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Scheda tecnica

Delibera 531/2014/R/gas

Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018

31 ottobre 2014

Con la delibera 531/2014/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce i criteri di regolazione per il quarto periodo di regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale (2015-2018) riferiti ai parametri rilevanti per determinare il ricavo ammesso per gli operatori di stoccaggio.
La Delibera prevede inoltre la conferma dei vigenti corrispettivi tariffari fino al termine del corrente anno termico (marzo 2015) e rimanda a successivi provvedimenti la definizione di nuove regole per la determinazione dei corrispettivi maggiormente coordinate con i meccanismi di allocazione competitiva della capacità di stoccaggio. Saranno definiti successivamente anche gli ulteriori meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità di punta previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge.

In particolare, la delibera:

  • fissa il tasso di remunerazione del capitale investito al 6,0% (nel terzo periodo di regolazione il valore del WACC era pari a 6,7%);
  • prevede la revisione del WACC disponendone l'aggiornamento con riferimento al valore del tasso risk-free. Tale revisione verrà effettuata nell'anno 2015, a valere sulla determinazione dei ricavi per l'anno 2016, per favorirne l'allineamento con l'analogo parametro 2016 che verrà fissato per gli altri servizi regolati (sia nel settore elettrico che gas);
  • prevede nuove modalità (applicate obbligatoriamente a partire dagli investimenti del 2015) di riconoscimento tariffario dei costi connessi alle immobilizzazioni in corso di realizzazione: l'intervento ha l'effetto di subordinare il riconoscimento tariffario dei costi di capitale all'effettiva messa a disposizione del servizio, garantendo nel contempo l'equa copertura dei costi sostenuti dagli operatori, tramite l'ammissione ai fini tariffari degli oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera (pur entro limiti predeterminati);
  • prevede che la remunerazione delle immobilizzazioni in corso contabilizzate entro il 31 dicembre 2014 avvenga a WACC base: diversamente da quanto previsto attualmente, le immobilizzazioni in corso saranno quindi escluse dal calcolo della remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nel secondo e nel terzo periodo di regolazione;
  • prevede che nel calcolo del capitale investito riconosciuto siano inclusi anche gli investimenti relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria, sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi presentati dalle imprese (in analogia a quanto disposto per il servizio di distribuzione del gas naturale);
  • adotta meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti che entreranno in esercizio a partire dal 2015 che consentono di commisurare l'eventuale maggior remunerazione riconosciuta al valore del servizio erogato, come desumibile delle procedure competitive di allocazione della capacità;
  • applica, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del cosiddetto profit sharing di fine periodo, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso del terzo periodo di regolazione. Nel caso, invece, in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati per il terzo periodo, i costi operativi sono fissati includendo nel costo operativo riconosciuto all'inizio del periodo regolatorio metà della quota di costi operativi effettivamente sostenuti che eccede i costi riconosciuti in tariffa nell'anno di riferimento, in analogia con quanto previsto per il servizio di trasporto, ed è imposto un recupero di efficienza in modo da raggiungere gli obiettivi di efficienza del terzo periodo in un ulteriore periodo di quattro anni;
  • prevede l'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell'infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo ammissibile; tale fattore correttivo è applicabile ai soli siti di stoccaggio che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:
    1. in esercizio alla data del 31 dicembre 2014;
    2. realizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10;
    3. che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2015, a condizione che siano inclusi nelle cosiddette infrastrutture strategiche  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 che dovranno essere individuate dal Governo con apposito DPCM.

Da segnalare che, a partire dal 2016 il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati realizzati nei precedenti periodi di regolazione (entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014) potrà essere collegato a indicatori di performancedegli operatori di stoccaggio.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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