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Scheda tecnica

Consultazione 299/2014/R/idr

Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento

19 giugno 2014

Con il Documento per la consultazione 299/2014/R/IDR, l'Autorità illustra i propri orientamenti iniziali per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali (1) autorizzati in pubblica fognatura. 
L'Autorità già prevede: entro ottobre 2014, una seconda consultazione sulle opzioni regolatorie di dettaglio; entro dicembre 2014, l'adozione della delibera di approvazione dei criteri per la determinazione della nuova tariffa; a febbraio 2015, la relazione AIR (Analisi di impatto della regolazione) per gli aspetti più rilevanti del provvedimento. Qualora ritenuti utili, l'Autorità potrà organizzare anche focus group e incontri specialistici al fine di acquisire ulteriori elementi specifici dagli operatori del settore e dagli altri soggetti coinvolti.

La definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura, in primo luogo, intende perseguire gli obiettivi generali definiti dal quadro normativo (2) comunitario e nazionale, nonché dagli atti adottati dalle Amministrazioni competenti. Inoltre persegue la semplificazione della vigente normativa tariffaria (stratificata a livello centrale e regionale, nonché caratterizzata da metodi e criteri eterogenei) e la minimizzazione degli oneri gravanti sui soggetti regolati, sui fruitori dei relativi servizi e sui beneficiari degli interventi prospettati. 
Gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio sono:

  • garantire che le tariffe del servizio riflettano i relativi costi
  • prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari, a parità di tipologia di refluo e di situazione ambientale
  • dare corretti segnali di prezzo, che consentano un accesso al servizio che garantisca la più efficiente allocazione di costo
  • rispettare i principi della chiarezza e semplicità, di informazione e trasparenza verso gli utenti.

A seguito di un chiaro inquadramento dei principi regolatori e degli strumenti di attuazione del principio "chi inquina paga", il Documento per la consultazione illustra i seguenti orientamenti:

  • l'adozione del principio "Chi più inquina più paga", che affina l'applicazione del principio "chi inquina paga" (polluter pays principle - PPP) adottato nella disciplina comunitaria: si propone infatti una tariffazione commisurata ai costi che il singolo tipo di refluo impone per abbattere il suo specifico carico inquinante, tenendo comunque conto delle condizioni di sostenibilità economica degli utilizzatori finali del servizio;
  • la distinzione tra il servizio di fognatura/collettamento e quello di depurazione, poiché le loro diverse caratteristiche suggeriscono modalità differenziate di calcolo dei relativi corrispettivi;
  • riguardo al servizio di depurazione, l'indicazione di un perimetro di riferimento aggregato (gli ATO, in prima definizione), e non quello del singolo impianto. In tal modo, si intende far convergere i costi del processo di depurazione per l'utente industriale verso valori unici in un medesimo territorio: sarebbero parametrati ai costi totali degli impianti presenti all'interno del perimetro, rendendo organica e coerente la programmazione degli interventi per contenere gli impatti ambientali. L'eventuale differenza di costo fra ATO, risultante dalle scelte organizzative e programmatorie adottate, definirà i segnali economici e di Environmental Policy relativi alla opportunità di condurre una attività produttiva in un territorio piuttosto che in un altro;
  • la suddivisione fra utenza domestica (e assimilati) e utenza industriale nei costi per il carico inquinante, allocando prima quelli del comparto industriale (che è più economicamente misurabile) ed attribuendo il residuale costo all'utenza domestica (il cui carico inquinante non è economico da misurare);
  • la distinzione tra quote fisse e variabili. In linea generale, si tende a ricomprendere tra le prime i costi amministrativi e quota parte dei costi fissi degli impianti, evitando tuttavia che un'elevata incidenza delle quote fisse possa tradursi in un indebolimento nell'applicazione del principio "chi inquina paga". A tal fine, si propone, in particolare, che la quota fissa non debba eccedere il 20% in coerenza con il Metodo Tariffario Idrico (MTI);
  • la individuazione di driver per l'attribuzione di costi (cioè grandezze in base alle quali si definiscono le partite fisiche di fatturazione dei servizi per la parte variabile) distinti tra servizio di collettamento e fognatura e servizio di depurazione. In particolare:
    1. a) per la fognatura, che costituisce un servizio essenzialmente legato al carico idraulico e pertanto strettamente legato ai volumi, questi ultimi sono il riferimento scelto per l'allocazione dei costi;
    2. b) per la depurazione, invece, i driver devono intercettare specificamente la concentrazione dei diversi inquinanti che ciascun processo di abbattimento deve trattare per i reflui di ciascun utente (oltre che il volume dei liquami conferito) e devono poi raffrontarla con la concentrazione media registrata in tutti gli impianti del pertinente ATO.

Nel Documento per la consultazione non sono ancora illustrate, perché demandate a successivi documenti, le proposte: sulla regolazione degli allacciamenti; sui previsti meccanismi di acconto e conguaglio (riferiti ad esempio agli scostamenti tra quantità e qualità autorizzata e effettivamente scaricata, ovvero relativi al collegamento tra i costi previsti per la gestione degli impianti e la loro effettiva consistenza); e sulle tempistiche e modalità per l'aggiornamento della caratterizzazione delle concentrazioni inquinanti originati dall'utenza.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


(1) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

(2) In particolare, la Direttiva 91/271/CE concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, anche originate da taluni settori industriali; la Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; la Direttiva 2010/75/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
 

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