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Scheda tecnica

Delibera 446/2014/R/com

Criteri e metodologie per la valutazione degli investimenti infrastrutturali e per il riconoscimento di incentivi in relazione ai rischi più elevati affrontati da progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dell’elettricità e del gas natural

24 settembre 2014

Con la Delibera 446/2014/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha pubblicato un Documento che illustra le metodologie e i criteri attualmente utilizzati per la valutazione degli investimenti infrastrutturali, inclusa la valutazione degli eventuali rischi più elevati affrontati da Progetti di Comune Interesse (PCI), nei settori dell'elettricità e del gas naturale.
La Delibera 446/2014/R/com è stata pubblicata a seguito dell'attesa adozione della Raccomandazione [1] ACER a conclusione di un ampio lavoro di confronto in sede europea, in attuazione delle disposizioni del Regolamento Infrastrutture [2] dell'UE che ne prevede l'obbligo per ogni autorità nazionale di regolazione.
In materia di incentivi, il principio del Regolamento Infrastrutture prevede che, se un Progetto di Comune Interesse (selezionato in base ai criteri del Regolamento stesso) comporta dei benefici netti valutati attraverso l'analisi Costi/Benefici [3] ma anche dei rischi più elevati rispetto a progetti simili, le autorità nazionali di regolazione possono valutare di accordare incentivi a tale progetto (incluse forme di mitigazione del rischio), in presenza di una istanza motivata dei proponenti:  è una forma di regolazione di incentivazione "case-by-case".
La Raccomandazione ACER indica i princìpi che le autorità nazionali di regolazione devono seguire per la valutazione sia dell'eventuale maggior rischio affrontato, sia delle possibili misure di mitigazione (rif: box in calce). [4]

La Delibera 446/2014/R/com evidenzia, in generale, che i princìpi adottati dall'Autorità per la regolazione dei servizi infrastrutturali di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale sono orientati a perseguire gli obiettivi di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, contemperando tali obiettivi con la tutela dei clienti finali. In dettaglio, sul piano metodologico tali princìpi già tengono conto delle specificità di ciascun diverso servizio e dei loro differenti livelli di rischiosità sistematica, attraverso parametri utilizzati per definire le componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale, per le quali sono previsti uno schema di regolazione del tipo cost-of-service e specifiche forme di incentivazione per progetti strategici. Come indicato nel paragrafo 11 dell'Allegato A alla Delibera 446/2014/R/com, il quadro regolatorio esistente per la regolazione dei servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale (come descritto alla lettera B dello stesso Allegato) è ritenuto dall'Autorità adeguato a supportare uno sviluppo efficiente ed efficace delle infrastrutture di rete, in coerenza con gli obiettivi politici dell'Unione Europea in materia di energia e di clima e in relazione agli obiettivi di tutela dei clienti finali.

Tuttavia, in considerazione del fatto che potrebbero presentarsi situazioni peculiari (al momento peraltro non facilmente individuabili) in cui il quadro di regole vigenti non sia sufficiente a supportare la realizzazione dei Progetti di Comune Interesse, la Delibera 446/2014/R/com  prevede la possibilità - per i promotori che reputino che il loro Progetto di Comune Interesse presenti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale la cui copertura è regolata dalla regolazione vigente - la possibilità di presentare istanza all'Autorità ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti  dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (UE) n. 347/2013.
Eventuali istanze saranno valutate dall'Autorità in specifici procedimenti, seguendo i princìpi indicati nella Raccomandazione ACER n. 03/2014 del 24 giugno 2014. Prima di arrivare alla decisione finale di rigetto o approvazione dell'istanza (e in caso di approvazione, alla quantificazione degli eventuali incentivi) si deve tenere una fase di pubblica consultazione.

Princìpi generali della Raccomandazione ACER che le autorità nazionali di regolazione dovrebbero seguire nel definire incentivi per Progetti di Comune Interesse con maggior rischio affrontato:

  1. incentivi addizionali dovrebbero essere concessi solo a Progetti di Comune Interesse, idonei ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 347/2013;
  2. non dovrebbero essere concessi incentivi a promotori di progetto che non forniscano alle autorità nazionali di regolazione le informazioni necessarie per applicare la metodologia comune di valutazione del rischio e, in particolare, non sostanzino l'esistenza di rilevanti, più alti rischi, e non forniscano stime affidabili sugli impatti netti positivi del progetto e sul rapporto costi/benefici;
  3. non dovrebbero essere concesse compensazioni monetarie ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 347/2013 per rischi che sono già riflessi nel costo di capitale riconosciuto o dove sono già in essere appropriate misure di mitigazione del rischio;
  4. gli incentivi dovrebbero essere correlati al livello specifico di rischio sostenuto dai promotori del progetto;
  5. le autorità nazionali di regolazione dovrebbero valutare in che misura un progetto già benefici di sussidi, finanziamenti o contributi dalla ripartizione transfrontaliera dei costi (cross-border cost allocation), al fine di evitare sovra-compensazioni;
  6. le autorità nazionali di regolazione dovrebbero valutare la giustificazione del profilo di rischio in relazione all'impatto positivo netto del progetto, quantificato in coerenza con la metodologia di analisi costi-benefici prevista dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 347/2013;
  7. il valore monetario degli incentivi non deve produrre come effetto, per il promotore del progetto, una compensazione complessiva che ecceda il valore monetario dei benefici netti del progetto; ACER raccomanda inoltre di ripartire in modo ragionevole tra promotore del progetto e utenti della rete gli incrementi di welfare connessi alla realizzazione del progetto.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] Raccomandazione dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) n. 03/2014 del 24 giugno 2014
[2] art. 13, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 347/2013
[3] art. 11 del Regolamento (UE) n. 347/2013
[4] Diversamente dalla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi (CBCA) di cui all'art.12 del Regolamento (UE) n.347/2013, per la quale è prevista una decisione congiunta delle autorità nazionali di regolazione interessate, o in ultima istanza di ACER, per gli incentivi dell'art.13 del Regolamento invece non è prevista una decisione comune ma solo di ogni singola autorità nazionale. Inoltre, a differenza della procedura CBCA, non è previsto un ruolo specifico dell'ACER nella decisione finale sulle eventuali istanze presentate dai proponenti di Progetti di Comune Interesse.

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