contesto di grave crisi internazionale e la situazione congiunturale nazionale ed europea di grave tensione dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, hanno determinato un incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, con ricadute negative sui clienti finali. Il Governo è intervenuto, a più riprese con una serie di iniziative legislative - legge di bilancio 2022, decreti-legge 17/22, 21/22, 50/22, 80/22 e 155/22 - mitigando l'impatto dei picchi di prezzo sui clienti finali (azzeramento oneri e riduzione IVA) e tutelando in particolare i clienti in condizione di disagio (potenziamento del bonus sociale).

L'Autorità ha adottato una serie di misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture, anche in ragione degli interventi effettuati dal Governo. In particolare, è intervenuta al fine di:

  • trasferire, a partire dal 1° aprile 2022, ai clienti finali di piccole dimensioni i (potenziali) benefici derivanti da possibili interventi futuri (legislativi o regolatori), di ulteriori misure di contrasto all'eccezionale situazione di instabilità, attraverso l'applicazione di una componente (UG2) di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annuo;
  • definire una nuova modalità di determinazione della componente a copertura dei costi di acquisto del gas naturale, permettendo un immediato trasferimento ai clienti finali degli effetti di eventuali iniziative di contenimento dei prezzi delle commodity energetiche, attualmente all'esame della Commissione europea, come i tetti al prezzo del mercato all'ingrosso del gas naturale;
  • azzerare gli oneri generali di sistema;
  • innalzare il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas, portandolo a 12.000 euro, dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 21/22 mediante il quale il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevedendo, in particolare, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022;
  • permettere l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 anche in caso di ottenimento dell'attestazione ISEE nel corso del medesimo anno 2022, consentendo ai cittadini aventi diritto di beneficiare per intero delle componenti economiche integrative del bonus sociale previste per l'anno 2022, in attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 50/22 con cui il Governo.

Nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, inoltre, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo, con:

  • la segnalazione 252/2022/I/GAS, un rapporto sul monitoraggio dei contratti e delle condizioni approvvigionamento del gas per il mercato italiano e alcune proposte per contribuire al perseguimento del generale obiettivo di contenimento dei costi energetici per i consumatori.
  • la segnalazione 375/2022/I/gas, in relazione alle criticità legate agli elevati prezzi del gas naturale.

[1] Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

[2] Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto-legislativo 210/21 sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni.

[3] Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis), per il settore del gas, definiscono "vulnerabili" i clienti domestici:

 

  1. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate;
  2. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992;
  3. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  4. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  5. di età superiore ai 75 anni.

[4] Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 rientrano in questa categoria le imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

[5] Cfr. documento per la consultazione 18 maggio 2023, 212/2023/R/eel.

[6] Il Portale Offerte contiene offerte fisse e offerte variabili di mercato libero, Offerte PLACET nonché la spesa dei regimi di tutela sia per l'energia elettrica che per il gas naturale. Si tratta di tutte offerte rivolte ai clienti domestici, alle imprese del settore elettrico alimentate in bassa tensione, ai condomini uso domestico con consumi gas inferiori a 200.000 S(m3)/anno, alle imprese del settore gas con consumi inferiori a 200.000 S(m3)/anno.

[7] Finalizzate ad una ricerca immediata delle offerte del libero mercato mediante l'inserimento del codice o nome identificativo dell'offerta.

[8] Tale evoluzione deve necessariamente garantire anche il continuo allineamento a eventuali aggiornamenti degli indicatori di monitoraggio retail richiesti in ambito europeo.

[9] L'attuale meccanismo di raccolta dati presenta elevati margini di miglioramento in termini di tempestività con cui i dati raccolti possono essere effettivamente utilizzati dall'Autorità. Alcuni dei dati analizzati afferiscono a raccolte dati caratterizzate da modalità e tempistiche disomogenei. Una volta comunicati dai singoli operatori, infatti, tali dati vanno comunque aggregati, verificati ed elaborati ed eventualmente rettificati dai dichiaranti. Un pieno sfruttamento delle potenzialità del SII ai fini del monitoraggio permetterebbe di minimizzare le tempistiche di aggregazione e verifica, riducendo al minimo il confronto e gli scambi informativi con gli operatori.

[10] A titolo non esaustivo, si segnala a riguardo le informazioni pubblicate nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di Salvaguardia nel settore elettrico o dei servizi di ultima istanza in quello del gas.