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Scheda tecnica

Consultazione 346/2014/R/com

Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas. Primi orientamenti

17 luglio 2014

Con il Documento per la consultazione 346/2014/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico pone in consultazione i primi orientamenti sulla prossima riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas previsti dal TIU (Testo Integrato Unbundling), che darà attuazione alle novità introdotte dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D. lgs. 93/11.
Alla luce delle osservazioni che saranno formulate, l'Autorità sottoporrà in consultazione i propri orientamenti finali, orientativamente nel corso del prossimo autunno.
In massima sintesi, gli orientamenti illustrati riguardano:

  • La definizione di "impresa verticalmente integrata"
    L'Autorità intende allineare la definizione a quella utilizzata in materia di certificazione dei gestori di sistemi di trasporto e di trasmissione, di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, facendo riferimento ad un'interpretazione estensiva basata sulla nozione di gruppo societario di cui al D.lgs. n. 127/91 e che ricomprenda anche il caso di controllo esercitato sia da persona fisica, da società holding che da ente pubblico anche non economico.
  • Gli obblighi per i gestori dei sistemi di trasporto e di trasmissione
    L'Autorità prevede l'introduzione di specifiche disposizioni finalizzate ad uniformare le modalità di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini del mantenimento della certificazione, coordinandole con quelle che saranno previste per gli altri soggetti tenuti alla separazione funzionale.
    Inoltre, riguardo alle imprese di trasporto regionale del gas rese esenti dalle procedure di certificazione ai sensi del D. lgs. 93/11, l'Autorità ritiene necessario mutuare gli obblighi di separazione funzionale da quelli previsti per i distributori con più di 100.000 punti di riconsegna.
  • Gli obblighi per i distributori
    L'Autorità prevede di introdurre una disciplina comune di separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati e per i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica (indipendentemente dalla loro dimensione).
    Inoltre, l'Autorità intende prevedere, in ossequio alle disposizioni del D. lgs. 93/11, obblighi di separazione funzionale attenuati per i gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti.
  • Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili
    Per il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, si prevedono disposizioni applicabili alla generalità dei distributori di gas naturale e di energia elettrica indipendentemente dalla loro dimensione, nonché obblighi specifici applicabili alle imprese di vendita di energia elettrica nel mercato libero e nell'ambito del servizio di maggior tutela.
  • Lo stoccaggio e la rigassificazione
    Per i gestori di sistemi di rigassificazione e stoccaggio del gas naturale, la consultazione prevede di mantenere gli attuali obblighi previsti dal TIU, anche alla luce del fatto che la direttiva 2009/73/CE e il D. lgs. 93/11 non hanno apportato modifiche sostanziali rispetto al precedente quadro normativo.
  • Gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione
    Con riferimento al settore dell'energia elettrica, l'Autorità illustra il proprio orientamento nel prevedere l'obbligo di una separazione completa dei tre marchi e delle relative politiche di comunicazione per tutti i soggetti (distributori, venditori sul mercato libero, esercenti la maggior tutela), indipendentemente dalla separazione societaria di tali attività.
    Analogamente, per il settore del gas naturale, si prevede l'obbligo di completa separazione dei due marchi e delle relative politiche di comunicazione per i distributori e per i venditori.
    In tale quadro, solo uno tra i soggetti sopra citati potrà eventualmente continuare ad utilizzare il marchio "storico"; in questo caso però, qualora non siano le attività di vendita ad assumere una nuova politica di comunicazione e di marchio diverso da quello storico, si potrebbero protrarre maggiormente nel tempo le diverse forme di tutela, tra cui quelle di prezzo, previste in particolare per i clienti di minori dimensioni.
    Questi orientamenti di riforma intendono le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, le quali hanno imposto ai gestori dei sistemi di distribuzione appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata il divieto di creare confusione nella loro politica di comunicazione e di marchio tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita, così da evitare che quest'ultima sia avvantaggiata da simile integrazione.
    Con riferimento al settore del gas naturale, la citata norma comunitaria è stata recepita dal D.lgs. 93/11 aggiungendo l'obbligo in capo ai gestori di conformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità, indipendentemente dal numero di clienti allacciati. Con riferimento, invece, al settore elettrico, il medesimo decreto legislativo impone a tutti i gestori appartenenti ad imprese verticalmente integrate lo stesso divieto, affidando all'Autorità il compito di vigilarne il rispetto.
    Si evidenzia peraltro che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il divieto imposto dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE di non ingenerare confusione nell'uso dei marchi deve essere interpretato nel senso che viene proibito al distributore di adoperare non soltanto gli stessi marchi e le medesime insegne dell'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo societario, ma anche qualunque altro segno distintivo che contenga elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione con il ramo di vendita dell'impresa verticalmente integrata. Ciò in quanto simile associazione darebbe alle imprese di vendita verticalmente integrate un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti nei mercati di fornitura, vantaggio che le richiamate direttive intendono rimuovere a favore della maggiore apertura e competitività dei mercati energetici.
    Infine, in merito all'ambito applicativo del divieto posto dal D.lgs. n. 93/11, l'Autorità ritiene che anche le piccole imprese di distribuzione di energia elettrica (che non abbiano costituito apposite società separate dall'impresa verticalmente integrata) siano tenute ad ottemperare al divieto: dovranno perciò utilizzare marchi diversi rispettivamente per le attività di vendita e di distribuzione, le quali dovranno essere svolte da dipartimenti separati caratterizzati da autonomia funzionale e organizzativa, seppure in seno alla medesima azienda.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e suggerimenti entro il 22 settembre 2014.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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