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Scheda tecnica

Delibera 266/2014/R/com

Adeguamento, al decreto legislativo 21/2014, del codice di condotta commerciale e di altre disposizioni relative alla tutela dei consumatori

10 giugno 2014

Con la delibera 266/2014/R/com l'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (Autorità) ha adeguato la propria regolazione in materia di tutela dei consumatori alle previsioni della direttiva 2011/83/UE, come recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 21/2014, che ha modificato il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005).
Di conseguenza, l'Autorità ha modificato alcune previsioni del Codice di condotta commerciale, oltre che delle delibere 138/04, 144/07, ARG/elt 42/08 e, da ultimo, della delibera 153/2012/R/com in materia di contratti non richiesti. Le modifiche saranno efficaci per tutti i clienti domestici di elettricità e gas a partire dal prossimo 13 giugno.

In particolare, per quanto riguarda il  Codice di condotta commerciale le modifiche proposte possono essere adottate senza ricorrere a consultazione, in quanto la loro implementazione non necessita comunque di ulteriori elementi informativi rispetto a quanto già previsto dal Codice del consumo.
In particolare, vengono introdotte nel Codice di condotta commerciale previsioni relative:

  1. alle informazioni aggiuntive da trasmettere al cliente finale domestico prima della conclusione del contratto;
  2. al supporto da utilizzare per l'invio di tali informazioni al cliente finale domestico oltre che per la conferma e la trasmissione del contratto;
  3. alla modifica del tempo massimo per esercitare il diritto di ripensamento, che passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari e le conseguenti modifiche all'Allegato al Codice di condotta commerciale contenente una informativa a beneficio anche del cliente finale domestico.

Le delibere 138/04, 144/07 e ARG/elt 42/08 vengono inoltre adeguate alla luce delle nuove disposizioni in materia di diritto di ripensamento. In particolare, le modifiche introdotte tengono conto del fatto che sarà possibile per il venditore, su richiesta espressa del cliente finale, attivarsi immediatamente per richiedere al distributore lo switching, senza dover attendere che decorra il periodo per il ripensamento.
Per quanto riguarda la regolazione contenuta nella delibera 153/2012/R/com relativa ai contratti non richiesti, le nuove disposizioni del Codice di consumo, se da un lato non incidono sulle c.d. procedure di ripristino, in quanto tali procedure costituiscono strumenti di tutela non sovrapponibili a quelli previsti dal Codice del consumo, dall'altro modificano la delibera 153/2012/R/com con riferimento al contenuto delle misure preventive e delle procedure di reclamo, in modo che tali misure siano in linea con i nuovi adempimenti di natura pre-contrattuale previsti dal Codice di consumo.

In particolare, è stato previsto che il termine di 30 giorni di presentazione del reclamo relativo ai contratti non richiesti da parte dei cliente finale domestico dovrà essere fatto decorrere:

  1. dal decimo giorno solare successivo alla data in cui il venditore ha inviato la conferma del contratto, anche nel caso in cui il venditore decida volontariamente di inviare la conferma di un contratto concluso fuori dei locali commerciali successivamente alla conclusione del contratto;
  2. dal giorno della scadenza della prima bolletta ricevuta dal cliente negli altri casi.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'applicazione della 153/2012/R/com ai clienti diversi da quelli domestici.
Infine, con lo stesso provvedimento, l'Autorità ha anche avviato due specifici procedimenti, da concludersi entro il prossimo dicembre, in relazione a particolari previsioni del Codice di consumo che richiedono una più approfondita valutazione da parte del Regolatore delle specificità tecniche e del contesto di mercato.  
In particolare, anche nell'ambito di consultazioni con gli stakeholders, verranno analizzati nuovi, eventuali, interventi quali:

  1. la possibilità per il venditore di indicare al cliente finale il prezzo delle forniture di elettricità e gas comprensivo di imposte;
  2. il livello dei costi ragionevoli da riconoscere al professionista in caso di esercizio, da parte del consumatore, del diritto di ripensamento dopo che il medesimo abbia presentato una richiesta affinché la fornitura inizi durante il periodo utile per l'esercizio del diritto di ripensamento;
  3. la definizione degli ulteriori elementi specifici da inserire nel modulo-tipo (introdotto dal d.lgs. 21/2014) per l'esercizio del diritto di ripensamento, anche per  garantire una uniformità di utilizzo;
  4. in relazione alla delibera 153/2012/R/com sui contratti non richiesti, le eventuali modifiche dei termini prima indicati, nonché delle attività di verifica dello Sportello e le relative tempistiche e degli impatti anche in tema di  monitoraggio e graduatoria.

(*) Tale scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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