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Scheda tecnica

Delibera 609/2014/R/eel

Prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

12 dicembre 2014

Con la delibera 609/2014/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce modalità di prima attuazione alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 91/2014, in merito all'applicazione, in misura del 5%, degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata e non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di sistemi efficienti di utenza (SEU) e di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU), definendo modalità che garantiscono tempi di implementazione ridotti e costi contenuti per il sistema elettrico. Tali modalità sono applicate con effetto a valere dal 1 gennaio 2015, man mano le qualifiche di SEU e SEESEU verranno rilasciate da parte del GSE.
La delibera, che segue l'impostazione precedentemente posta in consultazione (DCO 519/2014/R/eel)  pur recependo alcuni dei suggerimenti pervenuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, individua un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema rimandando la relativa quantificazione all'aggiornamento tariffario relativo al primo trimestre 2015 e prevedendone il successivo aggiornamento solo su base annuale.
In particolare la delibera prevede:

  • Punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU/SEESEU con potenza nominale superiore a 20kW: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di una maggiorazione alla sola parte fissa della componente A3 (per cui è già in vigore una componente fissa espressa in centesimi di euro per punto di prelievo), determinando successivamente la quota parte degli importi derivanti dalla applicazione delle maggiorazioni da destinare agli altri conti di destinazione (A2, A4, A5, A6, As e MCT).
  • Punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU/SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di una maggiorazione fissa della componente fissa espressa in centesimi di euro per punto di prelievo, afferente alla componente tariffaria A3, determinata sulla base di un apposito algoritmo che tiene conto della potenza nominale e della tipologia di fonte energetica dell'impianto di produzione, determinando successivamente la quota parte degli importi derivanti dalla applicazione delle maggiorazioni da destinare agli altri conti di destinazione (A2, A4, A5, A6, As e MCT).
  • Punti di prelievo in media, alta e altissima tensione, inclusi in SEU/SEESEU, nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di maggiorazioni calcolate a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese (eventuali modalità integrative potranno essere definite in occasione della definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni per tali imprese a decorrere dal 2015). Maggiorazioni determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e distribuita uniformemente nel corso dell'anno. Per le imprese di questo sottoinsieme il conguaglio delle maggiorazioni avverrà in occasione dell'erogazione per l'anno di competenza del conguaglio delle agevolazioni previste per le imprese energivore (articolo 39 del decreto legge 83/12), scomputando eventuali importi già pagati dal titolare dell'impresa nel caso di mancata inclusione nell'elenco delle imprese energivore.
  • Tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU/SEESEUesclusi dalla titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione a consuntivo da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di maggiorazioni determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e distribuita uniformemente nel corso dell'anno.

Relativamente all'attuazione per le reti interne di utenza (RIU), si prevede che le modalità siano definite con successivo provvedimento  a seguito di specifica consultazione, ma siano comunque applicate con effetti a valere dal 1 gennaio 2015 come previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/2014.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.